Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13623 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20764/2015 proposto da:

SININFORM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

114/B, presso Io studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 82/2015 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETIA,

depositato il 03/02/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato RANIERI RODA, per delega.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la s.r.l.

Sininform, agendo quale procuratrice generale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, ha chiesto alla Corte d’appello di Caltanissetta il riconoscimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Marsala, nella quale la Banca aveva spiegato atto di intervento;

che con decreto in data 3 febbraio 2015 la Corte d’appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio, ha accolto in parte la domanda, condannando il Ministero al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 7.000, oltre alle spese (quelle di merito liquidate in Euro 1.198,50 per la fase introduttiva ed in Euro 1.198,50 per il giudizio di rinvio, e quelle di cassazione in complessivi Euro 818,50);

che a tale conclusione la Corte distrettuale è giunta sul rilievo che il ritardo è stato di quattordici anni, a fronte di un periodo di durata ragionevole stimato in cinque anni;

che la Corte di Caltanissetta ha quantificato l’indennizzo in 500 Euro per ogni anno di ritardo e ha escluso che sulla somma liquidata siano dovuti gli interessi, in assenza di specifica domanda;

che per la cassazione del decreto della Corte di Caltanissetta la Sininform ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 luglio 2015, sulla base di quattro motivi;

che l’intimato Ministero non ha notificato controricorso;

che la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo (violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2) ci si duole che la Corte d’appello abbia determinato in cinque anni, anzichè in tre, il periodo di durata ragionevole del processo presupposto;

che il motivo è infondato;

che occorre premettere che per un processo, anche esecutivo, la durata standard, in un grado di giudizio, è pari a tre anni (Cass., n. 15998 del 2013);

che nella specie la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per cui il tempo di definizione ragionevole andava fissato in cinque anni, attesa la mancata presentazione di domande di partecipazione all’incanto, con la conseguente necessità di rinviare più volte la vendita;

che la scansione del procedimento presupposto emergente dal decreto della Corte territoriale giustifica senz’altro un periodo di definizione superiore a quello standard;

che la Corte di Caltanissetta ha effettuato una valutazione di complessità – e quindi di ragionevolezza del termine di cinque anni per la definizione della procedura esecutiva – ancorata alla concreta vicenda;

che il secondo motivo (violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2) denuncia l’insufficiente liquidazione dell’indennizzo, avvenuta sulla base del parametro di Euro 500 per anno di ritardo anzichè di Euro 750 per ciascuno dei primi tre anni e di Euro 1.000 per ogni anno successivo;

che il motivo è manifestamente infondato, essendo la base unitaria di 500 Euro per ogni anno di durata irragionevole del processo conforme ai precedenti di questa Corte (Cass., n. 8515 del 2016);

che il terzo mezzo si duole del mancato riconoscimento degli interessi dalla domanda, che si ritengono spettanti anche in difetto di una specifica richiesta;

che la censura è priva di fondamento, perchè, in materia di liquidazione dell’equa riparazione per la durata irragionevole del processo presupposto, dal carattere indennitario dell’obbligazione discende che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, semprechè, tuttavia, essi siano stati richiesti (Cass., n. 24962 del 2011);

che con il quarto mezzo (violazione c/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 2233 c.c., comma 2 e D.M. n. 55 del 2014) si deduce che l’importo minimo dei compensi per la fase di rinvio era di Euro 3.117, e che erano in ogni caso dovute le spese generali, nella misura del 15%;

che il motivo è privo di fondamento;

che la ricorrente non ha ragione di dolersi della liquidazione delle spese in misura complessivamente inferiore alla tariffa forense applicabile ratione temporis; versandosi in un caso di pretese di indennizzo tutte da irragionevole durata del processo vantate dalla stessa parte (la Sininform, rappresentante della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico) nei confronti del Ministero della giustizia e fatte valere, dinanzi allo stesso giudice, in procedimenti coevi e paralleli anzichè, com’era possibile, in un unico procedimento, come è dimostrato dalla circostanza che solo in questa udienza sono stati discussi ben 23 ricorsi tra le stesse parti aventi ad oggetto decreti della Corte d’appello di Caltanissetta;

che, pur essendo mancata, da parte del giudice a quo, la riunione delle cause evidentemente connesse, ciò non esclude, in presenza del carattere seriale delle vertenze, il potere di questa Corte di ritenere congrua la liquidazione delle spese processuali come effettuata nella specie dal giudice del merito, attesa la non ripetibilità delle spese superflue derivanti dalla introduzione separata di procedimenti di equa riparazione tra loro non diversificati, non potendosi far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali (cfr. Cass., n. 10634 del 2010; Cass., n. 2587 del 2016);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede;

che risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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