Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13620 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 02/07/2020), n.13620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10395-2014 proposto da:

M.R., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI n. 99, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO PALMA, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati SIMONA SCATOLA e FRANCESCO RINALDI;

– ricorrenti principali –

contro

PROVINCIA AVELLINO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLIA n. 86, presso lo

studio dell’avvocato GIANLUIGI CASSANDRA, rappresentata e difesa

dagli avvocati GENNARO GALIETTA e OSCAR MERCOLINO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 6295/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/12/2013 R.G.N. 1408/2009.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello di M.R. e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti della Provincia di Avellino, volta ad ottenere l’accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso per la progressione verticale dalla categoria C a quella D1, indetto con Delib. 1 settembre 2000, n. 888 e la conseguente condanna dell’amministrazione convenuta ad assumere i provvedimenti conseguenti;

2. la Corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccezione, sollevata dall’appellata, di difetto di giurisdizione e di violazione del principio del ne bis in idem ed ha rilevato al riguardo che la sentenza del Tar Campania n. 467/2011 aveva rigettato il ricorso volto ad ottenere l’annullamento della graduatoria del 31 marzo 2010 relativa al concorso per la copertura di 4 posti di istruttore direttivo di categoria D1 e, quindi, riguardava una controversia diversa quanto a petitum e causa petendi;

3. richiamata giurisprudenza di questa Corte, il giudice d’appello ha osservato che il diritto all’assunzione per effetto di scorrimento sorge solo qualora l’amministrazione decida di avvalersi della graduatoria ancora efficace per coprire posti vacanti e, pertanto, non era configurabile nella fattispecie, in quanto con la Delib. n. 837 del 2002 la Provincia di Avellino non aveva manifestato tale volontà nè aveva bandito una nuova procedura concorsuale, essendosi limitata a prevederne, in via meramente programmatica, il futuro avviamento;

4. infine la Corte territoriale ha ritenuto infondata anche l’ulteriore doglianza degli appellanti ed ha evidenziato che, all’esito della procedura di progressione verticale, erano stati coperti gli 8 posti di istruttore direttivo tecnico D1 mentre non erano stati attribuiti quelli di istruttore direttivo;

5. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese la Provincia di Avellino che ha notificato ricorso incidentale condizionato affidato ad un’unica censura ed illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano “error in iudicando et in procedendo – travisamento dei presupposti di fatto – violazione della Delib. n. 226 del 2000, art. 7 (regolamento per la definizione dei criteri per l’attuazione della progressione verticale) – difetto e/o contraddizione nella motivazione” ed addebitano, in sintesi, alla Corte territoriale di avere erroneamente escluso il diritto soggettivo allo scorrimento, pur in presenza di una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione di coprire i posti vacanti;

1.1. rilevano che lo stesso giudice d’appello nella motivazione della sentenza dà atto dell’indizione di una nuova procedura concorsuale, circostanza, questa, pacifica fra le parti in quanto il provvedimento era stato impugnato dinanzi al TAR Campania ed il giudizio era stato definito con la sentenza sulla quale la Provincia aveva fondato l’eccezione di inammissibilità per giudicato esterno;

1.2. sostengono che la decisione contiene affermazioni intrinsecamente contraddittorie ed aggiungono che, in ogni caso, la Provincia di Avellino si era impegnata a coprire 30 posti della categoria D1, poi non attribuiti, perchè all’esito delle operazioni era stata disposta la progressione verticale solo per 23 partecipanti;

2. la medesima rubrica i ricorrenti principali antepongono al secondo motivo, con il quale insistono nel sostenere che la mancanza di personale della categoria D1 era stata evidenziata in innumerevoli atti di macro organizzazione adottati dall’amministrazione provinciale, sicchè quest’ultima avrebbe dovuto attribuire i posti vacanti agli idonei del precedente concorso e non avviare una nuova procedura concorsuale;

3. il ricorso incidentale condizionato è volto a riproporre le eccezioni di giudicato e di difetto di giurisdizione, che si assumono erroneamente disattese dalla Corte territoriale sebbene sulla medesima domanda di inquadramento nella categoria superiore avesse già statuito il TAR Campania con la sentenza n. 467/2011;

4. è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dalla difesa della Provincia di Avellino nel controricorso e ribadita nella memoria depositata ex art. 380 bis 1 c.p.c.;

4.1. è noto che nel giudizio di cassazione, a critica vincolata ed essenzialmente basato su atti scritti, essendo ormai solo eventuale la possibilità di illustrazione orale delle difese, i requisiti di forma imposti dall’art. 366 c.p.c. perseguono la finalità di consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, e, pertanto, qualora la censura si fondi su atti o documenti è necessario che di quegli atti il ricorrente riporti il contenuto, mediante la trascrizione delle parti essenziali, precisando, inoltre, in quale sede e con quali modalità gli stessi sono stati acquisiti al processo;

4.2. è poi necessario che la parte assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., n. 4, perchè l’art. 366 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5 riguarda le condizioni di ammissibilità del ricorso mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento, sempre che lo stesso sia stato specificamente indicato nell’impugnazione (sulla non sovrapponibilità dei due requisiti cfr. fra le tante Cass. 28.9.2016 n. 19048);

4.3. nel caso di specie il ricorso principale è tutto incentrato sul contenuto di documenti (Delib. n. 837 del 2002, bando di concorso, verbali della commissione giudicatrice, Delib. n. 360 del 2001, sentenza del TAR Salerno n. 467/2011) in relazione ai quali non risulta assolto l’onere di “specifica indicazione” imposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c., sia perchè degli stessi non è riportato il contenuto, sia in quanto i ricorrenti non forniscono alcuna indicazione sull’allocazione degli atti nel fascicolo processuale nonchè sui tempi e sulle modalità della produzione;

5. è poi opportuno aggiungere che l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale e degli atti amministrativi è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., ma in tal caso il ricorso non può limitarsi a prospettare una interpretazione difforme rispetto a quella contenuta nella sentenza gravata, dovendo, invece, individuare le norme asseritamene violate e i principi in esse contenuti e precisare “in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità.” (sull’inammissibilità della mera contrapposizione di un’interpretazione difforme si rimanda fra le tante a Cass. n. 6641/2012; Cass. n. 14318/2013; Cass. n. 21888/2016);

5.1. la Corte territoriale ha ritenuto la natura meramente programmatica della Delib. n. 837 del 2002 sicchè i ricorrenti principali, sulla base del principio di diritto richiamato nel punto che precede, avrebbero dovuto individuare il criterio ermeneutico violato e non limitarsi a denunciare l’erroneità del risultato interpretativo;

6. infine il ricorso principale, nella parte in cui insiste nel sostenere che l’amministrazione “immotivatamente ha coperto solo 23 dei 30 posti di categoria D1” non coglie l’effettiva ratio della decisione, perchè la Corte territoriale ha accertato che erano state assegnate tutte le posizioni di Istruttore Direttivo Tecnico, alle quali aspiravano gli attuali ricorrenti, mentre erano rimaste vacanti solo quelle di “Istruttore Direttivo, di altra qualifica e altra categoria”;

6.1. è ius receptum che nel giudizio di cassazione la proposizione di censure prive della necessaria specifica attinenza al decisum della sentenza gravata è assimilabile alla mancata enunciazione, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4, e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte, del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 20652/2009, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);

7. in via conclusiva deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso e ciò determina l’assorbimento dell’impugnazione incidentale, espressamente condizionata all’accoglimento di quella principale;

8. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti principali nella misura liquidata in dispositivo;

9. sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.000,00 per competenze professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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