Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13619 del 30/06/2017

Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 13/10/2016, dep.30/05/2017),  n. 13619

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26339-2012 proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

RAMADORI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BENITO MAGAGNA;

– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –

contro

C.A. (OMISSIS), CA.RI. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio

dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FILIPPO INDELLI;

– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1190/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. D’ASCOLA PASQUALE;

udito l’Avvocato BENITO MAGAGNA, difensore della ricorrente, che si

è riportato agli atti depositati ed ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato RICCARDO FUMIA, con delega dell’Avvocato CARLO

MARTUCCELLI difensore dei ricorrenti incidentali, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per l’accoglimento del secondo e

del terzo motivo del ricorso principale e per il rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) Su iniziativa dell’odierna ricorrente è in discussione lo scioglimento della comunione ereditaria riveniente alle parti, dalla madre signora B.A., deceduta nel 1988 lasciando un testamento olografo con cui nominava eredi i tre figli in parti uguali.

Le principali questioni affrontate dal tribunale sono state due: 1) includere nell’attivo da dividere l’appartamento sito in (OMISSIS) acquistato da C.R. con danaro della famiglia.

2) stabilire il tempo di valutazione dei beni.

In sede di appello l’attrice C.R. ha lamentato l’inclusione del proprio appartamento milanese nell’attivo da dividere e ha chiesto, in subordine che oggetto di collazione fosse solo la somma di danaro donatale dal padre, inferiore al prezzo di acquisto. Ha negato comunque che l’immobile fosse valutabile all’attualità, dovendo invece computarsi, in via subordinata, alla data di apertura della successione.

L’appellante ha lamentato inoltre: 1) l’insufficiente rendicontazione dei beni ereditari goduti dai fratelli; 2) la mancata inclusione dell’indennità di occupazione dei beni siti in (OMISSIS), goduti, dopo l’apertura della successione, soltanto dai fratelli; 3) il rigetto della domanda di risarcimento danni per l’incuria degli appellati nel custodire gioielli e beni di famiglia, oggetto di furto in casa.

La Corte di appello di Bologna con sentenza 10 ottobre 2011 ha accertato che il danaro della casa in Milano proveniva da conto corrente intestato ai due genitori e che anche le spese di acquisto e ristrutturazione provenivano da assegni tratti dal padre. Ne ha desunto che, sebbene le parti avessero rinunciato all’eredità paterna, l’immobile doveva essere incluso nella eredità devoluta in morte della madre.

La valutazione è stata fatta all’attualità per tutti i beni immobili devoluti in eredità.

Quanto ai rendiconti, la Corte ha disatteso le maggiori pretese dell’attrice.

La Corte ha negato anche ogni indennità sull’uso dei beni, perchè R., che aveva utilizzato l’immobile in Milano, non avrebbe mai chiesto di fruirne.

Ha rigettato la domanda relativa al furto dei gioielli.

Il ricorso per cassazione di C.R. espone 9 motivi.

I fratelli A. e Ri. hanno resistito congiuntamente con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Sono state depositate memorie in vista dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il primo motivo di ricorso denuncia motivazione illogica e contraddittoria con riguardo alla inclusione nell’attivo ereditario del valore dell’immobile di Milano.

La ricorrente mira a far affermare di non essere “tenuta a porre in collazione nè il danaro ricevuto dal padre nè il valore dell’immobile da lei acquistato con il pagamento di un prezzo superiore alle somme ricevute dal padre”.

La censura è fondata nei termini in cui si dirà.

La ricorrente pone in dubbio (pag. 24) l’esistenza di prova della utilizzazione dei soldi donati a lei e al marito per la ristrutturazione della casa.

Tale rilievo è infondato, giacchè il convincimento dei giudici di merito sulla destinazione di tutto il danaro donato si regge sulla presunzione, circostanziata efficacemente, derivata dal fatto che il padre versò direttamente ai promittenti venditori e alla agenzia immobiliare intermediaria decine di milioni di lire per quell’acquisto. Dunque era l’acquisto di un immobile da destinare ad abitazione, previo eventuale adattamento, la finalità del versamento.

Inoltre avrebbe dovuto essere l’attrice ad allegare e dimostrare che il danaro fosse stato da lei destinato a scopo diverso, documentando le relative spese, senza che a tal fine possa bastare una vaga ipotesi di “altri scopi”.

E’ invece fondata la doglianza relativa all’imputazione tra i beni provenienti dalla madre di tutto il danaro e non soltanto del 50%: la sentenza d’appello dà atto infatti che si trattava di somme tratte da conto cointestato dei genitori. Pertanto, poichè la cointestazione di un conto corrente attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, si deve presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (Cass. 809/14 tra le tante), salvo la prova del contrario, prova di cui la Corte di appello non ha fatto cenno.

in sede di rinvio la Corte di appello dovrà spiegare i motivi che l’hanno indotta a ritenere che si trattasse di sola donazione materna o dovrà prendere atto che metà del danaro si presume appartenesse al padre e non poteva essere soggetta a collazione, E’ quindi necessario un accertamento che chiarisca la appartenenza del danaro tratto dal conto corrente esclusivamente alla madre. La donazione indiretta da sottoporre a collazione era poi da ridurre ulteriormente, se donatari furono la C. e il di lei marito, acquirenti dell’immobile cui era finalizzato il danaro, come si deduce sempre nel primo motivo, in puntuale critica alla sentenza di appello. Quest’ultima sembra considerare il marito dell’attrice quale donatario (la sentenza lo evidenzia, quasi incidentalmente, a pag. 6 primo rigo), ma non ne ha tratto le conseguenze più regolari, come se avesse accertato che unica donataria sia stata la attrice.

Anche tale ipotesi di attribuzione non si giustifica senza specifica motivazione, del tutto mancata, e dovrà essere nuovamente riconsiderata.

Se così non fosse, per effetto dei rilievi di cui sopra, da approfondire in sede di rinvio, ne conseguirebbe che è fondata anche altro profilo del) primo motivo, nella parte in cui deduce che non si sia trattato di donazione indiretta dell’immobile, ma di donazione di danaro.

La donazione indiretta dell’immobile non è infatti configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacchè la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l’identico risultato giuridico – economico dell’attribuzione liberale dell’immobile esclusivamente nell’ipotesi in cui ne sostenga l’intero costo (Cass. 2149/2014). Nè rileva la circostanza “incidentalmente ricordata” dalla Corte che nel corso del giudizio di primo grado la parte abbia dichiarato di essere disponibile alla imputazione dell’appartamento, giacchè tale disponibilità, evidentemente enunciata a fini transattivi, non trattandosi di dichiarazioni confessorie, è stata poi ritirata nel prosieguo processuale.

La Corte di appello ha considerato tutto il danaro come riferibile a donazione materna e sufficiente all’acquisto.

Il giudice di rinvio dovrà riconsiderare questa affermazione alla luce dei principi sopraevidenziati, tenendo presente, ove occorra, quello, basilare in materia, enunciato da Sez. Un. n. 9282 del 1992, secondo cui: “Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l’acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l’ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l’elargizione del denaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto”.

3) E’ infondato il secondo motivo di ricorso, che dopo alcune enunciazioni in premessa, ripetitive di quanto altrove trattato espressamente (soprattutto nel primo motivo), si incentra sulla inammissibilità ex art. 345 c.p.c., della produzione di tre documenti (rinuncia all’eredità paterna, estratto conto a scalare e copia assegno bancario del 1979), che sarebbero stati utilizzati dalla Corte di appello per porre in collazione il valore dell’immobile di Milano.

Al di là di quanto già statuito circa la sorte della collazione del danaro utilizzato per l’acquisto dell’appartamento, va chiarito che la censura è inammissibilmente formulata, perchè non specifica in qual modo le suddette produzioni documentali – sul contenuto preciso delle quali nulla si dice più di quanto soprariportato – abbiano inciso in modo determinante sulla decisione contestata.

Va comunque ribattuto al ricorso che l’insegnamento della citata sentenza delle Sezioni Unite 8203/05 non è nel segno del divieto di produzione dei documenti in appello in ogni caso, ma solo se non siano indispensabili alla decisione (tra le tante cfr Cass 15228/14; 13432/13; 21980/09).

4) Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 726, 746 e 747 c.c., ed è relativo alla determinazione del valore dell’immobile di Milano, “dovendo al più considerare solo la parte di denaro donata dalla madre defunta”.

Parte ricorrente chiarisce, richiamando il doc. 56, che l’immobile è stato alienato nel 2001 e che comunque esso, o il danaro per esso utilizzato, deve essere sottoposto a collazione per imputazione avendo riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’apertura della successione, e non all’attualità come ritenuto dalla Corte di appello.

Il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, pone la medesima questione sotto il profilo della “motivazione gravemente illogica e contraddittoria”.

La complessa censura è fondata.

L’art. 746 stabilisce infatti che a scelta del conferente la collazione di un bene immobile si può fare, anzichè in natura, per imputazione. Tale scelta è obbligata qualora l’immobile sia stato alienato (art. 746, comma 2). Inoltre è vero che la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione.

Ne consegue che qualora in esito al giudizio di rinvio dovesse essere confermata la donazione indiretta dell’immobile, l’equivalente pecuniario del valore del bene deve essere determinato con riferimento alla sua consistenza al tempo dell’apertura della successione e non anche a quello della divisione (Cass. 14553/04), ma con l’avvertenza che la collazione per imputazione di beni immobili deve comprendere, oltre al valore di stima del bene al momento di apertura della successione, anche gli interessi legali rapportati a tale valore e decorrenti dal predetto momento (Cass. 25646/08; 5659/15).

L’imputazione del danaro, se di questo si tratterà, sarà invece effettuata secondo l’art. 751 c.c..

5) Il quinto e il sesto motivo sono relativi alla presentazione dei rendiconti richiesti dall’attrice ai fratelli e lamentano vizi di motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 723, 1130, 1713 e 2030 c.c..

La Corte di appello ha negato il diritto a una rendicontazione “dettagliata e completa”, affermando che i convenuti non avevano alcun obbligo giuridico in tal senso; che non avevano obbligo esclusivo perchè anche la sorella avrebbe dovuto aver cura dei beni ereditati e non avrebbe potuto esser pretermessa, se non per sua scelta di delegare i fratelli o per suo disinteresse.

La ricorrente ha efficacemente contrastato tali affermazioni.

Ha evidenziato che già durante la vita della madre il fratello A. gestiva i beni, tanto che la de cuius aveva chiesto un rendiconto (doc. 22) e aveva indicato in un allegato al testamento che il figlio A. aveva investito proprio danaro. Ha specificato che ella viveva in Milano, come è incontroverso, considerato quanto si è detto in causa circa l’appartamento da lei acquistato, e i fratelli in (OMISSIS) con la madre. Ha richiamato il verbale di causa del 17/2/1994 in cui i fratelli si dichiaravano disposti a darle le chiavi di immobili. Ha ricordato di aver presentato tre ricorsi ex art. 700 c.p.c., per domandare la nomina di un amministratore e le vicende seguite alla conseguente nomina nel 1995 dell’avv. Giubelli.

Tali circostanze non sono state esaminate dalla Corte di appello e rendono viziata la sentenza impugnata da grave insufficienza, che rileva ex art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile anteriormente alla novella di cui alla L. n. 134 del 2012.

La carenza motivazionale si salda con la erroneità dei principi giuridici enunciati per giustificare la mancanza di un rendiconto dettagliato, addebitata al disinteresse o alla delega che la attrice avrebbe manifestato.

In proposito va per contro ripetuto che all’atto di scioglimento della comunione il possessore del cespite ereditario ha l’obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione (Cass. 21013/2011), giacchè il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede (Cass. 2148/2014). Il presupposto della resa dei conti è la gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti, restando irrilevante, quanto al relativo obbligo, la condotta disinteressata del coerede escluso dal possesso.

6) I principi testè enunciati conducono all’accoglimento anche del settimo motivo di ricorso nella parte in cui viene lamentato che sia stato negato l’obbligo dei coeredi convenuti “di pagare i frutti e/o l’indennità di occupazione per l’uso esclusivo di beni comuni”.

Con sommaria argomentazione la Corte d’appello è giunta a tale conclusione affermando che ciascun coerede aveva diritto di godere delle cose comuni e che la C. non aveva mai chiesto di utilizzarle e inoltre aveva goduto in via esclusiva dell’appartamento in Milano.

Queste proposizioni, al di là forse di considerazioni equitative che ne sono il fondamento, sono giuridicamente errate, poichè diverso è il trattamento, quanto ai frutti e al godimento, dei beni entrati nella massa perchè comuni e indivisi – che sono quelli goduti dai convenuti – e dei beni soggetti a collazione, appartenenti già all’erede al momento della successione.

Il beneficio legittimamente tratto per sè dall’erede che era già esclusivo proprietario di beni anteriormente donatigli non è compensabile imponendogli la perdita del diritto di godere di altri beni anche da lui ereditati e indivisi.

Per contro, come si è detto, all’atto dello scioglimento della comunione, il possessore del cespite ereditario ha l’obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione.

7) Fondato è anche l’ottavo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1718 e 2043 ed è relativo alla domanda di risarcimento del danno per furto di gioielli e altri beni.

La Corte di appello ha escluso la responsabilità dei convenuti affermando che la sottrazione dei beni era dipesa da causa ad essi non imputabile, e che li aveva danneggiati.

Quest’ultimo argomento non ha rilievo in ordine alla dedotta responsabilità, avendo una consistenza di natura equitativa inappropriata al valore della lite.

Il presupposto della responsabilità per il danno provocato dalla cosa in custodia può consistere infatti anche nella comproprietà della cosa e in tale ipotesi danneggiato può essere anche uno dei comproprietari (Cass. 255/89).

La non imputabilità è stata enunciata apoditticamente, giacchè parte convenuta aveva l’onere di provare di aver custodito i beni con ordinaria diligenza e quindi di dimostrare la corretta chiusura della casa e la adozione di cautele (serrature, cassaforte, nascondigli, ricovero in cassette di sicurezza, etc.) proporzionati al valore patrimoniale e alla destinazione dei singoli oggetti rubati.

Su questi profili il giudice di rinvio dovrà compiutamente rispondere all’atto di appello.

8) L’accoglimento del ricorso principale impone di esaminare il ricorso incidentale.

Infondatamente C.R. ne ha eccepito l’inammissibilità per vizio della notifica.

Va ribadito che nel caso in cui il ricorso (o il controricorso) per cassazione sia notificato non al procuratore costituito nel giudizio di merito ma alla parte presso il suo procuratore e domiciliatario o nel domicilio eletto dal procuratore medesimo (caso odierno, ben diverso da quello evocato dalla ricorrente incidentale), la notifica, sempre che non sia stata ricevuta personalmente dallo stesso difensore, non può ritenersi effettuata presso persona e in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto e, pertanto, non è inesistente ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del destinatario (Cass. 16578/08); ne consegue che la predetta nullità è sanata ove l’intimato abbia svolto la propria attività difensiva, come nella specie, con la notifica del controricorso (o di altro atto difensivo) (Cass. 15236/14). In mancanza la Corte avrebbe disposto rinnovazione della notifica, non essendo configurabile alcuna decadenza di carattere sostanziale (cfr. Cass SU 14916/2016).

8.1) I fratelli convenuti eccepiscono che si è formato un giudicato parziale per omessa impugnazione – da parte della sorella – dell’ordinanza 22 luglio 2000, resa dal giudice istruttore.

Lamentano pertanto che la Corte territoriale abbia ritenuto ammissibile l’appello.

La censura è infondata per almeno due ragioni.

In primo luogo perchè si tratta di ordinanza resa dall’istruttore e non dal collegio che doveva decidere e ha poi deciso la causa, secondo il rito al tempo vigente, collegio che è stato investito dall’istruttore.

Per questa ragione e per la forma del provvedimento, avente per ogni aspetto la forma dell’ordinanza interlocutoria il principio dell’apparenza escludeva comunque la configurabilità di una impugnazione o della necessità di una riserva di impugnazione.

Trattavasi in ogni caso di ordinanza di contenuto istruttorio e interlocutorio. Essa è riportata diligentemente nel corpo ricorso incidentale, il che consente di valutarne il contenuto, chiaramente finalizzato a sfrondare la materia del contendere al solo fine di far comprendere il senso dell’unica iniziativa istruttoria adottata: la consulenza tecnica. Il carattere assertivo di alcune proposizioni, quale quella che preannunciava la non necessità di valutare i gioielli o di indagare ulteriormente sulla indennità di occupazione (di cui “è dubbio che spetti” scriveva significativamente l’ordinanza, lasciando spazio allo scrutinio finale) costituiscono forma collaborativa ed esemplare di dialogo processuale ex art. 183 c.p.c., innescato indicando le questioni come inquadrate dal giudice e su cui le parti avrebbero dovuto soffermarsi nel prosieguo di causa.

Se così non avesse fatto, il giudice si sarebbe esposto a critica per avere assunto decisione a sorpresa, senza aver indicato alle parti i profili (la compensazione tra godimento di immobile donato e immobili posseduti dai fratelli; il furto come “causa di forza maggiore”) ritenuti rilevanti per la futura decisione.

8.2) L’inammissibilità dell’appello è invocata anche sotto altro profilo: la C. ha sottoposto ad appello la sentenza non definitiva del tribunale di Ferrara senza attendere la pronuncia della sentenza definitiva, sebbene avesse formulato riserva di appello differito ex art. 340 c.p.c..

Secondo i ricorrenti incidentali il ripensamento della C. sarebbe inammissibile e vizierebbe irrimediabilmente l’impugnazione.

La cesura è infondata, giacchè, come dedotto in ricorso, la sentenza 1149/03, che non si autoqualificava come sentenza non definitiva, aveva contenuto pienamente decisorio, provvedendo espressamente a dividere l’eredità relitta da B.A. in tre parti uguali, decidendo, sia pure con motivazione sincopata e carente, riverberatasi dannosamente sul giudizio di appello, tutte le ragioni di contrasto.

La separata ordinanza preannunciata a chiusura solo del dispositivo della sentenza – e non della motivazione – era infatti volta solo alla rimessione all’istruttore per l’assegnazione, da effettuare evidentemente con estrazione a sorte.

L’assegnazione dei lotti non è soggetta a ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento carente dei requisiti formali e sostanziali della sentenza, il quale costituisce un mero atto esecutivo delle decisioni già assunte.

Ne consegue che, ravvedutasi, parte ricorrente bene fece a interporre immediato appello e la Corte a procedere all’esame senza attendere una sentenza definitiva che non sarebbe arrivata, dovendo soltanto essere pronunciato un provvedimento di assegnazione.

Ciò in quanto in tal caso sia sostanza che forma del provvedimento conducevano nel senso della sua immediata appellabilità.

Significativamente la eccezione ora proposta non risulta in sentenza essere stata sollevata davanti alla Corte felsinea.

Va riaffermato che ha natura definitiva la sentenza che, intervenendo nel corso del giudizio divisorio, risolva tutte le contestazioni insorte fra i condividenti, in ordine ai rispettivi diritti, nonchè ai limiti e alle particolari connotazioni di questi, rimettendo ad una successiva fase esclusivamente le operazioni (stima, sorteggi di lotti, determinazioni di eventuali plusvalenze o minusvalenze e relativi conguagli) relative alla concreta determinazione ed all’attribuzione delle quote. (Cass. 12818 del 12/07/2004; 3788/94).

Pertanto non valgono nella specie le argomentazioni, peraltro non condivisibili, svolte circa l’irretrattabilità della riserva di impugnazione.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi del ricorso principale che hanno meritato l’accoglimento e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il riesame dell’appello alla luce dei principi enunciati nei p.p. 2-4-5 e per sanare le carenze motivazionali rilevate.

Il giudice di rinvio liquiderà le spese di questo giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso incidentale. Rigetta il secondo motivo del ricorso principale. Accoglie gli altri motivi del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sezione civile, il 13 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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