Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13621 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. II, 19/05/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 19/05/2021), n.13621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21747/2016 proposto da:

D.C.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANGELA

BUCCICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VITTORIO FARAONE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISMEA – ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE, in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO, 9, presso lo studio

dell’avvocato MATTEO NUZZO, giusta procura rilasciata con separato

atto pubblico;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1872/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Il 23 ottobre 1995 ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) acquistava un fondo nel comune di (OMISSIS) e, lo stesso giorno, lo vendeva a D.C.A.M. per il corrispettivo di Lire 331.087.000, da pagarsi mediante il versamento di trenta rate annuali, scadenti il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 30 novembre 1997.

Il 30 settembre 2008 ISMEA citava davanti al Tribunale di Roma D., deducendo che la convenuta aveva omesso di pagare parte della rata scaduta nel 1997, parte di quella del 1998, la rata del 1999, quella del 2000 e del 2001, parte di quella del 2002 e le rate del 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 per un importo di Euro 90.216,36; chiedeva di accertare che, per effetto della clausola risolutiva espressa di cui al contratto di vendita, il medesimo era risolto per inadempimento della controparte, morosa rispetto al pagamento di un numero di rate ben superiore alle due previste nella clausola, e di condannare D. al rilascio del fondo.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3182/2011, ha dichiarato la risoluzione del contratto, condannando la convenuta a rilasciare immediatamente il compendio immobiliare.

2. D. ha impugnato la sentenza, deducendo che ISMEA non aveva mai manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, che già prima di notificare l’atto di citazione ISMEA aveva rinunciato a esercitare il diritto alla risoluzione, che nonostante la risoluzione di diritto il giudicante non era esonerato dal compito di valutare la gravità dell’inadempimento e che la domanda doveva essere rigettata alla luce dell’offerta reale del prezzo formulata in data 29 marzo 2009.

3. Con sentenza 19 marzo 2016, n. 1872, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione.

4. Contro la sentenza ricorre per cassazione D.C.A.M..

Resiste con controricorso ISMEA, che prima dell’adunanza ha depositato comparsa di costituzione del nuovo difensore, insieme all’atto pubblico di conferimento della procura e al certificato di morte del precedente difensore.

Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dal controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla gravità dell’inadempimento”: in primo luogo la “ricorrente” (meglio, ISMEA) avrebbe rinunciato alla riserva di proprietà, inoltre sarebbe infondata la domanda per grave inadempimento in quanto non si sarebbe verificato inadempimento alcuno e comunque non così grave da determinare la risoluzione del contratto; in ogni caso la ricorrente in corso di giudizio ha notificato offerta reale di pagamento.

Il motivo non può essere accolto. Come ha precisato la Corte d’appello, anzitutto la parte può manifestare la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa nello stesso atto introduttivo del giudizio in cui chiede che sia accertata l’avvenuta risoluzione del contratto (v. al riguardo Cass. 9275/2005); ove vi sia una clausola risolutiva espressa, il giudice è esonerato dal compito di valutare la gravità dell’inadempimento (ex multis, Cass. 29301/2019) e in ogni caso l’inadempimento nel caso in esame è grave, avendo la ricorrente pagato meno di un terzo di quanto avrebbe dovuto; l’offerta dell’intero prezzo, infine, è stata effettuata dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, quindi dopo che il contratto si era di diritto risolto.

b) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi:

– il secondo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e omissione e/o contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia in relazione alle norme che disciplinano l’onere della prova, l’acquisizione e l’apprezzamento del materiale probatorio, nonchè omessa, illogica, illegittima e contraddittoria motivazione in merito al diniego di ammissione alla consulenza tecnica contabile”, in quanto dagli atti depositati non emergerebbe la volontà di ISMEA di avvalersi della clausola risolutoria e anzi dalla corrispondenza pregressa si ricaverebbe l’opposta volontà di ritenere efficace il rapporto contrattuale.

– il terzo motivo fa valere “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per non avere dichiarato rinunciata la riserva di proprietà da parte della resistente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; ISMEA avrebbe rinunciato tacitamente alla clausola risolutiva espressa, avendo effettuato richieste di pagamento di somme relative a rate asseritamente dovute.

I motivi non possono essere accolti. Le dilazioni concesse dall’Istituto non possono essere interpretate come volontà di rinunciare ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, avendo ISMEA fatto esplicita riserva di fare valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto (v. gli estratti delle lettere di ISMEA riportati a p. 4 del provvedimento impugnato).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 7.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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