Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13621 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13621 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 14790-2007 proposto da:
GERINI MARIA VALENTINA, TOMATIS CRISTINA, TOMATIS
VERONICA EREDI DI OTTAVIO TOMATIS GIA’ TITOLARE
DELL’OMONIMA IMPRESA P.I.00057540098, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
2013

ASCHERO GRAZIANO;
– ricorrenti –

880
contro

KIWI DI PECCHI LUISA & C SAS P.I.06108480150,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI

Data pubblicazione: 30/05/2013

15, presso lo studio dell’avvocato PESATURO ATTILIO,
rappresentata e difesa dagli avvocati BOTTARO
GIOVANNI, TROCCOLO GIOVANNI BATTISTA;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 312/2006 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per l’inammissibilità, in subordine, il
rigetto del ricorso.

di GENOVA, depositata il 24/03/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28-3-2000 il Tribunale di Savona, in
accoglimento della domanda proposta dal geom. Tomatis Ottavio nei
confronti della Kiwi di Pecchi Luisa & C. s.a.s. con atto di citazione

dell’attore della somma di lire 33.500.320, quale saldo per lavori
edili extra eseguiti rispetto a quelli originariamente ordinati,
ammontanti a lire 52.000.000 e regolarmente pagati. Il giudice
osservava che il fatto che vi fosse un duplice elenco —quello dei
lavori pattuiti ab origine e quello dei lavori extra-, unitamente alla
circostanza che la convenuta aveva riconosciuto che i lavori
preventivati erano stati pagati, induceva a ritenere che gli altri
lavori, conteggiati separatamente, non lo fossero stati.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la Kiwi.
La Corte di Appello di Genova, dopo aver disatteso con
sentenza non definitiva l’eccezione di nullità dell’atto di appello
sollevata dall’appellato, con sentenza definitiva in data 24-3-2006,
in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel rilevare che gli
unici lavori extra provati dall’attore erano quelli relativi al
caminetto, condannava la Kiwi al pagamento in favore del Tomatis, e
per lui dei suoi eredi Gerini Maria Valentina, Tomatis Cristina e
Tomatis Veronica, della somma di euro 981,26, oltre interessi dalla
domanda al saldo.

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del febbraio 1987, condannava la convenuta al pagamento in favore

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso
Gerini Maria Valentina, Tomatis Cristina e Tomatis Veronica, sulla
base di un unico motivo.
La società Kiwi ha resistito con controricorso.

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la carenza e
contraddittorietà della motivazione in ordine al valore dei documenti
prodotti, delle prove testimoniali assunte e della C.T.U. espletata.
Deducono, in particolare, che la Corte di Appello ha errato
nell’attribuire scarso valore alle deposizione della teste Gerini Maria
Valentina, moglie dell’attore in regime di separazione dei beni, la
quale aveva puntualmente descritto i lavori extracapitolato eseguiti
dal marito. Rilevano che le dichiarazioni rese dalla predetta teste
hanno trovato conferma nella deposizione del teste Sandigliano,
progettista dei lavori, nell’esistenza di una ricevuta a saldo
esclusivamente per lavori da capitolato e nel verbale redatto dal
C.T.U. il 18-9-1998, nel quale, alla presenza delle parti e senza
contestazioni del rappresentante della convenuta, venivano
individuati i lavori extra contratto eseguiti e quelli relativi al
capitolato concordato.
Il motivo deve essere disatteso.
La Corte di Appello ha fornito adeguata giustificazione delle
ragioni della propria decisione, procedendo ad un’analitica disamina

MOTIVI DELLA DECISIONE

delle risultanze processuali. Essa ha rilevato innanzi tutto che gli
appellati non hanno offerto alcuna prova documentale a sostegno del
loro assunto, secondo cui, in aggiunta ai lavori capitolati, ne
sarebbero stati ordinati altri. Ha fatto presente che, contrariamente a

non aveva affatto ammesso che i lavori extra erano stati conteggiati a
parte rispetto a quelli preventivati, ma aveva sostenuto che tutti i
lavori eseguiti erano stati pagati, senza distinguere tra lavori
capitolati ed eventuali lavori extra. Ha altresì dato atto della
irrilevanza ai fini probatori della espletata consulenza tecnica
d’ufficio, essendosi la stessa limitata ad accertare l’esecuzione dei
lavori indicati nell’elenco di parte appellata e a quantificarne il
costo, senza distinguere tra lavori compresi nel contratto e lavori
extra
Passando poi all’esame delle testimonianze raccolte, il giudice
del gravame ha ritenuto di non poter attribuire pieno credito alla
deposizione della teste Gerini Maria Valentina, moglie del Tomatis;
e ciò sia in ragione dei suoi rapporti di coniugio con l’attore e della
sua attuale qualità di parte, sia in considerazione delle perplessità
destate dal fatto che la teste ha ricordato particolari della
lavorazione a distanza di più di dieci anni dai fatti. Maggiormente
attendibile, al contrario, ad avviso della Corte territoriale, deve
essere considerata la deposizione del teste Sandigliano, progettista

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quanto ritenuto dal Tribunale, nel costituirsi in giudizio la convenuta

dei lavori espressamente incaricato dalla Kiwi, il quale ha dichiarato
di non essere in grado di confermare se i lavori indicati nella nota
del Tomatis fossero o meno ricompresi nel proprio progetto,
aggiungendo che il caminetto indicato in tale nota non faceva parte

erano stati eseguiti.
Di qui il convincimento secondo cui, dei lavori extra pretesi, è
risultata provata solo la realizzazione del camino.
Il giudizio espresso al riguardo dalla Corte di Appello risulta
sorretto da una motivazione esaustiva e congrua, con la quale è stato
dato adeguato conto delle ragioni del preminente valore attribuito ad
alcune emergenze probatorie a scapito di altre.
Non sussistono, pertanto, i denunciati vizi di motivazione,
dovendosi piuttosto osservare che le censure mosse dai ricorrenti si
risolvono, in buona sostanza, nella richiesta di una valutazione delle
risultanze processuali diversa rispetto a quella effettuata dal giudice
di appello. In tal modo, peraltro, si sollecita a questa Corte
l’esercizio di poteri di cognizione che non le competono.
Come è noto, infatti, la valutazione delle risultanze delle prove
e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie
risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di
merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da

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del proprio elaborato e che tutti quelli previsti nel proprio progetto

quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una
esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti,
anche se allegati dalle parti (Cass. 7-1-2009 n. 42; Cass. 17 luglio
2001 n. 9662, 3 marzo 2000 n. 2404). I vizi di motivazione

non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti
e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso
dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del
proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la
attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Cass. Sez. 2, 14-102010 n. 21224; Cass. 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21-4-2006, n. 9368;
Cass, 20-4-2006, n. 9234; Cass, 16-2-2006, n. 3436; Cass., 20-102005 n. 20322).
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese, che liquida in euro 1.700,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

denunciabili in cassazione ai sensi dell’art. 360 n, 5 c.p.c., pertanto,

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3-4-2013
11 Presidente

Il Consgliere estensore

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