Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13621 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. I, 04/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EASY NET S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANASTASIO II 442, presso l’avvocato MOIO ALBERTO MARIO, rappresentata

e difesa dall’avvocato GUIDI MICHELE, giusta procura speciale per

Notaio ANDREA FERRARA di ROMA – Rep. n. 325198 del 951 23.10.07;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO N. (OMISSIS) EASY NET S.R.L., in persona del Curatore

Dott. N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 44, presso l’avvocato POMPONIO AMEDEO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso; S.

R. (c.f. (OMISSIS)), C.R. (c.f.

(OMISSIS)), N.S. (c.f. (OMISSIS)),

O.W. (c.f. (OMISSIS)), M.S. (c.f.

(OMISSIS)), M.M.L. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 103, presso

l’avvocato GOBBI LUISA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BIDETTI MARIA MATILDE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

I.B., S.M., M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2018/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;

udite il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilita’ o per il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa il 25 gennaio 2007 il Tribunale di Roma dichiarava fallita la EASY NET s.r.l. su ricorso di vari creditori, nominativamente indicati in epigrafe.

Il successivo gravame della societa’ – che eccepiva la nullita’ del procedimento e della sentenza, L. Fall., ex art. 15, per omessa o invalida notificazione del decreto di convocazione in camera di consiglio, eseguita in mani di persona fisica che non era piu’ amministratore a seguito di dimissioni accettate dall’assemblea – era respinto, con sentenza 7 maggio 2007, dalla Corte d’appello di Roma, che rilevava l’inopponibilita’ delle dimissioni e della sostituzione dell’amministratore in data anteriore all’iscrizione nel Registro delle imprese, ex art. 2193 c.c., e quindi la regolarita’ della notifica del decreto di convocazione, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 3, presso colui che, all’epoca, risultava il legale rappresentante dell’Easy Net s.r.l..

Quest’ultima proponeva ricorso per Cassazione, avverso la sentenza non notificata affidato a tre motivi e notificato il 23 giugno 2008.

Deduceva:

1) la violazione della L. Fall., art. 15 per la mancata notificazione del decreto di convocazione in camera di consiglio per l’istruttoria fallimentare;

2) la violazione del medesimo articolo per lesione del diritto di difesa in conseguenza dell’omessa integrazione del contraddittorio;

3) La carenza di motivazione nel ritenere irrilevante l’assenza della societa’, che nel frattempo aveva trasferito la sua sede in Inghilterra, nella fase istruttoria prefallimentare.

Resistevano con controricorso i creditori istanti per il fallimento.

Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c., la ricorrente depositava memoria illustrativa.

All’udienza del 22 aprile 2010 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ inammissibile per tardivita’, essendo stato notificato il 23 giugno 2008, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 7 maggio 2007: e quindi, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., insuscettibile, ratione materiae, di sospensione ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), vertendosi in uno dei procedimenti previsti dall’art. 92 Ordinamento Giudiziario, comma 1 (L. 30 gennaio 1941, n. 12) – “cause relative alla dichiarazione e revoca dei fallimenti” – ivi richiamato ad excludendum.

Come questa Corte ha gia’ avuto piu’ volte occasione di chiarire, la sospensione e’, in tal caso, inoperante anche con riferimento al termine previsto per il ricorso per Cassazione contro la sentenza resa in grado di appello, in quanto non e’ consentito distinguere tra le varie fasi e i vari gradi del giudizio (cfr., e plurimis, Cass., sez. 1, 18 settembre 2009, n. 20127; Cass., sez. unite, 8 febbraio 2006, n. 2636; Cass. 19 aprile 2005, n. 8195; Cass. 15 maggio 1997, n. 4302).

E’ appena il caso di aggiungere, infine, che e’ manifestamente infondata la questione d’incostituzionalita’ del predetto L. n. 742 del 1969, art. 3 in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, nella parte in cui, escludendo l’applicabilita’ della sospensione dei termini in periodo feriale per le cause di dichiarazione e revoca del fallimento, la rende inapplicabile anche al termine annuale per l’impugnazione della sentenza: la diversita’ di tale disciplina rispetto a quella dettata per gli altri giudizi connessi al fallimento non comporta, infatti, un’ingiustificata disparita’ di trattamento ne’ una lesione del diritto di difesa, avuto riguardo alla peculiarita’ dei giudizi vertenti sull’accertamento dello status di fallito, palesemente urgenti, ed alla piu’ che congrua durata del termine di cui art. 327 c.p.c. (Cass., sez. 1, 16 settembre 2009, n. 19978).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessita’ delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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