Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13620 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. II, 21/06/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 21/06/2011), n.13620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Giudice di pace

di Catanzaro nel giudizio tra:

C.F., non costituitosi in questa sede;

e

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, non

costituitosi in questa sede;

in relazione al decreto del Giudice di pace di Soriano Calabro in

data 17 marzo 2007.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il Giudice di pace di Catanzaro, adito in riassunzione da C.F. a seguito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Giudice di pace di Soriano Calabro sul ricorso in opposizione dallo stesso proposto nei confronti del Ministero dell’Interno avverso il verbale di contestazione emesso dalla Polizia stradale, con ordinanza in data 2 dicembre 2008, ha richiesto regolamento di competenza d’ufficio avverso il “decreto” con il quale il Giudice di pace di Soriano Calabro ha dichiarato la propria incompetenza per territorio ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.;

che il Giudice di pace di Catanzaro ha rilevato che la competenza territoriale nel caso di specie spetta al Giudice di pace di Soriano Calabro, perchè la violazione è stata accertata dalla Polizia stradale nel territorio del Comune di Gero-carne, rientrante nella competenza di detto Giudice di pace, con esclusione del foro erariale;

che la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, essendosi rilevata la mancanza della prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto, alle parti del giudizio a quo;

che, con ordinanza emessa all’esito dell’adunanza camerale del 16 marzo 2010, si è disposto di sollecitare la Cancelleria dell’ufficio del Giudice di pace di Catanzaro a trasmettere la prova dell’avvenuta comunicazione, ovvero ad eseguire la stessa;

che dalla documentazione trasmessa dall’Ufficio del Giudice di pace emerge che dette comunicazioni sono state effettuate;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del regolamento ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta la prescritta relazione, che è stata comunicata al Pubblico Ministero.

Considerato che il relatore designato ha proposto l’accoglimento del regolamento alla stregua delle seguenti ragioni:

“(.) Questa Corte ha (…) chiarito che “Per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni è funzionalmente competente, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, il giudice del luogo della commessa violazione ed a questo criterio di competenza territoriale non deroga l’art. 25 cod. proc. civ., che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

L’inapplicabilità del foro della P.A. consegue infatti alla specialità del procedimento di opposizione alle ordinanze- ingiunzioni, per il quale è prevista la notificazione del ricorso direttamente all’autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio” (Cass., n. 14828 del 2006; Cass., n. 14057 del 2004).

Principio, questo, che, stante la applicazione delle norme di cui alla L. n. 689 del 1981 al relativo procedimento giudiziario, trova applicazione anche nel caso in cui l’opposizione abbia ad oggetto non già un’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto, ma il verbale di contestazione di una violazione al codice della strada.

Si deve solo aggiungere che la soluzione indicata è stata di recente ribadita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23285 del 2010, secondo cui ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del “foro erariale” stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato, risultando con ciò confermata la inapplicabilità del detto foro nei giudizi di primo grado”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, quindi, accolto il ricorso, deve dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Soriano Calabro, con cassazione della sentenza con la quale detto giudice ha negato la propria competenza;

che la causa dovrà essere riassunta dinnanzi al detto Giudice di pace entro i termini di legge;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo le parti svolto attività difensiva nel presente giudizio per regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Giudice di pace di Soriano Calabro, dinanzi al quale la causa doverà essere riassunta nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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