Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13622 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. II, 19/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 19/05/2021), n.13622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25271/2019 proposto da:

K.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato CATERINA BOZZOLI, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in PADOVA, VIA

TRIESTE 49;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 5947/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA depositato

il 19/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

5/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

CENNI DEL FATTO

K.M. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il ricorrente aveva dichiarato di essere nato e vissuto a (OMISSIS), nella regione di Urd, in Gambia; di avere lasciato il suo Paese il 2.10.2015; di non essere sposato e di non avere figli; di essere entrato in contrasto con la madre perchè questa voleva praticare mutilazioni genitali alla sorella più piccola, che aveva 7 anni, sebbene fosse vietato nel loro Paese; che sebbene la madre avesse rassicurato il ricorrente che non lo avrebbe fatto, aveva poi eseguito la mutilazione mentre il ricorrente si trovava a (OMISSIS); che la pratica non era riuscita e la sorella era finita in ospedale, dove però il medico si era rifiutato di curarla in quanto è reato eseguire mutilazioni genitali e aveva chiamato la polizia; che la madre si era nascosta e non era stata trovata; che la sorella aveva detto che il ricorrente era a (OMISSIS); che non avendo trovato la madre, volevano arrestare lui, per cui era scappato in Senegal, essendo stato avvisato da un amico del villaggio della morte della sorella; di aver vissuto in Libia per circa un anno e di essere arrivato in Italia il 17.9.2016.

Con Decreto n. 5947/2019, depositato in data 19.7.2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso, confermando la non credibilità del racconto, già evidenziata dalla Commissione Territoriale. Osserva il Giudice che non è nella disponibilità del ricorrente limitare la domanda alla sola richiesta di protezione umanitaria, dovendo il Giudicante valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria e, in difetto, di quelli per il riconoscimento della protezione umanitaria. Il Collegio condivideva la conclusione della Commissione Territoriale laddove non ravvisava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto i fatti riferiti non evocavano profili di persecuzione diretta e personale del ricorrente. Anche la protezione sussidiaria non poteva essere concessa: anche se la storia raccontata non era ritenuta credibile, non si comprendeva come il M. potesse essere accusato di un reato commesso dalla madre (nella versione fornita in sede di audizione giudiziale, di un reato solo tentato). Quanto alla situazione del Gambia, le fonti internazionali evidenziavano come il nuovo Presidente B. avesse posto fine alla dittatura di J. durata 22 anni e fosse impegnato a emendare una serie di leggi repressive e a riformare le forze di sicurezza. Pertanto, non poteva configurarsi una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato. Neppure sussistevano i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in quanto dai fatti narrati non emergeva una condizione del ricorrente connotata da una particolare vulnerabilità e ciò, prima di tutto, per il fatto che il racconto non era ritenuto credibile.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione K.M. sulla base di un motivo. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il motivo, il ricorrente lamenta “Sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, vigente ratione temporis. Infondatezza e illogicità della motivazione”, poichè, in caso di rimpatrio, il ricorrente medesimo potrebbe essere esposto a un danno grave, in quanto potrebbe essere accusato di non aver segnalato l’infibulazione alle autorità di polizia. Inoltre, il ricorrente ha una giovane età e non ha più familiari in Gambia, per cui potrebbe incontrare serie difficoltà in caso di rientro nel Paese d’origine”.

2. – Il motivo è inammissibile.

2.1. – Nel ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro (Cass. n. 8368 del 2020).

Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018; Cass. n. 19443 del 2011).

2.3. – Va rilevato che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa (come già detto), l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie). Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

2.4. – Dal canto suo, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella novellata formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis) consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è specifica adeguata indicazione.

Laddove, poi, si presenta altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento non già ad un “fatto storico”, come sopra inteso, bensì a questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 22507 del 2015; cfr. Cass. n. 21152 del 2014); ciò in quanto nel paradigma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

2.5. – In conclusione, le censure, nel loro complesso, si risolvono nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2019; Cass. n. 5939 del 2018).

Compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 9275 del 2018); la qual cosa, nel caso di specie, è ampiamente dato riscontrare.

3. – Il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto difese. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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