Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13624 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 18/10/2016, dep.30/05/2017),  n. 13624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26753/13) proposto da:

G.R. e N.G., rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Francesco M.A.

Topi del foro di Foggia ed elettivamente domiciliati presso lo

studio dell’Avv.to Brigida Troilo in Roma, via Novenio Bucchi n. 7;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Melfi n. 125 depositata il 3

aprile 2013;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che – assenti le parti – ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c., con

condanna aggravata alle spese ex art. 96 c.p.c..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.R. e N.G., con plurimi ricorsi depositati fra il 14 giugno 2010 ed il 10 dicembre 2010, dinanzi al Giudice di pace di Rionero in Vulture, proponevano opposizione avverso sette ordinanze ingiunzione, la prima nella qualità di proprietaria del veicolo con traino, il secondo in qualità di conducente dello stesso, relativi ad altrettanti verbali elevati da numerose Sezioni di Polizia Stradale per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, con conseguente infrazione dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, avvenute il giorno 4 marzo 2010 su differenti tratti della A1 e della A14, di cui cinque venivano riunite, mentre per le restanti due – in accoglimento dell’eccezione dell’Amministrazione – veniva dichiarata l’incompetenza per territorio del giudice adito in favore, rispettivamente, del Giudice di pace di Pescara e di Reggio Emilia. Per le prime cinque opposizioni, relative ai verbali di contestazione elevati dalla P.S. di Chieti, dalla P.S. di Campobasso, della P.S. di Reggio Emilia e dalla P.S. di Piacenza, con successiva sentenza n. 160 del 2011, veniva dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, mentre veniva accolta la restante opposizione, con annullamento dell’ingiunzione relativa al verbale di contestazione della P.S. di Parma.

In virtù di rituale appello interposto dal Ministero, il Tribunale di Melfi, nella resistenza degli appellati, i quali proponevano anche appello incidentale, accoglieva il gravame principale e per l’effetto dichiarava l’incompetenza territoriale quanto alla contestazione della P.S. di Piacenza, rigettava quello incidentale, e in riforma della decisione di prime cure, respingeva l’opposizione.

A sostegno della decisione adottata il giudice del gravame, premesso che la costituzione del Ministero in primo grado era da ritenere rituale, spedito l’atto di costituzione a mezzo posta e ricevuto nei termini dall’Ufficio giudiziario, evidenziava che l’eccezione di incompetenza sollevata relativamente alla violazione contestata dalla P.S. nel tratto in provincia di Piacenza era fondata. Quanto all’appello incidentale, pur ritenendo ammissibili le opposizioni proposte dagli appellati rispetto alle restanti contestazioni, e non riproposta dall’Amministrazione l’eccezione di incompetenza relativamente al giudice di pace di Rionero in Vulture, affermava la non accoglibilità delle deduzioni in ordine alla mancata taratura e/o omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità; alla mancanza di elementi di riscontro delle infrazioni; alla violazione delle modalità di segnalazione dei dispositivi Tutor, alla luce della giurisprudenza di legittimità.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Melfi hanno proposto ricorso gli originari ricorrenti, sulla base di cinque motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c.; l’Amministrazione ha replicato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza dell’11 aprile 2012, n. 5698 le Sezioni unite di questa Corte, ribadendo e precisando principi già enunciati in precedenti pronunce delle stesse Sezioni unite (Cass. 17 luglio 2009 n. 16628; Cass., ord., 9 settembre 2010 n. 19255) e delle Sezioni semplici (Cass. 1 febbraio 2010 n. 2281; Cass. 23 giugno 2010 n. 15180; Cass. 16 marzo 2011 n. 6279; Cass. 9 febbraio 2012 n. 1905) e più volte ribaditi successivamente (v., ex plutimis, Cass. 22 febbraio 2016 n. 3385) hanno affermato che, nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione di atti processuali e documenti non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, che prescrive “l’esposizione sommaria dei fatti della causa” a pena di inammissibilità.

Costituisce onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso, onde evitare di delegare alla Corte un’attività, consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente.

La pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è – hanno affermato da ultimo le Sezioni Unite e tanto va ribadito in questa sede – per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso.

Il rilievo che la sintesi va assumendo nell’ordinamento è del resto attestato – come evidenziato dalle Sezioni Unite con la sentenza più recente già ricordata – anche dall’art. 3, n. 2 codice del processo amministrativo (di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), il quale prescrive anche alle parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica.

Ciò vale anche per quanto riguarda gli atti e i documenti, nel caso in cui si assuma che la sentenza impugnata è censurabile perchè non ne ha tenuto conto o li ha male interpretati: in questo caso, la testuale riproduzione nel ricorso di tali atti e documenti è bensì richiesta, ma pur sempre attraverso un ineludibile compito di sintesi e di selezione che non costringa questa Corte a leggerli nella loro interezza (a meno che ciò non sia assolutamente necessario) e a stabilire se ed in quale parti essi rilevino per poter comprendere, valutare e decidere (v. Cass., ord., 11 gennaio 2013 n. 593; Cass., ord., 12 ottobre 2012 n. 17447; Cass. 9 ottobre 2012 n. 17168, Cass. 11 maggio 2012 n. 7332).

Nella specie il ricorso, risultante in gran parte dall’assemblaggio di atti (parte dei ricorsi proposti avanti al Giudice di pace di Rionero in Vulture, al Giudice di pace di Pescara, al Giudice di pace di Casalbordino, al Giudice di pace di Termoli, al Giudice di pace di Parma, al Giudice di pace di Codogno e al Giudice di pace di Reggio Emilia, nonchè degli atti di riassunzione a seguito della dichiarazione di incompetenza per territorio di taluni giudici aditi e la motivazione della sentenza impugnata, oltre alla riproduzione dei verbali di contestazione delle numerose violazioni al codice della strada), così come formulato, è assolutamente inidoneo ad assolvere al requisito dell’esposizione sommaria del fatto, equivalendo ad un mero rinvio alla lettura di detti atti processuali della fase di merito, nonchè dei documenti che si assumono depositati in tale fase. In sostanza, il predetto requisito dovrebbe essere attinto da atti estranei al ricorso e, quindi, non si connoterebbe più come requisito di contenuto – forma del ricorso stesso.

Del resto se da tale incongruente modalità di redazione del ricorso si prescinda, come il codice di rito impone a riguardo dei limiti di cognizione del giudice della legittimità, e quindi si ometta l’esame dalle copie degli atti assemblati, l’illustrazione dei motivi non consente di cogliere neppure i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi.

Alla luce di quanto precede, restano assorbiti l’esposizione e l’esame dei motivi del ricorso.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve, infine, rigettarsi la domanda di condanna aggravata alle spese formulata dall’Ufficio di Procura non ravvisandosi i presupposti di cui all’art. 385 c.p.c., comma 4, ratione temporis applicabile, posto che a tal fine occorre che il ricorso per cassazione sia non soltanto erroneo in diritto ma evidenzi un gradi di imperizia, imprudenza o negligenza accentuatamente anormali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre ad eventuali spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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