Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13622 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 13/10/2016, dep.30/05/2017),  n. 13622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26506-2012 proposto da:

M.P. (OMISSIS), elettivamente dcmiciliata in ROMA, CIRC.NE

CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BEVILACQUA,

rappresentata e difesa dagli avvocati COSIMO COFANO, GABRIELE

COFANO;

– ricorrente –

contro

V.P. (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO MARCHIO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 676/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. D’ASCOLA PASQUALE;

udito l’Avvocato CLAUDIO BEVILACQUA, con delega dell’Avvocato COSIMO

COFANO difensore della ricorrente, che si riporta agli atti

depositati e fa eccezioni sulla procura della controparte;

udito l’Avvocato MARIO MARCHIO’, difensore del Generale Dott. PRATIS

PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) V.P. ha agito deducendo che in sede di separazione omologata dal tribunale di Modena nel 1993 i coniugi avevano convenuto lo scioglimento della comunione su due beni immobili, di cui erano proprietari al 50% ciascuno, con cessione a V. dell’immobile sito in (OMISSIS) e alla moglie M.P. di quello sito in (OMISSIS).

Rilevato che trascorso il termine di 60 gg per il perfezionamento della permuta la che M. si era rifiutata di darvi esecuzione, l’attore ha domandato sentenza sostitutiva del rogito.

La convenuta ha resistito chiedendo in via riconvenzionale che fosse dichiarata la simulazione della intestazione al V. dei due immobili, e comunque di revocare la donazione fatta al V..

Il Tribunale di Modena nel 2008 rigettava le domande di parte V. e accoglieva domanda simulazione, accertando la proprietà esclusiva della M. sui due immobili.

La Corte appello Bologna riformava questa pronuncia con sentenza dell’11 maggio 2012.

Rilevava che la M. non aveva prodotto alcuna controdichiarazione e che le presunzioni dalla stessa addotte erano contrastate anche dagli impegni assunti in sede di separazione. Escludeva che vi fosse prova della simulazione.

M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 21 novembre 2012 sulla base di 7 motivi.

V. ha resistito con controricorso sulla base di procura a margine degli atti di citazione in fase di merito.

Parte ricorrente ne ha eccepito l’inammissibilità.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Preliminarmente va dato atto di una precisazione contenuta all’inizio della parte del ricorso che espone i motivi. La ricorrente ha dato atto della circostanza che la sentenza di appello ha disposto l’obbligo del V. di trasferire a M. la quota del 50% dell’immobile sito in (OMISSIS) distinto come mappale n. (OMISSIS), ma che oggetto di causa sarebbe solo la porzione di tale mappale compravenduta con rogito D.R. del 1982, riclassificato con i subalterni 2,4 e 6.

2.1) Sempre in via preliminare va dichiarato che il controricorso, come rilevato da parte ricorrente, è inammissibile, per difetto di procura speciale. Il difensore del resistente si è infatti costituito mediante “procura rilasciata a margine dell’atto di citazione di primo grado sia dell’atto di appello”, come si legge nell’epigrafe dell’atto di parte.

Anche la successiva procura depositata il 13 ottobre 2016 non vale a sanare il difetto iniziale.

Va infatti ricordato che nel giudizio di cassazione, la procura speciale può essere rilasciata a margine o in calce solo del ricorso o del controricorso trattandosi degli unici atti indicati, con riferimento al giudizio di legittimità, dall’art. 83 c.p.c., comma 3, sicchè, ove non sia rilasciata in occasione di tali atti, il conferimento deve avvenire, ai sensi del comma 2 del citato articolo, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata, senza che ad una diversa conclusione possa pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore. (Sez. 3, Cass n. 13329 del 30/06/2015; 2460/15; 25505/14).

Inoltre il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, (ovvero, il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 2, (Sez. 3, n. 18323 del 27/08/2014).

3) Il motivo sub A) richiama le difese spiegate in secondo e primo grado dalla ricorrente. Nulla aggiunge. E’ quindi motivo inammissibile per carenza di apparato espositivo e critico, che nel ricorso per cassazione deve essere specifico e rivolto contro la sentenza di appello.

3.1) Il motivo sub B denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. e 157 c.p.c..

Parte ricorrente deduce che parte attrice non si era opposta tempestivamente all’ammissione del proprio interrogatorio formale per necessità di una controdichiarazione e conseguentemente “assunse le conseguenze delle sue risposte in tale sede”, “accettando” che la prova della simulazione venisse data mediante confessione o presunzioni.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza in tema di ammissibilità della prova testimoniale nei contratti, il ricorso deduce che non era necessaria alcuna controdichiarazione, trattandosi di simulazione relativa soltanto parziale, limitata cioè alla parte in cui come acquirente dei due immobili di Modena e Sassuolo veniva indicato anche il V. e non solo la M.. Tale prova secondo Cass. 10009/03 potrebbe essere data anche mediante presunzioni o testimoni.

La censura è infondata.

Quanto alla necessità della controdichiarazione, l’orientamento accolto dai giudici emiliani è conforme agli insegnamenti resi da questa Corte nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta “ad substantiam”. Con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l’apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l’ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (art. 2724 c.c., n. 3), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (art. 2739 c.c., comma 1), nè tanto meno mediante l’interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell’atto scritto (Cass. 4071/08; 21822/10; v. anche utilmente SU 7246/07).

3.2) La mancanza della controdichiarazione non è stato l’unico perno della decisione della Corte di appello, la quale ha infatti negato anche che fosse stata data prova presuntiva o per confessione della simulazione.

In particolare la Corte ha escluso che le dichiarazioni del V. avessero avuto “alcuna natura confessoria”; ha negato che la affermazione dell’attore di aver pagato in contanti su richiesta della M. avesse peso presuntivo contro di lui. Ha considerato dominante un argomento presuntivo tratto dal comportamento delle parti in epoca ben lontana dall’acquisto. Ha rilevato che in sede di separazione consensuale i beni vennero considerati concordemente come appartamenti ad entrambi in sede di separazione consensuale e di omologa, contenente l’impegno reciproco a cedere e vendere le rispettive quote dei due appartamenti.

A fronte di questa ricostruzione dei fatti, è priva di rilievo l’invocazione circa la validità della prova per interrogatorio formale, quale strumento probatorio atto, per le vicende processuali del caso in esame, a definire la controversia e a superare la mancanza della controdichiarazione.

4) Questa conclusione non è scalfita dai successivi motivi di ricorso.

Nel motivo C) è denunciata violazione dell’art. 2697 c.c..

La ricorrente sostiene che, avendo il V. affermato di aver preso a prestito il danaro da una parente e avendo prodotto alcune ricevute di pagamento di un mutuo asseritamente acceso in occasione dell’acquisto dell’immobile di (OMISSIS), si sarebbe verificata un’inversione dell’onere della prova.

La tesi non ha pregio.

La prova della proprietà risultava in capo all’attore dagli atti di acquisto e quella della inesistenza della simulazione dal riconoscimento congiunto reso in sede di separazione consensuale, secondo quanto ritenuto dalla Corte di appello con incensurabile apprezzamento di merito, sicuramente logico e congruo.

Dunque le prove offerte dall’attore per smentire in radice la tesi della simulazione non potevano certo, in forza di alcuna regola processuale, cagionare un’inversione dell’onere della prova.

5) Anche il motivo D) che lamenta vizi di motivazione in ordine alla cointestazione fittizia e alla prova relativa di essa sul mancato pagamento del prezzo è infondato.

Si è detto dell’apprezzamento che dell’interrogatorio formale e delle produzioni di parte V. ha dato al Corte di appello. Essa non ha avuto bisogno di valorizzare i documenti che sarebbero stati prodotti tardivamente in appello, come deduce il motivo di ricorso.

Alla Corte di appello è stato sufficiente rilevare che la simulazione allegata dalla M. era rimasta priva di prova perchè non assistita dalla fondamentale controdichiarazione e non desumibile dall’interrogatorio formale. Ha aggiunto anche che vi era stato da parte della M. il riconoscimento in sede di omologa della separazione.

La maggiore o minore conducenza delle ulteriori allegazioni e prove addotte dall’attore per negare la simulazione eccepita dalla moglie non erano e non sono di alcun rilievo per smontare una ricostruzione così argomentata.

La Corte di Cassazione non può infatti sostituirsi ai giudici di appello per valutare le risultanze di merito, orientate in conformità a principi giuridici corretti.

Nè ha pregio la tesi secondo cui le pattuizioni assunte in sede di separazione varrebbero solo come una promessa di donazione, come tale nulla.

Non solo questa tesi urta contro il testo dell’accordo di separazione quale riferito dalla Corte di appello, ma soprattutto muove dal presupposto che deve essere ancora dimostrato, cioè che i beni immobili fossero di proprietà esclusiva della M. e non comuni, come invece risultato dagli atti notarili.

6) Questi rilievi valgono a togliere consistenza anche al motivo E), che parte dalla stessa premessa: che unica proprietaria sia la M..

Ciò esclude le ventilate nullità dell’oggetto e nullità della causa.

6.1) Per l’ipotesi in cui gli immobili siano di proprietà comune, il motivo di ricorso (pag. 16) prospetta una nullità per mancata indicazione del prezzo degli immobili.

Il rilievo è inammissibile in sede di legittimità perchè nuovo; in ogni caso è privo di rilievo in considerazione di quanto deciso dalla Corte di appello.

La sentenza impugnata ha infatti considerato l’accordo di separazione relativo agli immobili quale accordo avente contenuto obbligatorio e non come “vera e propria permuta”. Ha stabilito che per regolare la separazione le parti si erano impegnate a questo scambio di quote dei due immobili, ma senza prestabilire il valore dei due immobili e gli eventuali conguagli.

La sentenza ha riconosciuto la validità di questa obbligazione, che, si badi, era già molto diffusa nella pratica giudiziale in materia di separazione, al punto che il legislatore aveva previsto benefici fiscali, quali l’agevolazione di cui alla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale (v. Cass. n. 860/14).

7) Alla luce di queste puntualizzazioni risulta inammissibile il motivo sub F), che denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 782 c.c.. Parte ricorrente, dopo aver riproposto le doglianze sulla prova del pagamento da parte del V., lamenta che non sia stato determinato il conguaglio da corrisponderle.

Tale questione resta assorbita dal contenuto della pronuncia, che ha, come detto, rinviato ad altro indispensabile giudizio l’esecuzione del passaggio di proprietà, limitando il proprio tema del decidere al riconoscimento della validità o meno degli accordi di separazione e del relativo obbligo e al rigetto dell’eccezione di usucapione.

Dalle conclusioni assunte dalla M. in sede di appello, riportate in sentenza, non risultano sue domande ulteriori rimaste inevase.

8) Infondato è il motivo sulle spese dei gradi di merito, atteso che la Corte felsinea si è attenuta al criterio della soccombenza, tenendo conto evidentemente della rilevanza del rigetto della eccepita simulazione.

9) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese, attesa la invalidità del controricorso e l’inammissibilità della connessa memoria, per mancanza della procura in capo al difensore dell’intimato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sezione civile, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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