Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13623 del 30/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 13623 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 15226-2007 proposto da:
THERMON SAS IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.
P.I.5527110638, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDI
VINCENZO;
– ricorrente –

2013

contro

884

ELYO ITALIA SRL;
– intimata –

sul ricorso 18930-2007 proposto da:

Data pubblicazione: 30/05/2013

ELYO ITALIA SRL IN PERSONA DELL’AMM.RE DELEGATO
P.I.02259590962, elettivamente domiciliata in ROMA,
V.LE DEI COLLI PORTUENSI 579, presso lo studio
dell’avvocato RUTA DINO, che la rappresenta e
difende;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

THERMON SAS;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3255/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per l’inammissibilità, in subordine, il
rigetto del ricorso.

i

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 18/9/1999 Thermon sas conveniva
in giudizio Petrol Company s.r.l. (ora Elyo Italia
s.r.1.) per sentirla condannare al pagamento di
somme dovute per lavori subappaltati e in

combustibili negli edifici di proprietà della
Provincia di Napoli.
Elyo

Italia

s.r.l.

si

costituiva

eccependo

preliminarmente l’improponibilità della domanda per
la presenza di clausola compromissoria nel
contratto di subappalto del 30/5/1997 relativo
all’adeguamento degli impianti di riscaldamento del
Comune di Napoli alla L. 46/90 e all’installazione
dei misuratori per la contabilizzazione
dell’energia termica; spiegava domanda
riconvenzionale per il risarcimento del danno da
inadempimento contrattuale e chiedeva la condanna
dell’attrice per lite temeraria.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 5/4/2002,
vista la clausola compromissoria, dichiarava la
propria incompetenza in ordine alle domande di
Thermon sas per il pagamento dei lavori di
adeguamento degli impianti e di risarcimento danni,

3

esecuzione dell’incarico di rilevare le giacenze di

nonché in ordine alla domanda riconvenzionale di
risarcimento danni proposta da Elyo Italia s.r.1.;
rigettava la ulteriori domande di Thermon sas,
rigettava la domanda riconvenzionale di Elyo Italia
s.r.l. per il pagamento della somma di lire

l’organizzazione logistica dell’appalto inerente
gli immobili della Provincia di Napoli; rigettava
la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
La sentenza era appellata da Thermon sas e, con
appello incidentale, da Elyo Italia s.r.l. che,
subordinatamente al mancato rigetto delle domande
dell’appellante principale, chiedeva la condanna di
Thermos al risarcimento dei danni subiti per
l’inadempimento dell’attrice; con appello
incidentale
risarcimento

non
dei

subordinato
danni

per

chiedeva

il

responsabilità

aggravata.
La Corte di Appello di Napoli con sentenza del
26/10/2006 ha rigettato l’appello principale
confermando l’inammissibilità della testimonianza
dell’amministratore della società attrice
Toianz

l’applicabilità

della

clausola

compromissoria sulle domande di pagamento dei

4

14.000.000 a titolo di rimborso della spesa per

lavori

di

degli

adeguamento

impianti

di

riscaldamento, la mancata prova dell’esecuzione dei
lavori e dei danni per

i quali era richiesto,

rispettivamente, il pagamento e il risarcimento.
La

Corte

territoriale

ha

inoltre

rigettato

incidentale diretto a ottenere il risarcimento dei
danni da inadempimento contrattuale era subordinato
al mancato rigetto dell’appello principale e che
pertanto,
principale,

essendo

stato

l’appello

rigettato

l’appello

incidentale

rimaneva

assorbito; rigettava l’appello sul mancato
accoglimento della domanda di risarcimento danni
per responsabilità aggravata non sussistendo né la
prova del dolo o della colpa grave, né dei danni
conseguente alla proposizione di una lite
temeraria.
Thermon sas propone ricorso affidato a due motivi,
ma

non

risulta,

almeno

esplicitamente,

la

formulazione del quesito di diritto e, con
riferimento al vizio di motivazione, senza la
formulazione del momento di sintesi.
Elyo Italia s.r.l.

resiste con controricorso,

contenente ricorso incidentale, che risulterebbe

5

l’appello incidentale osservando che l’appello

notificato oltre il termine di 40 giorni dalla
notifica del ricorso principale.
Motivi della decisione
Preliminarmente il ricorso principale A_

quello

incidentale, che recano due diversi numeri di ruolo

335 c.p.c.
1. Il ricorso principale è inammissibile perché
viziato dall’assoluta inosservanza dell’abrogato
art. 366-bis c.p.c., introdotto dall’art. 6 del
d.Lgs. n. 40 del 2006 e applicabile alle
controversie nelle quali il provvedimento impugnato
con ricorso per cassazione è stato pubblicato o
depositato a decorrere dal 2 marzo 2006, data di
entrata in vigore del citato decreto legislativo.
Nella fattispecie, la sentenza impugnata è stata
depositata il 26/10/2006 e pertanto il ricorso
doveva essere proposto, a pena di inammissibilità,
nel rispetto della richiamata norma la quale
prevedeva che, nei casi previsti dall’art. 360 n.
3,

“l’illustrazione di ciascun motivo si deve

concludere, a pena d’inammissibilità, con la
formulazione di un quesito di diritto. Nel caso
previsto dall’art. 360 primo comma n. 5,

6

generale, devono essere riuniti ai sensi dell’art.

l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena
di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si
assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni
per le quali la dedotta insufficienza della

decisione.
Quanto all’applicabilità, al ricorso in esame,
dell’art. 366 bis c.p.c. ora abrogato si osserva:
che l’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c.
(intervenuta ai sensi dell’art. 47 della citata
legge n. 69 del 2009) è diventata efficace per i
ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti
pubblicati successivamente alla suddetta data, con
la conseguenza che per quelli proposti
antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del d.
lgs. n. 40 del 2006) la norma è da ritenersi
ancora applicabile (Cass. Sez.3, n. 7119 del
24/03/2010); infatti, l’art. 11, comma l, disp.
prel. c.p.c., stabilisce che in mancanza di
un’espressa disposizione normativa contraria, la
legge non dispone che per l’avvenire e non ha
effetto retroattivo; il correlato disposto del
comma quinto dell’art. 58 della legge 18 giugno

7

motivazione la rende inidonea a giustificare la

2009, n. 69, stabilisce che le norme previste da
detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione
proposti avverso i provvedimenti pubblicati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della
medesima legge (4 luglio 2009),

costituzionale del comma quinto dell’art. 58 cit.
per contrasto con l’art. 3 Cost., in guanto rientra
nella discrezionalità del legislatore disciplinare
nel tempo l’applicabilità delle disposizioni
processuali

e

non

appare

irragionevole

il

mantenimento della pregressa disciplina per i
ricorsi

per

cassazione

promossi

avverso

provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in
vigore della novella (Cass. 16/12/2009 n. 26364)).
Nel primo motivo del ricorso, si deduce l’omessa o
insufficiente o contraddittoria motivazione ex
art.360 n.

5 c.p.c.

in ordine alla ritenuta

incapacità a testimoniare di un teste e nel corpo
del motivo si assume che la decisione avrebbe
violato l’art. 246 c.p.c. e il diritto di difesa.
Nel secondo motivo viene censurato il mancato
accoglimento dell’eccezione secondo la quale la
controparte avrebbe rinunciato a far valere una

8

– che è stato escluso ogni dubbio di legittimità

eccezione di incompetenza proponendo una domanda
riconvenzionale.
Nei motivi, quanto ad una violazione di norma di
diritto (sia con riferimento al secondo motivo
relativo alla declaratoria di incompetenza per la

l’esecuzione di lavori subappaltati, sia con
riferimento al primo motivo quanto all’applicazione
dell’art. 246 c.p.c) non solo manca del tutto la
prescritta formulazione conclusiva, ma manca
persino graficamente qualsivoglia riferimento ad un
quesito di diritto.
Questa

Corte

ha

costantemente

affermato

l’inammissibilità del ricorso per violazione
dell’art. 366-bis c.p.c., laddove l’illustrazione
dei singoli motivi non sia accompagnata dalla
formulazione di un esplicito quesito di diritto,
tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei
limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito
formulato dalla parte (Cass. SS.UU. 26/03/2007 n.
7258).
Né il quesito di diritto può essere desunto dal
contenuto del motivo, poiché,

in un sistema

processuale che già prevedeva la redazione del

9

domanda di pagamento di corrispettivi per

motivo

con

l’indicazione

della

violazione

denunciata, la peculiarità del disposto di cui
all’art. 366-bis cod. proc. civ., consiste proprio
nell’imposizione, al patrocinante che redige il
motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente

formazione immediata e diretta del principio di
diritto e, quindi, al miglior esercizio della
funzione nomofilattica della Corte di legittimità
(Cass. Sez. l, n. 20409 del 24/07/2008).
Per completezza di argomentazione si osserva che
l’eccezione di compromesso si configura come una
questione preliminare di merito (Cass. 28 luglio
2004, n. l4234)„ e la contemporanea proposizione
dell’eccezione di compromesso e della domanda
riconvenzionale (tale contestualità risultando
dagli

atti

e

dalle

stesse

deduzioni

dei

ricorrenti), per ragioni di logica giuridica (oltre
che di logica comune),
ontologica

implica comunque la

subordinazione

riconvenzionale
dell’eccezione di

al

mancato

compromesso,

della

domanda
accoglimento

in quanto

la

fondatezza di tale eccezione, che con la sua
proposizione si deduce e si chiede di accertare, è

10

della violazione stessa, funzionalizzata alla

incompatibile

con

l’esame

della

domanda

riconvenzionale, cosicché la proposizione
dell’eccezione implica naturaliter – di per sè – il
carattere subordinato della domanda
riconvenzionale, stante la “pregiudizialità” logica

che la sua espressa subordinazione a tale mancato
accoglimento sarebbe ultronea.
Sulla base di tali considerazioni Cass. 30/5/2007
n. 12684

ha affermato il principio (confermando

quanto già affermato da questa Corte nella sentenza
7/7/2004, n. 12475) secondo il quale la domanda
riconvenzionale che il convenuto proponga nella
comparsa

di

risposta

contestualmente

alla

formulazione dell’eccezione di compromesso è da
ritenersi sempre proposta in via subordinata al
mancato accoglimento di tale eccezione che, se
accolta, preclude la cognizione sia della domanda
dell’attore, sia della domanda riconvenzionale.
In altri termini, secondo i principi affermati da
questa Corte, l’eccezione di compromesso che sia
formulata non già

con atto successivo alla

proposizione della domanda riconvenzionale (ciò
potendo implicare rinuncia), ma in via preliminare

11

dell’eccezione di compromesso, con la conseguenza

nello stesso atto non può mai intendersi rinunciata
per la formulazione della riconvenzionale
logicamente subordinata al mancato accoglimento
dell’eccezione.
Quanto al vizio di motivazione dedotto con il primo

c.p.c., il motivo di ricorso per omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione,
proposto ai sensi dell’art.360, comma l, n.5,
c.p.c., deve essere accompagnato da un momento di
sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti,
in maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità; il motivo, cioè, deve contenere – a
pena d’inammissibilità – una indicazione
riassuntiva e sintetica, che costituisca un

“quid

pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e che
consenta al giudice di valutare immediatamente
l’ammissibilità del ricorso (Cass. SS.UU.
20/05/2010 n. 12339).
Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie e
il motivo stesso non contiene elementi atti a
valutarne l’ammissibilità tenuto conto che la Corte
di merito aveva rilevato che il teste alla data

12

motivo, si osserva che, nel vigore dell’art.366 bis

dell’udienza nella quale era stata rilevata la sua
incapacità era bensì amministratore unico della
società la quale, tuttavia era una società in
accomandita, con la conseguenza che il teste
rivestiva la duplice veste di amministratore e

per il quale l’amministrazione della società in
accomandita può essere conferita solo ai soci
accomandatari) con la conseguenza che il motivo,
così genericamente formulato, neppure attinge la
ratio decidendi

(pur sinteticamente espressa)per la

quale l’interesse in causa del teste derivava
dall’essere amministratore di una società in
accomandita e quindi accomandatario, come tale
illimitatamente responsabile per le obbligazioni
della società.

***
2. La Elyo Italia s.r.l. nel primo motivo del
ricorso incidentale deduce la violazione e/o falsa
applicazione dell’art.

345

c.p.c.

perché

non

sarebbe stata accolta la sua domanda diretta a
fare dichiarare l’improponibilità dell’appello di
controparte avendo, quest’ultima, secondo la Elyo
Italia, rinunciato a far valere la sua pretesa

13

socio accomandatario (ai sensi dell’art. 2318 c.c.

diretta al pagamento del corrispettivo per i lavori
di adeguamento degli impianti di riscaldamento
perché la pretesa, con la comparsa conclusionale,
era stata limitata al pagamento di lavori di
manutenzione e di rilevazione delle giacenze di

La ricorrente incidentale chiede a questa Corte se
la Corte di Appello ha violato o falsamente
applicato l’art. 345 c.p.c. per non avere
considerato che

un

capo della domanda era stato

rinunciato con la comparsa conclusionale,
3. Nel secondo motivo del ricorso incidentale la
ricorrente deduce la nullità della sentenza ai
sensi dell’art. 112 c.p.c. e sostiene che il
giudice di appello, ritenendo assorbite, dalla
pronuncia di incompetenza, le domande
riconvenzionali non ha pronunciato sulle domande
non assorbite, come quella di risarcimento danni
rappresentati dai costi dell’organizzazione
logistica.
La ricorrente incidentale chiede a questa Corte se
il capo della sentenza che non si è pronunciato
sull’appello incidentale sia o meno affetto da
nullità.

14

A

combustibili.

4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.pc.
e chiede a questa Corte se la Corte di Appello
abbia violato l’art. 96 c.p.c.
4. L’ammissibilità del ricorso incidentale

giorni risultante dal combinato disposto dell’art.
369 che stabilisce il termine di gg. 20 dall’ultima
notifica per il deposito del ricorso e dell’art.
370 c. p. c. che stabilisce il termine di giorni
venti dalla scadenza del precedente termine per la
notifica del controricorso, indipendentemente dai
termini – l’abbreviato o l’annuale – di
impugnazione dei quali in astratto si potrebbe
giovare la parte controricorrente (cfr. Cass.
7/4/1999 n. 3335; Cass. 2/4/2001 n. 4789; Cass.
22/10/2004 n. 20593; Cass. 6/12/2005 n. 26622 Ord.,
Cass. 8/3/2006 n. 4980; Cass. 2/7/2007 n. 14969).
Nella specie non è stato osservato il termine
stabilito per la notifica del controricorso che,
come affermato dalla giurisprudenza sopra
richiamata, si deve intendere applicabile anche al
ricorso incidentale in virtù del disposto
dell’art. 371 c.p.c..

15

condizionata al rispetto del termine di quaranta

Infatti, il ricorso principale è stato notificato a
Elyo Italia in data 8/5/2007(come risulta dalla
relata di notifica all’avv. Paola Coppola,
procuratore domiciliatario costituito in appello, a
mani proprie).

Il termine per la notifica del controricorso è di
40 giorni dalla notifica del ricorso: venti giorni
dalla notifica per il deposito del ricorso ai quali
si aggiungono altri venti giorni dalla scadenza del
termine di deposito del ricorso per la notifica del
controricorso.
Pertanto

il

termine

per

la

notifica

del

controricorso con il ricorso incidentale scadeva il
18/6/2007, mentre il controricorso risulta
tardivamente notificato solo il 27/6/2007; ne
discende l’inammissibilità del controricorso e del
ricorso incidentale.
3.

In

conclusione

deve

dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso principale e di
quello incidentale con la compensazione delle spese
di questo giudizio di cassazione per la reciproca
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile

16

,1_

il ricorso principale e quello incidentale e
compensa le spese.

Così deciso in Roma, addì 3/4/2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA