Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13623 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. II, 19/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 19/05/2021), n.13623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24624/2019 proposto da:

B.A.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato ELISA

SFORZA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

BOLOGNA, VIA FARINI 37;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5531/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA depositato

il 3/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

5/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

CENNI DEL FATTO

B.A.S. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il ricorrente aveva dichiarato di essere nato in Guinea e di aver frequentato l’università terminandola nel 2015; che nella sua famiglia erano 15 fratelli e che i genitori erano morti; che il padre era morto nel (OMISSIS) e sei mesi prima della sua morte gli zii paterni avevano giudicato necessario dividere i beni del padre, ma che i fratellastri e le matrigne non erano d’accordo e che un giorno avevano cacciato di casa la madre; che era stato picchiato dai fratellastri e dalle matrigne dopo aver manifestato l’intenzione di voler riportare a casa la madre e in quel frangente la madre, che aveva la pressione alta, era caduta e veniva portata in ospedale dove moriva; che si recava al villaggio della zia, ma dopo qualche mese, visto che le cose non andavano bene, decideva di lasciare il Paese.

Con Decreto n. 5531/2019, depositato in data 3.7.2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso, in quanto il racconto, per quanto potesse essere ritenuto credibile, non implicava la prospettazione di un fondato timore di persecuzione personale e diretta, limitandosi il ricorrente ad affermare che lui, la madre e i propri fratelli non erano accettati dalle altre mogli del padre, per cui la vicenda si inscriveva in un contesto meramente familiare. Invero, dalle dichiarazioni del ricorrente trapelava che il reale motivo di fuga dal Paese era quello di cercare migliori condizioni di vita. Pertanto, la domanda di riconoscimento del diritto allo status di rifugiato doveva essere rigettata. Parimenti, quella di protezione sussidiaria: i requisiti di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), dovevano escludersi data la mancata prospettazione da parte del richiedente del rischio di subire la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte o di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante. Nè si riteneva che in Guinea vi fosse una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato. Infine, anche la domanda di protezione umanitaria non poteva essere accolta, in quanto il fatto che il ricorrente avesse lasciato la Guinea a causa delle precarie condizioni economiche non lo rendeva un soggetto vulnerabile, in assenza di allegazioni da cui potesse evincersi che nel suo Paese egli versasse in una situazione di grave violazione dei diritti umani. Anzi, il fatto che il ricorrente in Guinea avesse portato a termine gli studi universitari induceva a escludere una situazione di vulnerabilità in capo al medesimo.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione B.A.S. sulla base di due motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

1. – Con il primo motivo, il richiedente lamenta la “Nullità del decreto impugnato – Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4 bis”, che dispone che per la trattazione della controversia in materia di immigrazione è designato dal Presidente della sezione specializzata un componente del Collegio, che, secondo il ricorrente, dovrà essere osservatore diretto durante l’audizione del ricorrente. Nella fattispecie, l’udienza di audizione era tenuta da un magistrato onorario che non era membro del Collegio: da ciò la nullità del decreto impugnato.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Il ricorrente si duole, invero, della circostanza che vi sia stata un’udienza, nella quale egli è stato sentito personalmente, tenuta da un Giudice onorario del Tribunale, non facente parte delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione. ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, conv. con L. n. 46 del 2017.

Il legislatore ha attribuito invero al Tribunale in composizione collegiale, per quanto qui interessa, la trattazione delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.L. n. 25 del 2008, art. 35. Inoltre la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19660 del 2016) ha espressamente affermato il principio secondo cui “quando un giudice onorario, appartenente all’ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari ante causam), in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell’ufficio non incide sulla composizione dell’ufficio giudiziario, nè alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità” (cfr. Cass. n. 22050 del 2020; Cass. n. 727 del 2013; Cass. n. 1376 del 2012).

1.3. – A seguito del D.L. n. 13 del 2017, è possibile dunque “prevedere che, nell’ambito della struttura dell’ufficio del processo, il giudice onorario possa coadiuvare il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata. In particolare, sotto la direzione e coordinamento del giudice professionale egli può compiere tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale, provvedendo tra

l’altro allo studio dei fascicoli, all’approfondimento

giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti”; “al fine di assicurare la ragionevole durata del processo, il giudice professionale può, poi, delegare al giudice onorario inserito in tale struttura compiti e attività, anche a carattere istruttorio, ritenuti dal medesimo magistrato togato utile alla decisione dei procedimenti” (cfr. Cass. n. 3356 del 2019, cit.).

Nè può ritenersi intaccato il principio della immutabilità del giudice, giacchè – secondo un orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 4925 del 2015) – l’art. 276 c.p.c., deve essere interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni o si è tenuta l’udienza di discussione (cfr. anche Cass. n. 18126 del 2016).

1.4. – E’ stato, dunque, condivisibilmente affermato il principio secondo cui “in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l’estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell’art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali” (Cass. n. 22050 del 2020, cit.; Cass. n. 7878 del 2020).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nel testo vigente al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale: in particolare, errato/omesso utilizzo dei criteri rilevanti ai fini della valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria”.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Correttamente il Tribunale ha sottolineato che, quanto alla domanda di protezione umanitaria, il fatto che il ricorrente avesse lasciato la Guinea a causa delle precarie condizioni economiche non lo rende un soggetto vulnerabile, in assenza di allegazioni da cui possa evincersi che nel suo paese egli versasse in una situazione di grave violazione dei diritti umani (Cass. n. 26641 del 2016). Laddove, per contro, il fatto che il ricorrente, nel proprio paese, avesse frequentato e portato a termine l’università si appalesa quale circostanza che non induce una situazione di vulnerabilità in capo al medesimo.

Nello stesso senso, non risulta valorizzato per il riconoscimento della protezione umanitaria, il fatto che il ricorrente abbia prestato attività di lavoro in forza di contratto a tempo determinato in agricoltura, alla luce della affermazione secondo cui questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (Cass. n. 4455 del 2018), che, se assunti isolatamente, nè il livello di integrazione dello straniero in Italia, nè il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza integrano, di per sè soli e astrattamente considerati, i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria (Cass. n. 17072 del 2018; conf. 13565 del 2020).

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero si configura quale apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in termini di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., n. 3340 del 2019; Cass. n. 27503 del 2018).

2.3. – Nella specie, il Tribunale territoriale non ha violato il suddetto principio nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali alla luce della disciplina antecedente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132 (come detto, non applicabile ratione temporis alla fattispecie, non avendo tale normativa efficacia retroattiva secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte: Cass., sez. un., n. 29459 del 2019).

Quanto infine al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero questa Corte (Cass. n. 4455 del 2018; e successivamente Cass., sez. un., n. 29460 del 2019) ha precisato che, in caso di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, onde verificare se il rimpatrio possa determinare privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”.

3. – Il ricorso va rigettato. Nulla per le spese poichè il controricorso del Ministero dell’Interno non possiede i requisiti fissati dall’art. 370 c.p.c.. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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