Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13624 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. I, 04/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 04/06/2010), n.13624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M.P. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO 3, presso l’avvocato

AMORELLI ITALO MARIA, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 22, presso l’avvocato PAGANO MARIA TERESA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MELARDI SILVANA,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2612/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/05/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato MARIA TERESA PAGANO che ha

chiesto l’inammissibilita’ del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5.03 – 7.05.2004, il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dal ricorrente M.C. con M.M.P., respingendo la domanda di assegno divorzile, da quest’ultima proposta e compensando le spese processuali.

Con sentenza del 16.03 – 31.05.2006, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame della M.M.P., che condannava al pagamento delle spese del gravame.

La Corte territoriale premessi anche noti principi in materia di assegno divorzile, osservava e riteneva in sintesi:

che l’appellante aveva censurato il diniego di assegno divorzile adducendo soltanto la non corretta valutazione delle condizioni economiche sue e del M.C., senza nulla eccepire in ordine alle altre condizioni indicate dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 che, quindi si doveva accertare se la M.M.P. fosse in grado con i suoi mezzi di mantenere il tenore di vita, da benestante, fruito durante il matrimonio e se sussisteva una disparita’ tra i redditi delle due parti;

– che dalle piu’ recenti dichiarazioni fiscali in atti emergeva che il M.C. aveva un reddito netto annuo di circa Euro 29.000,00 e che la M.M.P., oltre a fruire del reddito annuo di circa Euro 24 – 25.000,00, era proprietaria di immobili di non trascurabile valore, sicche’ ben poteva con i suoi mezzi mantenere un livello di vita analogo al pregresso, in ragione anche del valore aggiuntivo del suo patrimonio immobiliare, considerando il quale le condizioni economiche delle parti erano praticamente paritetiche;

che, dunque, si doveva concludere per l’insussistenza in favore dell’appellante dei presupposti per l’attribuzione del chiesto assegno.

Avverso questa sentenza la M.M.P. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 14.11.2006, fondato su due motivi. Il M.C. ha resistito con controricorso notificato il 22.12.2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la M.M.P. denunzia:

1. “Violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 come modificato dalla L. 06 marzo 1987 n. 74, art. 10”, e formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il seguente quesito di diritto “Dica la Cassazione se il rilevante divario reddituale fra i coniugi divorziati comporta per il coniuge di elevate potenzialita’ economiche l’obbligo di corrispondere l’assegno divorziale”. Il motivo e’ inammissibile, dal momento che il relativo quesito di diritto non e’ aderente al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., perche’ e’ stato formulato in modo del tutto generico, non investe la rado decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto, e si rivela non aderente alla fattispecie concreta sottoposta alla cognizione del giudice di legittimita’ (cfr., tra le altre, Cass. SU. 200828536).

2. “Insufficiente e contraddittoria motivazione”.

Sostiene che il diniego di assegno divorzile e’ sorretto da motivazione affetta dai rubricati vizi. Il motivo e’ inammissibile, giacche’ la dedotta censura di insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione non risulta contenere, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 200720603; conf, ex multis, Cass. 200804309, 200808897).

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della M.M.P., al pagamento, in favore del M.C., delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la M.M.P. a rimborsare al M. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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