Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13622 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 02/07/2020), n.13622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15075-2014 proposto da:

G.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO GATTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI, (già

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI);

– intimato –

avverso la sentenza n. 201/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 11/03/2014 R.G.N. 1224/2010.

Fatto

RITENUTO

1. Che G.A., adiva il Tribunale di Messina premettendo di prestare servizio presso il Ministero delle Comunicazioni, con inquadramento area C, posizione economica C1S, del CCNL di categoria.

In data 29 agosto 2001, aveva presentato domanda per partecipare al corso di qualificazione per il passaggio all’interno dell’area C, alla posizione economica C2, giusto bando di selezione del 27 luglio 2001, indetto ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera B CCNL Ministeri e dell’art. 10 del CCNI.

Non avendo maturato quattro anni di anzianità nell’ambito del Comparto Stato, come previsto dal bando di selezione, non veniva ammesso al corso, benchè avesse prestato servizio da ufficiale nella Marina militare italiana dal 5 ottobre 1970 al 1 settembre 1972, e avesse svolto ulteriori periodi di servizio negli anni 1973 e 1974, quale insegnante di educazione tecnica nelle scuole medie statali.

Pertanto, aveva adito il Tribunale per sentire dichiarare di essere in possesso dell’anzianità richiesta per partecipare al corso per il passaggio alla posizione economica C2, con diritto al suddetto passaggio, e con conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta all’attribuzione della qualifica e al risarcimento del danno.

2. Il Tribunale rigettava la domanda.

3. La Corte d’Appello, con la sentenza n. 201 dell’11 febbraio 2014, ha rigettato l’impugnazione del lavoratore, facendo, in particolare, riferimento al contenuto del bando di selezione, che in mancanza del titolo di studio dava rilievo all’anzianità acquisita nell’ambito del Comparto Stato (Ministeri e Aziende autonome).

4. Per la cassazione della sentenza di appello, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26 maggio 2014, articolato in due motivi.

5. Il Ministero è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 97 Cost., al D.P.R. n. 1077 del 1970, art. 11, alla L. n. 312 del 1980, art. 46 al D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe violato le suddette disposizioni.

A sostegno delle proprie argomentazioni richiama la giurisprudenza amministrativa, sottoposta anche alla Corte d’Appello, secondo cui nel computare a fini economici l’anzianità di servizio del pubblico dipendente, e al fine di favorire la mobilità dei dipendenti, deve tenersi conto del servizio prestato anche non continuativamente alle dipendenze di qualsiasi amministrazione pubblica, e non necessariamente del Comparto Ministeri.

La Corte d’Appello, invece, non ha tenuto conto del servizio precedentemente prestato come, invece, discenderebbe dalle disposizioni richiamate.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di omesso esame di un fatto discusso e controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La Corte d’Appello non avrebbe esaminato il fatto discusso e controverso tra le parti concernente il servizio prestato dal G. come ufficiale della Marina militare italiana, e come insegnante di educazione tecnica di scuola media statale.

3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi sono inammissibili.

4. Occorre precisare che la Corte d’Appello ha rigettato la domanda del lavoratore affermando che nel Comparto Stato (Comparto Ministeri e Aziende autonome, distinto dal Comparto Scuola, e a cui non può essere riferita la Marina militare), la progressione economica all’interno dell’area che attribuisca un trattamento economico superiore, avviene nel rispetto di una serie di criteri di valutazione, in cui il parametro dell’anzianità, intesa come esperienza professionale acquisita, acquista carattere meramente secondario, prevalendo la valutazione dei risultati professionali acquisiti, delle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, dell’impegno, della qualità delle prestazioni individuali.

5. Ciò trovava conferma nella circostanza che il bando per l’attribuzione della progressione economica in questione, stabiliva che “per il personale comunque transitato nei ruoli di questo Ministero e sprovvisto dei sopracitati titoli di studio, ai fini dell’ammissione ai corsi di qualificazione, si farà riferimento all’anzianità acquisita nell’ambito del Comparto Stato” (Ministeri e Aziende autonome).

6. Questa Corte, ha affermato (Cass., n. 214 del 2018) che in materia di pubblico impiego privatizzato, la disciplina delle procedure selettive interne, finalizzate alla mera progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia, è strettamente correlata a quella degli inquadramenti del personale pubblico “privatizzato”, delegificata (in quanto non esclusa dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 1) ed affidata alla contrattazione collettiva chiamata a disciplinare i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti “privatizzati” (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2 comma 2 e artt. 3,45,51,52, art. 69, comma 1, art. 71), la quale, per quanto concerne le progressioni all’interno della stessa area, può derogare alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 497 del 1994, nel rispetto del principio di selettività (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1 bis).

Le selezioni interne sono destinate a consentire alle Amministrazioni di valorizzare le professionalità già inserite nella organizzazione dell’Ente, nei limiti in cui sono concesse.

Inoltre, si è statuito (fattispecie realtiva a personale dipendente dell’Ipsema transitato all’Inail, per cui è stata ritenuta legittima l’esclusione da una selezione indetta presso quest’ultimo Istituto, riservata a dipendenti in servizio ad una certa data con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) che “la prosecuzione giuridica del rapporto di lavoro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore, sicchè può risultare irrilevante, ai fini della progressione di carriera, l’anzianità maturata presso l’ente di provenienza, ove il nuovo datore di lavoro abbia inteso valorizzare, con il bando di selezione, l’esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto” (Cass., n. 10528 del 2018).

7. Il CCNL Comparto Ministeri del 1999, art. 17, sub B), b), prevede, con riguardo al passaggio all’interno dell’area, con disposizione i cui principi trovano riscontro nella motivazione della sentenza di appello: “Il passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area avverrà nei limiti dei posti di cui ai contingenti previsti dal comma 1, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria per la cui formulazione sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono considerati altresì elementi utili, l’esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica”.

8. Il ricorrente prescinde e non censura in modo circostanziato, non adempiendo agli oneri di specificità del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., il corretto rilievo attribuito dalla Corte d’Appello alla regolamentazione del Comparto Stato, che in ragione della contrattualizzazione del rapporto di lavoro si rinviene nel contratto collettivo del Comparto stesso, e al bando di selezione.

In ordine a quest’ultimo, va, altresì rilevato, che l’interpretazione del contenuto di un atto negoziale è compito esclusivo del giudice del merito.

Nel giudizio di legittimità le censure relative all’interpretazione del bando offerta dal giudice di merito devono essere prospettate sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.

Nella specie il ricorrente non fa alcun riferimento a tali criteri ma, con conseguente inammissibilità del motivo, si limita a contrapporre la propria interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata.

9. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

10. Nulla spese.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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