Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13623 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 13/10/2016, dep.30/05/2017),  n. 13623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D�ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22809-2013 proposto da:

P.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANGIACOMO DAPINO,

ALBERTO DAPINO;

– ricorrente –

contro

N.I., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

P. DA PALESTRINA presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO

FOGLIOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1078/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato GIANGIACOMO DAPINO, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato STEFANIA CONTALDI, con delega dell’Avvocato GIANLUCA

CONTALDI difensore della controricorrente, che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.S. e N.I., durante il rapporto coniugale, cessato nel (OMISSIS), acquistavano nel 1987 dalla madre di P., A.A., la quota di eredità che costei aveva in quell’anno ricevuto in morte del marito.

Nel 2005 la N. chiedeva la divisione del compendio immobiliare e il rendiconto dei frutti goduti dal marito, il quale aveva beneficiato dei beni dopo la separazione dichiarata nel 1999.

Il convenuto aderiva, ma in via riconvenzionale chiedeva il rimborso dei costi sostenuti per il mantenimento della madre. Precisava che nell’atto di trasferimento ai coniugi della sua quota, la A. aveva ottenuto, in cambio, la costituzione di un “trattamento di famiglia”, del quale il P. sosteneva di aver sopportato integralmente il costo.

Il tribunale di Asti attribuiva a N. il lotto B della ctu B.; al P. il lotto A.

Stabiliva in 39.000 Euro circa l’entità del conguaglio; in 8.152,65 Euro l’importo dei frutti civili spettanti alla N.; in 25.000 Euro il rimborso spettante a P.. Conseguentemente condannava P. a versare alla ex moglie 22.169.82 Euro.

La Corte di appello di Torino, investita da appello della attrice, escludeva il debito per il mantenimento della suocera e condannava P. a versare alla N. 47.169,82 Euro.

Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

L’intimata ha resistito.

Entrambi hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1226, 2727 e 2729 c.c. e art. 115 c.p.c.

Deduce che egli aveva assicurato alla madre il trattamento di famiglia pattuito e che ciò era risultato provato sia dalle risposte del testimone figlio delle parti alle domande postegli dal giudice, sia dall’interrogatorio della stessa madre A..

Chiarisce che nell’atto di acquisto era stato esplicitato il contenuto del trattamento di famiglia, costituito da vitto, alloggio, vestiario, medicinali, etc. Lamenta che la domanda di rimborso della quota di mantenimento gravante sulla moglie sia stata respinta per mancanza di allegazione e prova degli esborsi sostenuti. Espone che allegazione vi era stata facendo riferimento, in comparsa di risposta, a tutti gli oneri pattuiti. Invoca, per determinare il quantum spettantegli, l’uso delle presunzioni desumibili dalle circostanze di fatto provate.

Parte intimata rileva che la A. non le aveva mai formulato richieste e che il ricorrente non ha prodotto ricevute o fatture comprovanti esborsi o pagamenti. Nega l’applicabilità dell’art. 1226 c.c. e in memoria evidenzia che la suocera godeva di pensione (circostanza emersa dal teste P.S.), ditalchè non necessitava di alcuna assistenza.

3) Il Collegio ritiene fondato il ricorso.

Il contratto di vitalizio improprio (Cass. 8825/96; 1503/98) consente di stabilire quale sia l’entità delle prestazioni erogate dall’obbligato alle prestazioni assistenziali e ha caratteristiche tali da rendere particolarmente rilevante la posizione del coobbligato che abbia fatto fronte in via esclusiva all’adempimento. E’ noto infatti che all’indicato contratto non è applicabile, in particolare, l’art. 1878 c.c., perchè nel negozio atipico di assistenza la mancata esecuzione, anche per un breve periodo, delle prestazioni infungibili dedotte in contratto priva il beneficiario di mezzi di sussistenza o dell’assistenza che non potrebbe altrimenti procurarsi, rendendo, così applicabile la disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui all’art. 1453 c.c..

Parte ricorrente fa dunque valere la realizzazione dell’interesse dell’altro coniuge, liberato nei fatti, a causa della separazione, dalla materiale erogazione dell’assistenza alla propria madre, come rilevato anche dal primo giudice.

La richiesta liquidazione dell’equivalente patrimoniale del mancato concorso dell’ex coniuge all’adempimento è stata assistita da allegazioni dei fatti e da prova orale. La circostanza che le prime non siano state formulate con organicità espositiva, come rileva la sentenza di appello, e la seconda abbia confermato l’erogazione di tale assistenza da parte del richiedente (circostanza riferita in ricorso e non contrastata) senza indicare somme e importi spesi non inficiano la fondatezza della censura.

3.1) La sentenza è errata nel negare che vi sia stata alla allegazione e prova di prestazioni (alloggio, vitto, medicinali, etc riferisce la prova testimoniale) effettuate dal P..

Da questo elemento certo doveva e poteva discendere, mediante l’uso dello strumento delle presunzioni, del cui mancato uso il ricorrente si duole, l’individuazione di elementi utili per quantificare la pretesa rimasta probatoriamente indeterminata.

L’uso delle massime di esperienza circa le abitudini familiari dei cittadini aventi proprietà e stile di vita assimilabile, circa la diffusa assenza dell’abitudine, nell’ambito familiare e nel decorso di lunghi anni, di conservare scontrini e ricevute attestanti la spesa alimentare o gli altri costi minuti, circa i consumi minimi presumibili di una persona dell’età della A., non poteva portare all’esclusione di ogni spesa.

3.2) La decisione che si nasconda dietro il mancato assolvimento dell’onere della prova è decisione errata, allorquando non solo sia possibile l’uso delle presunzioni (art. 2727 c.c. e ss) sulla base delle acquisizioni istruttorie, ma sia anche possibile arricchire il materiale di giudizio mediante la propria attività officiosa.

E’ dovere del giudice, in caso di allegazioni retoriche o imprecise, di prove sicure nell’an, ma generiche circa il quantum di una prestazione, indagare con il libero interrogatorio i fatti di causa (art. 183 c.p.c. e art. 350 c.p.c., ultimo inciso) e porre ai testi domande a chiarimento (art. 253 c.p.c.).

A tal fine va ricordato che il giudice d’appello può disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni (art. 356 c.p.c.) senza necessità d’istanza di parte, poichè il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d’ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l’attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del “devolutum” e dell'”appellatum” (cfr Cass. 18468/15).

4) Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo, relativo al regolamento delle spese nella fasi di merito.

La sentenza va cassata e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Torino per lo svolgimento del giudizio di appello con applicazione dei principi sopraricordati e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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