Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13620 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. II, 19/05/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 19/05/2021), n.13620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10718/2016 proposto da:

B.G., M.M., MO.MI., M.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso

lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIERLUIGI BARONE, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA PIVANTI,

ANGELO BARTOLOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 299/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Nel 2007 S.D. conveniva in giudizio M.C. e B.G. impugnando la sentenza n. 52/2006 del Tribunale di Ravenna che aveva accolto la domanda degli appellati, dichiarando che il muro divisorio delle rispettive proprietà apparteneva in via esclusiva a M. e B. e condannandolo al risarcimento dei danni (Euro 743,60). L’appellante si doleva che il Tribunale avesse ritenuto superata la presunzione di comunione del muro sulla base delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio, conclusioni sfornite di prova.

Nel corso del giudizio d’appello decedeva M.C. (il (OMISSIS) veniva dichiarato il decesso, avvenuto il (OMISSIS)) e il processo era interrotto per essere poi riassunto – così il provvedimento impugnato a p. 3 – nei confronti dei suoi eredi.

Con sentenza 19 febbraio 2016, n. 299, la Corte d’appello di Bologna in accoglimento del gravame rigettava la domanda degli attori, dichiarava inammissibile la domanda di S. di accertamento della comunione del muro perchè inammissibile in quanto proposta in appello e condannava gli appellati a “rifondere all’appellante le spese dei due gradi di giudizio”.

2. Contro la sentenza ricorrono per cassazione B.G., M.M., M.S. e Mo.Mi..

Resiste con controricorso S.D..

Memoria è stata depositata sia dal controricorrente che dai ricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. I primi due motivi sono tra loro strettamente collegati:

a) il primo motivo denuncia “nullità della sentenza resa dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione ed errata applicazione degli artt. 102 e 303 c.p.c.”; il ricorso per la riassunzione doveva essere notificato agli eredi di M.C. collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio del de cuius entro un anno dalla morte e invece non risulterebbe alcuna notifica effettuata impersonalmente e collettivamente e neppure alcuna notifica successiva all’anno agli eredi identificati personalmente;

b) il secondo motivo fa valere “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, mancanza di qualsiasi decisione sulla questione pregiudiziale rilevabile d’ufficio di cui sopra ai sensi dell’art. 359 c.p.c., in relazione all’art. 276 c.p.c., comma 2”; nel primo atto successivo alla riassunzione, ossia nella comparsa conclusionale, si era chiesta la verifica da parte del giudice d’appello della regolare notifica agli eredi e su questo il giudice nulla ha detto.

I motivi sono infondati. Come ha puntualizzato il controricorrente, la notificazione, posta in essere dopo un anno dalla morte di M., è stata effettuata singolarmente agli eredi B.G., Mo.Mi., M.S. e M.M., come risulta dalle relate di notifica e dagli avvisi di ricevimento presenti in atti. Correttamente, pertanto, il giudice d’appello ha affermato che “il processo era stato riassunto nei confronti degli eredi di M.C.”.

2. Il terzo motivo contesta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”: la Corte, avendo ritenuto non sufficiente l’indicazione dei criteri da parte del consulente tecnico d’ufficio, doveva ammettere la richiesta istruttoria degli appellanti e chiamarlo a chiarimenti e disporre il rinnovo della consulenza.

Il motivo non può essere accolto per più ragioni. Anzitutto, il parametro invocato, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, non è ratione temporis applicabile al caso di specie. In secondo luogo quello denunciato appare essere non un vizio della motivazione, ma un vizio del procedimento: si contesta infatti la mancata richiesta di chiarimenti al consulente d’ufficio e la mancata rinnovazione della consulenza, attività il cui esercizio rientra però nel potere discrezionale del giudice di merito (ex multis, v. Cass. 22799/2017).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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