Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13623 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. II, 21/06/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 21/06/2011), n.13623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO-PREFETTURA DI MESSINA, in persona del legale

rappresentante pro tensore, rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli Uffici di questa

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

U.M.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Messina n. 791 in

data 15 aprile 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 1 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con ricorso in appello depositato il 26 ottobre 2006 e notificato a U.M., unitamente al decreto di comparizione, in data 9 novembre 2006, il Ministero dell’interno-Prefettura di Messina impugnava la sentenza, depositata il 20 aprile 2006 e notificata il 23 settembre 2006, con la quale in Giudice di pace di Messina, in un procedimento ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, aveva accolto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione proposta dall’ U..

Nella resistenza dell’appellato, il Tribunale di Messina, con sentenza depositata il 15 aprile 2009, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’impugnazione. Il Tribunale ha rilevato che, per verificare la tempestività dell’appello, occorre tener conto della data di notificazione del ricorso, perchè è da questo momento che la controversia può considerarsi pendente; e che nella specie il gravame era tardivo, in quanto notificato oltre trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale l’Amministrazione ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 marzo 2010, sulla base di un motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

L’unico mezzo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, sostenendo che al giudizio di appello avverso le sentenze del giudice di pace in materia di opposizione ad ordinanza- ingiunzione si applicano le norme che disciplinano il primo grado, tra cui l’introduzione con ricorso.

Il motivo è infondato.

Non essendo la materia regolata da disposizioni speciali, non vi è spazio per l’estensione in secondo grado del rito speciale di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, per cui vale la regola generale, dettata dall’art. 359 cod. proc. civ., che rinvia alle norme relative al procedimento davanti al tribunale, tra cui l’introduzione con citazione, anzichè con ricorso. Pertanto, ai fini della verifica in ordine all’osservanza del termine perentorio stabilito dall’art. 325 cod. proc. civ., per l’appello avverso la sentenza di primo grado resa nell’ambito di un procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, occorre che nel termine di legge sia stata richiesta la notifica dell’atto introduttivo del giudizio, la cui proposizione nella forma del ricorso non determina tuttavia l’inammissibilità del gravame, a condizione che la notifica dell’atto e del decreto di fissazione dell’udienza abbia luogo nel termine perentorio.

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che la soluzione prefigurata nella relazione è convalidata da Cass., Sez. Un., 18 novembre 2010, n. 23285;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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