Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13620 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. I, 04/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CAPOSILE 2, presso l’avvocato ANZALDI ANTONINA, rappresentata e

difesa dall’avvocato NICOTERA GAETANO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO F.LLI STATTI S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Curatore dott. C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

M. DIONIGI 29, presso l’avvocato BARBERIO SIMONA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SARDO GIUSEPPE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 228/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE SARDO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7 gennaio 1987 la Banca Popolare di Nicastro – successivamente incorporata nel Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, allo stato passivo del fallimento della Fratelli Statti s.r.l., lamentando che il proprio credito fosse stato ammesso al chirografo solo parzialmente, per la somma di L. 450 milioni, con esclusione dell’ulteriore credito di L. 504.133.192, dichiarato estinto per compensazione con il ricavato della vendita di titoli ad essa concessi in pegno irregolare.

Costituitasi ritualmente, la curatela chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza 7 gennaio 1998 il Tribunale di Lamezia Terme rigettava l’opposizione, confermando il decreto del giudice delegato.

Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza 7 aprile 2004.

La corte territoriale motivava – che non vi era ragione di dubitare che la garanzia prestata dal sig. S.F. e dal sig. S.R., in proprio e nella qualità di rappresentante del gruppo Statti, riguardasse esclusivamente esposizioni debitorie della società fallita: come si evinceva dalla dizione inequivoca dell’atto di costituzione in pegno di azioni, non smentito dall’enunciazione del potere di rappresentanza di altre società da parte dei soggetti firmatari, che costituiva solo spendita del nome delle società titolari delle azioni offerte in pegno;

– che, nella specie, era configurabile un pegno irregolare ex art. 1851 c.c.: come rivelato dalla ampia facoltà, concessa pattiziamente alla banca, di disporre dei titoli senz’obbligo di rendiconto, con diritto del concedente di ottenerne la restituzione in caso di adempimento dell’obbligazione garantita;

– che era quindi configurabile la compensazione parzialmente statisfattiva tra il debito della società fallita e il prezzo di vendita delle azioni, percepito al di fuori della procedura concorsuale.

Avverso la sentenza, non notificata, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. proponeva ricorso, con unico motivo, notificato l’11 marzo 2005, illustrato con successiva memoria, ex art. 378 c.p.c..

Deduceva la violazione della L. Fall., artt. 61 e 62, degli artt. 1851, 2024 e 2026 c.c., del R.D. 29 marzo 1942, n. 239, artt. 1, 2 e 3 (Norme interpretative, integrative e complementari del R.D. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella L. 9 febbraio 1942, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari), nonchè la carenza di motivazione in relazione all’omesso accertamento che i titoli azionari, girati e venduti in data successiva alla dichiarazione di fallimento, in realtà erano stati costituiti in pegno anche per debiti di soggetti diversi dalla società fallita; e che gli stessi non erano divenuti di sua proprietà a titolo di pegno irregolare, in difetto dei requisiti di forma previsti per il trasferimento.

Resisteva con controricorso,illustrato con successiva memoria, la curatela del fallimento F.lli Statti s.r.l..

All’udienza del 22 aprile 2010 il Procuratore generale ed il difensore di fallimento precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il Monte dei Paschi di Siena s.p.a deduce la violazione della L. Fall., artt. 61 e 62, degli artt. 1851, 2024 e 2026 c.c., del R.D. 29 marzo 1942, n. 239, artt. 1, 2 e 3 nonchè carenza di motivazione.

Infondata, al riguardo, si palesa l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla curatela sotto il profilo della novità della censura: non solo perchè la stessa sentenza impugnata da atto della dedotta inconfigurabilità di un pegno irregolare in considerazione della specifica indicazione delle azioni sottoposte al vincolo, in sede di costituzione (art. 2787 c.c., comma 3), ma anche perchè non si tratta di eccezione in senso stretto, bisognosa di tradursi in motivo formale di gravame, bensì di argomentazione critica della compatibilità tra la qualifica di pegno irregolare attribuita alla garanzia concessa dalla f.lli Statti s.r.l. e la disciplina specifica in tema di trasferimento di titoli di credito:

compatibilità, che doveva comunque essere verificata d’ufficio al fine di saggiare la fondatezza della ricostruzione ermeneutica operata dal primo giudice.

Passando alla disamina della censura, si osserva che, ai sensi della L. Fall., art. 61, il credito ammesso al passivo resta inalterato anche a seguito di eventuali pagamenti parziali eseguiti ad opera di coobbligati solidali del debitore fallito nel prosieguo della procedura. Il successivo art. 62 disciplina, invece, gli effetti del medesimo adempimento parziale, se intercorso in data anteriore all’apertura del concorso: limitando, stavolta, l’ammissione al passivo del solo credito residuo insoddisfatto.

Con l’insensibilità ai pagamenti parziali postfallimento eseguiti da terzi coobbligati in bonis, sancita da una norma di natura speciale, la tutela del creditore viene ad essere rafforzata, in considerazione della situazione d’insolvenza in cui si è venuto a trovare uno dei condebitori solidali; così da accrescere le concrete possibilità di soddisfacimento delle sue ragioni, rispetto ai risultato che si otterrebbe con l’applicazione del principio generale desumibile dall’art. 1292 c.c., che non consentirebbe, invece, la conservazione, per l’intero, del petitum dopo l’adempimento parziale in corso di causa.

Diventa quindi decisiva, nel caso in esame, la determinazione della data, anteriore o posteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento, in cui è avvenuto il soddisfacimento parziale del credito del Monte dei Paschi di Siena per effetto dell’escussione del pegno.

Al riguardo, premessa l’incensurabilità, in questa sede, dell’accertamento di fatto che ha ricondotto il pegno dei titoli azionari a garanzia del solo debito principale della società fallita – contrastato dalla ricorrente con argomentazioni che tendono ad introdurre un inammissibile sindacato di merito; per di più, sulla base di elementi probatori extra-sentenza, in nessun caso attingibili da questa Corte – si osserva come il giudice d’appello abbia ritenuto che l’indicazione specifica dei titoli azionari nell’atto di costituzione di garanzia non fosse sufficiente per configurare un pegno ordinario. A fondamento di tale assunto, ha valorizzato un documento in cui il costituente attribuiva alla banca un’ampia facoltà di disporre dei titoli, senza alcun obbligo di rendiconto; e ne ha dedotto che tale autorizzazione fosse significativa di un passaggio di proprietà immediato, con futuro obbligo di restituzione dell’eccedenza del prezzo ricavato dall’eventuale vendita rispetto all’ammontare del credito garantito.

Ma tale clausola non appare, in sè, incompatibile con il pegno regolare, rientrando nelle modalità dispositive riconosciute alle parti dall’art. 2797 c.c., u.c..

La corte territoriale ha, per contro, ravvisato la fattispecie del pegno irregolare – implicante il trasferimento di beni non identificati (art. 1851 c.c.) – nonostante il mancato rispetto della disciplina speciale (in realtà, non dissimile da quella codicistica) in tema di passaggio di proprietà delle azioni previsto dal R.D. 29 marzo 1942, n. 239, art. 2 (e, similmente, dagli artt. 2022 e 2023 c.c.), che impone l’annotazione del nuovo titolare sul titolo e nel libro – soci; o, in alternativa,la girata sul titolo, in epoca anteriore al fallimento. Si è dunque limitata a fondare il suo convincimento sul rilievo della clausola attributiva del potere di alienare, senz’obbligo di rendiconto, che neppure in astratto era idonea, di per sè sola, a configurare un pegno irregolare (con effetti poziori rispetto alla mera ritenzione); nè, tanto meno, a giustificare la compensazione anticipata – definita, in sentenza, anomala – rispetto alla data di dichiarazione di fallimento (L. Fall., art. 62), tra il ricavato della vendita del bene costituito in pegno ed il credito della banca nei confronti della Fratelli Statti s.r.l. nonostante l’allegazione, non oggetto di contestazione in punto di fatto, che i titoli azionari costituiti in pegno fossero stati alienati in epoca successiva all’apertura del concorso (L. Fall., art. 61).

La sentenza deve essere quindi cassata.

In carenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, si può decidere la causa nel merito, ammettendo, per l’effetto, il credito del Monte dei Paschi di Siena di Euro 260.264,91 al passivo chirografario del fallimento F.lli Statti s.r.l.

Le spese dei tre gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ammette al passivo chirografario del fallimento F.lli. Statti s.r.l. il credito del Monte dei Paschi di Siena s.p.a. di Euro 260.264,91;

Condanna il fallimento Fili. Statti s.r.l. alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 300,00 per spese ed Euro 700,00 per diritti, oltre le spese generali e gli accessori di legge; nonchè delle spese del grado d’appello, liquidate in complessivi Euro 3.300,00, di ci Euro 200,00 per spese ed Euro 800,00 per diritti, oltre le spese generali e gli accessori di legge; e delle spese della fase di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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