Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13624 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. II, 21/06/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 21/06/2011), n.13624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.E., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Nuzzi Pier Francesco, per

legge domiciliato nella cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

ASL – AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in

forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.

Beraldo Giancarlo, elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv.

Pio Corti in Roma, viale Parioli, n. 47;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n.

1404 in data 18 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Pier Francesco Nuzzi;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 1 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con sentenza n. 1404 depositata il 18 maggio 2009, la Corte d’appello di Milano, accogliendo l’appello della ASL – Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese, in riforma della pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, ha rigettato l’opposizione proposta da M.E. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 10/2005, emessa nei suoi confronti dalla predetta ASL. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il M. ha proposto ricorso, con atto avviato alla notifica il 14 maggio 2010. La ASL di Varese ha resistito con controricorso.

Va disattesa la preliminare eccezione sollevata dalla Amministrazione controricorrente, ad avviso della quale il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per tardività, perchè proposto oltre il termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., comma 2.

I dati di fatti sono i seguenti: la sentenza d’appello è stata notificata al soccombente presso la cancelleria della Corte d’appello di Milano il 15 ottobre 2009; il ricorso per cassazione è stato notificato il 14 maggio 2010.

Si tratta di valutare se la notifica della sentenza impugnata presso la cancelleria sia idonea a far decorrere il termine breve.

In generale, è esatto il presupposto interpretativo da cui muove la controricorrente nel sollevare l’eccezione. Giova infatti rammentare che, ad eccezione del caso in cui la parte sia stata in giudizio di persona (art. 285 c.p.c.), la sentenza deve essere notificata al procuratore costituito che, a sua volta, qualora eserciti il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, deve eleggere domicilio nel luogo dove ha sede il giudice procedente perchè, in difetto, la controparte potrà effettuargli le notificazioni in cancelleria.

Chiamate a comporre un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite, con sentenza 5 ottobre 2007, n. 20845, hanno innanzitutto riconosciuto la perdurante validità del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 (perchè non abrogato, nemmeno per implicito, dalla L. 24 febbraio 1997, n. 27, artt. 1 e 6) e, dopo aver ricordato che il medesimo era stato ritenuto legittimo da Corte cost. 1999/455 e 2007/5 (perchè frutto di una scelta ragionevole che non ostacola l’esercizio del diritto di difesa), hanno stabilito che è del tutto irrilevante l’indicazione della residenza o l’elezione del domicilio eventualmente fatta dal cliente, perchè l’unica che conta è quella compiuta dal difensore che, ove non vi provveda, legittima l’avversario a notificargli la sentenza presso la cancelleria del giudice adito.

Occorre rilevare che, nella specie, nel giudizio di appello il M. aveva eletto domicilio presso lo studio dell’Avv. Valeria Conconi in Clivio (VA), via Cantello, n. 33/1.

Ora, è assorbente la considerazione che – per costante giurisprudenza (Sez. Lav., 11 giugno 2009, n. 13587; Sez. 2^, 12 maggio 2010, n. 11486) – il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 – secondo cui i procuratori che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge “fuori della circoscrizione del tribunale” al quale sono assegnati devono, all’atto della costituzione in giudizio, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso e, in mancanza dell’elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria – si applica al giudizio di primo grado, come si evince dal riferimento alla “circoscrizione del tribunale” e trova applicazione al giudizio d’appello solo se trattasi di procuratore esercente fuori del distretto, attesa la ratio della disposizione, volta ad evitare di imporre alla controparte l’onere di una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell’autorità giudiziaria procedente e ad escludere un maggiore aggravio della notifica ove il procuratore sia assegnato al medesimo distretto ove si svolge il giudizio di impugnazione. Ne consegue che, ove, come nella specie, il procuratore sia esercente all’interno del distretto, la notifica della sentenza d’appello effettuata presso la cancelleria della corte d’appello è inidonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione.

Il ricorso si compone di due motivi di ricorso. Il primo di essi denuncia violazione di legge con riferimento al combinato disposto della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 14, 17 e 18 e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Esso si chiude con il quesito di diritto “se, nel caso di specie, sussiste la violazione di legge con riferimento al combinato disposto della L. n. 689 del 1981, artt. 14, 17 e 18 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, là dove la Corte d’appello di Milano, in conseguenza della mancata indicazione della norma giuridica violata e della mancata legittimazione ad emettere l’ordinanza impugnata da parte del dott. R., carente di potere in tal senso, non ha dichiarato l’illegittimità e/o la nullità dell’ordinanza ingiuntiva n. 10/2005 emessa dalla ASL della Provincia di Varese”.

Il secondo mezzo (omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5) pone il quesito “se, nel caso di specie, sussiste l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, là dove la Corte d’appello di Milano non ha motivato la legittimità dell’ordinanza ingiuntiva impugnata con riferimento alle prescrizioni contenute nella L. n. 689 del 1981 ma si è limitata a dar ragione all’appellante, ritenendo che, nel caso di specie, la norma giuridica era stata indicata e che, comunque, anche se tale indicazione non ci fosse stata, il dott. M. era riuscito ampiamente a difendersi”. Come eccepito dalla difesa della controricorrente, entrambi i motivi sono inammissibili per inidoneità dei quesiti che li accompagnano.

I quesiti proposti si risolvono infatti nella generica richiesta di valutazione dell’operato della Corte d’appello, ma non enunciano nè quale sarebbe il principio di diritto violato, nè la diversa regula iuris di cui si chiede l’affermazione.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Letta la memoria illustrativa del ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che i rilievi critici mossi dalla parte ricorrente alla proposta di definizione non colgono nel segno;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che per questo – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che formuli il quesito di diritto in difformità dai criteri informatori della norma;

che il primo motivo non si conclude con un quesito che individui tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata;

che, invero, il quesito non coglie la ratio decidendi che sostiene la sentenza impugnata: il ricorrente sostiene, infatti, che “in conseguenza della mancata indicazione della norma giuridica violata” la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’illegittimità o la nullità dell’ordinanza-ingiuntiva, ma la Corte di Milano ha escluso che il provvedimento sanzionatorio “non contenesse un riferimento esplicito alla norma regionale violata sulla cui base è stata determinata la sanzione amministrativa” e precisato che nell’ordinanza-ingiunzione le parti facenti espresso riferimento alla norma violata erano state “sottolineate e scritte in neretto”;

che l’altra censura articolata con il primo mezzo – difetto di legittimazione del dott. R. ad emettere l’ordinanza ingiuntiva – è inammissibile per l’assorbente considerazione che con essa viene veicolata una questione nuova, che non ha formato oggetto di esame da parte della sentenza della Corte d’appello: il che si traduce, ancora una volta, in una astrattezza del quesito, del tutto scollegato dalla ratto alla base della sentenza impugnata;

che il quesito di sintesi con cui si conclude il secondo mezzo è assolutamente generico: per un verso esso riprende aspetti, relativi alla necessaria indicazione, nel provvedimento sanzionatorio, della norma violata, che sono già stati veicolati con il primo motivo; per l’altro verso esso non indica nè le ragioni per le quali la Corte d’appello non avrebbe motivato la legittimità dell’ordinanza ingiuntiva con riferimento alle prescrizioni della L. n. 689 del 1981, nè le risultanze istruttorie che quel giudice avrebbe male o insufficientemente valutato nel pervenire alle adottate conclusioni;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida, in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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