Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13622 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13622 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 13828-2007 proposto da:
FIRB SRL IN PERSONA DELL’A.RE UNICO P.I.009088660273,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI
LUIGI, rappresentata e difesa dagli avvocati MATURI
MICHELE, COGLITORE EMANUELE;
– ricorrente contro

FALL SPAGNOLO FRANCESCO IN PERSONA DEL CURATORE,
P.I.01522730273, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA G.PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 30/05/2013

GIGLI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GRANDESE SANDRO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1255/2006 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/08/2006;

udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato Coglitore Emanuele difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Grandese Sandro difensore del
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18-1-1992 il Fallimento di
Spagnolo Francesco conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia la
F.I.R.B. sr.!., per sentirla condannare al pagamento della somma di

corrispettivo per l’esecuzione, da parte dell’impresa fallita, di opere
edili, consistenti in una villa quadrupla e in un complesso di
appartamenti, commissionati dalla convenuta.
Nel costituirsi, la F.I.R.B. contestava la fondatezza della
domanda, sostenendo che il contratto relativo alla costruzione della
villa quadrupla recava una clausola compromissoria, in forza della
quale era già stato pronunciato lodo arbitrale, e che la convenuta era
estranea al contratto avente ad oggetto il complesso di appartamenti,
realizzato su suolo di proprietà aliena. Eccepiva, inoltre, di aver
eseguito pagamenti per oltre 100.000.000 di lire, e proponeva
domanda riconvenzionale per far valere la garanzia per i vizi
dell’opera.
Con sentenza in data 14-8-2002 il Tribunale adito accoglieva
parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento
della somma di euro 79.888,00. Il giudice rilevava, in particolare,
che l’esecuzione dell’opera da parte dell’impresa poi dichiarata
fallita era pacifica, essendo stata ammessa dalla convenuta e
comunque comprovata dalla prova testimoniale esperita; che nella

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lire 210.083.529 o, in subordine, di lire 138.112.000, a titolo di

consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento per
sequestro conservativo promosso dall’impresa fallita nei confronti
della F.I.R.B. s.r.l. il corrispettivo spettante all’appaltatore per le
opere dallo stesso eseguite era stato stimato in lire 138.112.000; che

per oltre 100.000.000 di lire.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la F.I.R.B.
Con sentenza in data 11-8-2006 la Corte di Appello di Venezia
rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la
F.I.R.B., sulla base di due motivi.
Il Fallimento di Spagnolo Francesco ha resistito con
controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che dalla
documentazione acquisita si evince la prova che i lavori di cui il
Fallimento chiede il corrispettivo sono iniziati nella prima decade
del mese di ottobre del 1993 e, quindi, prima della data di rilascio
della concessione edilizia (29-11-1983); con la conseguenza che il
contratto di appalto deve essere considerato nullo. Sostiene, inoltre,
che la Corte di Appello non ha preso in considerazione i documenti

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la convenuta non aveva fornito alcuna prova degli eccepiti pagamenti

prodotti, diversi dalla quietanza apposta sulle fatture prodotte, che
dimostrano con certezza l’avvenuto pagamento del presunto
corrispettivo.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e

contestazioni mosse dalla convenuta, l’attore è venuto meno
all’onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda, non
avendo offerto la prova delle quantità dei lavori realizzati e del loro
corrispettivo.
2) Il primo motivo è fondato.
Deve premettersi che non ha pregio l’eccezione sollevata dal
controricorrente, di inammissibilità dell’eccezione di nullità del
contratto di appalto, in quanto non formulata con i motivi di appello
né in sede di conclusioni, ma solo nella comparsa conclusionale di
appello. Secondo un principio più volte affermato dalla
giurisprudenza, infatti, nelle controversie promosse per far valere
diritti che presuppongono la validità di un determinato contratto, la
nullità del contratto stesso è rilevabile d’ufficio, anche in grado di
appello, rientrando nel potere-dovere del giudice la verifica della
sussistenza delle condizioni dell’azione, indipendentemente
dall’attività assertiva delle parti, e senza incorrere in vizio di
ultrapetizione se il contratto configura un elemento costitutivo della
domanda (dovendo il principio della rilevabilità d’ufficio della

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falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. Sostiene che, a fronte delle

nullità coordinarsi con quello della domanda). In una tale
prospettiva, non si rendono applicabili le regole delle preclusioni o
limitazioni per la proposizione di domande nuove o di eccezioni in
senso stretto (Cass. 10-5-2010 n. 11279; Cass. 23-8-2006 n. 18374;

Ciò posto, si osserva che la Corte di Appello ha disatteso
l’eccezione di nullità del contratto sollevata dalla FIRB, rilevando
che le fatture prodotte in appello da quest’ultima non recano alcun
elemento che consenta di collegare le prestazioni in esse indicate con
i lavori di costruzione dell’edificio e non delle ville; che il teste
Ancilotto Renato ha collocato la realizzazione delle fondamenta dei
blocchi di appartamenti nel 1983, senza specificare la data di inizio
(che ben potrebbe essere successiva al 29-11-1983); che non risulta
contestata alcuna violazione dalle autorità preposte ai controlli.
La ricorrente lamenta che, nel pervenire a tali conclusioni, il
giudice del gravame ha omesso di esaminare la documentazione
indicata a pag. 5-6 del ricorso e, in particolare: le cinque domande di
insinuazione al passivo proposte dagli artigiani che eseguirono i
lavori delle palazzine, nelle quali si fa riferimento ad attività
prestate a far tempo dalla prima decade di ottobre del 1983, e di
rapporti cessati “verso la fine di novembre” (doc. H, all. 6, prodotto
in appello); la lettera datata 29-11-1983, da cui, secondo la
ricorrente, risulterebbe che il 19-11-1983 l’impresa aveva

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Cass. 11-8-2004 n. 15561; Cass. 6-8-2003 n. 11847).

abbandonato i lavori (doc. 2 del fascicolo dell’avv. F’izzigati nella
fase cautelare dinanzi al Tribunale di Venezia); la missiva FIRB del
18-11-1983 (doc. 3 del fascicolo del Fallimento in sede di ricorso
per sequestro depositato il 13-4-1988), in cui si ammette

regolare concessione edilizia”; la lettera Agenzia Omnia datata 3012-1983, con cui si rimetteva la fattura n. 21 del 17-11-1983, che,
come chiarito dalla FIRB con missiva del 25-1-1988, riguardava
l’edificio degli appartamenti (doc. 5 e 7 del fascicolo dell’avv.
Pizzigati nella fase cautelare).
In effetti, si tratta di documentazione che, in quanto idonea a
dimostrare che l’appalto per la costruzione della palazzina era stato
conferito ed eseguito quando ancora non era stata rilasciata la
concessione edilizia, appare astrattamente rilevante ai fini della
decisione. e il cui contenuto, pertanto, avrebbe dovuto quanto meno
essere vagliato dalla Corte territoriale. Secondo un principio
affermato dalla giurisprudenza, richiamato nella sentenza impugnata,
infatti, il contratto di appalto per la costruzione di un immobile

espressamente che i lavori erano iniziati “senza la presenza di

senza concessione edilizia è nullo, ex artt. 1346 e 1418 c.c., avendo
un oggetto illecito per violazione delle norme imperative di cui agli
artt. 31 e 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e 10 e
13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ancorché sopraggiunga ad esso
condono edilizio, in quanto la nullità, una volta verificatasi, anche se -1,,,,A,—,0 ■L”\J.-

non ancora dichiarata, impedisce sin dall’origine al contratto di
produrre gli effetti suoi propri e ne rende inammissibile anche la
convalida ai sensi dell’art. 1423 c.c., con la conseguenza che
l’appaltatore non può pretendere, in forza del contratto nullo, il

rilascio della concessione edilizia, che non può ritenersi scusabile
per la grave colpa del contraente, il quale, con l’ordinaria diligenza,
ben avrebbe potuto avere conoscenza della reale situazione (tra le
tante v. Cass. 27-2-2002 n. 2884; Cass. 21-2-2007 n. 4015; Cass. 24-2009 n. 8040; Cass. 24-6-2011 n. 13969).
Allo stesso modo, nel ritenere la mancanza di prova
dell’avvenuto pagamento dei lavori da parte della committente, la
Corte di Appello ha proceduto ad una valutazione solo parziale e
frammentaria della documentazione acquisita. Il giudice del
gravame, invero, ha preso in considerazione, per confutarne la
valenza probatoria, unicamente le quietanze apposte sulle fatture, i
riferimenti contenuti nella consulenza tecnica d’ufficio espletata
nell’ambito del procedimento cautelare e la convenzione intervenuta
tra il legale rappresentante della FIRB ed alcuni artigiani
successivamente alla dichiarazione di fallimento dell’impresa dello
Spagnolo. Nessun accenno, al contrario, è contenuto nella sentenza
impugnata in ordine all’ulteriore, copiosa documentazione prodotta
dall’appellante all’atto dell’iscrizione a ruolo del giudizio di

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corrispettivo pattuito, senza che rilevi l’ignoranza del mancato

secondo grado (matrici di assegni circolari per un totale di lire
34.425.000; copia autentica di 20 effetti bancari per complessivi lire
60.000.000; matrici di assegni bancari per lire 10.000.000; lettera
dell’Agenzia Omnia del 6-12-1983, denunce annuali IVA della FIRB

ditta Spagnolo, quale fornitrice, per un totale rispettivamente di lire
74.425.000 e di lire 30.000.000), potenzialmente idonea a provare
l’avvenuto pagamento dei lavori appaltati.
Sussiste, pertanto, il vizio di motivazione denunciato dalla
ricorrente, avendo la Corte territoriale omesso di esaminare il
contenuto di documenti che avrebbero potuto condurre ad una
decisione diversa rispetto a quella adottata, sia in relazione alla
proposta eccezione di nullità del contratto di appalto che in relazione
alla prova del pagamento del corrispettivo dovuto.
In relazione al motivo in esame, di conseguenza, s’impone la
cassazione con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo esame. Il
giudice del rinvio, che si individua nella Corte di Appello di Brescia,
provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.
3) Il secondo motivo è inammissibile per difetto del requisito
di specificità richiesto dall’art. 366 n. 4 c.p.c., risolvendosi
nell’apodittica affermazione secondo cui la ditta Spagnolo è venuta
meno all’onere di provare la quantità dei lavori eseguiti. Manca in

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del 1983 e del 1984, da cui emergono operazioni imponibili con la

esso, al contrario, qualsiasi riferimento alla statuizione impugnata ed
alle ragioni che la sorreggono.
E’ appena il caso di rammentare, al riguardo, che il ricorso per
cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i

completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta
la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronunzia
impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo
intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di
diritto, ovvero le carenze della motivazione (tra le tante v. 6-6-2006
n. 13259; Cass. 23-7-2004 n. 13830; Cass. 11-6-2003 n. 9371). Nella
specie, tali prescrizioni non risultano soddisfatte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il
secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
e rinvia anche per le spese del presente grado di giudizio alla Corte
di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3-4-2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità,

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