Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13619 del 21/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 21/05/2019), n.13619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16933-2014 proposto da:

COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCA DE PAOLI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

O.P.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO LOVISOLO

giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

O.C.A.;

– intimato –

e da:

O.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ E ASSOCIATI SRL,

rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO DA PASSANO giusta

delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCA DE PAOLI giusta delega a margine;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 20/2013 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 30/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto incidentale;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROMANELLI per delega dell’Avvocato

PAFUNDI che si riporta e chiede l’accoglimento del ricorso

principale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Genova accertava che C.C., deceduta in data 2007, aveva versato una minore imposta ICI, per gli anni 2003 e 2004, con riferimento a n. 39 immobili di proprietà, pertanto, notificava, in data 7.10.2008, agli eredi O.P.M. e O.C.A., due avvisi di accertamento. La contribuente O.P.M. impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, denunciando il difetto di motivazione e precisando di avere accettato l’eredità con beneficio di inventario, sicchè occorreva attendere la definitività della procedura liquidativa per la riscossione del tributo, che si assumeva dovuto solo in ragione della quota di legittima a lei spettante. O.C.A. impugnava i medesimi avvisi di accertamento deducendo, oltre ai motivi sopra indicati, anche la pretesa decadenza dal potere impositivo. L’adita Commissione disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro

erede, O.C.G., e la riunione dei ricorsi. A seguito del decesso di O.C.G. si costituivano in giudizio gli eredi O.S.M.G., O.S.C.A., i quali precisavano che l’eredità era stata accettata dal de cuis con beneficio di inventario. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 157/13/11, accoglieva i ricorsi riuniti, rilevando la sopravvenuta decadenza impositiva relativamente all’anno di imposta 2003, così disponendo l’annullamento dell’avviso di accertamento relativamente a tale anno, mentre con riferimento all’avviso di accertamento relativo all’anno 2004, riduceva il “quantum”. Il Comune di Genova appellava la pronuncia, limitatamente alla parte in cui la stessa recava l’annullamento dell’avviso di accertamento riguardante l’ICI, anno di imposta 2003. In particolare, il Comune rilevava sia l’operatività del termine quinquennale di cui al Regolamento Comunale, sia l’applicabilità alla fattispecie del “nuovo” termine di decadenza quinquennale previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 20 del 30 aprile 2013, respingeva l’appello del Comune, e l’appello incidentale di parte contribuente con riferimento alla pretesa decadenza dal potere impositivo per l’anno di imposta 2004, mentre accoglieva parzialmente l’istanza subordinata, rivolta alla modifica di alcune aliquote applicate in relazione ad una parte degli immobili. Il Comune di Genova ricorre per cassazione, svolgendo due motivi. O.P.M. si è costituita con controricorso, mentre O.C.A. ha proposto ricorso incidentale affidato a cinque motivi. Il Comune di Genova si è costituito con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, e della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161, 171 e 175, nonchè omesso esame circa un aspetto decisivo del giudizio e motivazione incongrua e insufficiente. Parte ricorrente lamenta che i giudici di appello, senza tenere in alcuna considerazione gli argomenti addotti dal Comune, si limiterebbero a dichiarare apoditticamente che il termine decadenziale quinquennale di cui alla L. n. 296 del 2006 non sarebbe nella fattispecie applicabile, giacchè riferibile soltanto ai rapporti di imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 296 del 2006.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale, si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, e della L. n. 212 del 2000, art. 3, nonchè omesso esame circa aspetti decisivi e motivazione incongrua e insufficiente. Parte ricorrente precisa che, come rilevato al motivo precedente, la motivazione della sentenza non consentirebbe di comprendere le ragioni con cui il giudice di appello abbia affermato che alla data del 1 gennaio 2007 il rapporto di imposta per cui si procede non potesse considerarsi pendente, tenuto conto che i giudici di appello affermerebbero che, poichè la L. n. 296 del 2006sarebbe entrata in vigore dal 1 gennaio 2007, la stessa non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie, con la conseguenza che, a tale data, sarebbe già spirato il termine decadenziale per la notifica dell’avviso di accertamento.

3. I motivi di ricorso principale, in quanto inerenti alla medesima questione, vanno trattati congiuntamente.

3.1. Le censure sono fondate per le considerazioni che seguono. La Commissione Tributaria Regionale ha affermato che, nella specie, con riferimento all’anno di imposta 2003, deve essere applicato il termine triennale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1994, art. 11, con la conseguenza che l’ente comunale sarebbe decaduto dal potere impositivo alla data del 31.12.2006, atteso che l’avviso di accertamento per ICI sarebbe stato notificato in data 7.10.2008. Orbene, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, entrata in vigore l’8.1.2007: “Gli enti locali, relativamente a tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17, e successive modificazioni”.

Questa Corte ha precisato che: “In tema di ICI, il D.Lgs. n. 223 del 2006, art. 37 comma 53, conv. in L. n. 248 del 2006, ha disposto, con decorrenza dall’anno 2007, la soppressione dell’obbligo della dichiarazione (venuto quindi effettivamente meno a partire dall’anno 2009), sicchè la decadenza della pretesa impositiva deve essere riferita, in virtù della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato ” (Cass. n. 28043 del 2018).

E’ stato, altresì, chiarito che: ” In tema di ICI, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, che ha abrogato dal 1 luglio 2007 il previgente D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1, si applica, ai sensi del predetto art. 1, comma 171, anche ai rapporti di imposta precedenti alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2007), ha aumentato da tre a cinque anni il termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria” (Cass. 20797 del 2016).

Ciò premesso, tenuto conto che trattasi di rapporti di imposta precedenti alla entrata in vigore della L. n. 296 del 2007, consegue che la Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi, atteso che, dovendo trovare applicazione il termine quinquennale decorrente dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato, sicchè il termine di decadenza della pretesa impositiva, alla data del 7 ottobre 2008, con riferimento all’ICI dell’anno di imposta 2003, non era ancora decorso.

4. O.C.A. ha proposto ricorso incidentale, affidandolo a cinque motivi.

5. Con il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa pronuncia sul motivo di appello n. 1, relativo all’inesistenza e/o radicale nullità della notifica dell’accertamento ICI relativo all’anno di imposta 2004, atteso che tale notifica, avvenuta a norma dell’art. 140 c.p.c. era viziata perchè dalla relata non era possibile identificare il soggetto notificatore essendo illeggibile e non dando conto se erano stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge per la notifica a persona assente (artt. 139 e 140 c.p.c.).

5.1. Va premesso con riferimento a tutti i motivi di ricorso incidentale che denunciano una omessa pronuncia che, secondo l’indirizzo largamente condiviso da questa Corte, “Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di Cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, sempre che si tratti di una questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti in fatto” (Cass. n. 21968 del 2015).

Orbene, il predicato vizio motivazionale è infondato, atteso che la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l’atto impositivo, nella specie l’avviso di accertamento ICI, relativo all’anno di imposta 2004, produce l’effetto di sanare “ex tunc” la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (Cass. n. 41198 del 2017, Cass. n. 17251 del 2013).

6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sul motivo di appello n. 3, relativo alla mancata sottoscrizione dell’atto impositivo. La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il motivo di ricorso relativo alla nullità dell’atto impugnato non recante alcuna valida sottoscrizione da parte del funzionario responsabile, ritenendo che “l’atto impugnato è stato regolarmente sottoscritto in modo meccanizzato secondo la disciplina della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87″. Tale capo della sentenza era stato impugnato in appello, atteso che il dettato normativo di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 87, comma 1, era incompatibile con la disciplina di cui alla L. n. 296 del 2006, comma 162, ma il giudice di secondo grado non avrebbe a tale riguardo espresso alcuna statuizione sulla questione.

6.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato, con indirizzo consolidato, che: ” In tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente costituita, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, dell’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale”(Cass. n. 20628 del 2017).

7. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa pronuncia sul motivo di appello n. 4, relativo alla omessa motivazione dell’atto impositivo.

7.1. Il motivo è infondato. Si riferisce nel ricorso incidentale che, con riferimento all’eccepito difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, la Commissione Tributaria Provinciale aveva precisato (e tale statuizione non è stata specificamente contestata) che: “l’atto impugnato è ampiamente motivato in quanto riporta tutti i riferimenti catastali degli immobili e le aliquote applicate mettendo il ricorrente in condizione di proporre circostanziato ricorso”. Ne consegue che l’obbligo motivazionale dell’accertamento ICI risultava adeguatamente adempiuto, alla luce dell’indirizzo espresso da questa Corte, secondo cui: “Il tema di imposta comunale sugli immobili l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta ” (Cass. n. 26431 del 2017; conf. Cass. n. 21571 del 2004).

8. Con il quarto motivo di ricorso incidentale ci denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sul motivo di appello n. 5, relativa alla dedotta illegittimità ed istanza di disapplicazione della delibera di Giunta Comunale di determinazione delle aliquote ICI per l’anno 2004, in considerazione delle molteplici differenziazioni e sottodistinzioni effettuate dalla delibera di Giunta. Parte ricorrente lamenta che la predetta delibera sarebbe stata emessa in violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6, e della L. n. 131 del 1998, art. 2 comma 4, atteso che nella fattispecie, il Comune di Genova aveva fissato al 9 per mille l’aliquota applicabile agli immobili per i quali non vi erano contratti registrati da due anni, in violazione della norma indicata. Su tale questione, proposta in primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto l’infondatezza della censura, tenuto conto che il contribuente avrebbe dovuto impugnare la delibera presso l’organo giudiziario competente. Si lamenta che la sentenza di secondo grado non avrebbe espresso alcuna statuizione è argomentazione con riferimento al dedotto vizio di appello.

8.1. Il motivo è fondato, pertanto deve rilevarsi il predicato vizio motivazionale, avendo il giudice di appello omesso di pronunciarsi sul punto, non dando atto in motivazione delle censure espresse dal contribuente, anche al fine di confutarle, atteso che il giudice tributario, nell’ambito della cognizione dei motivi di impugnazione contro l’atto impositivo, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera comunale presupposta, qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui alla L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E, con l’unico limite dell’eventuale giudicato amministrativo che abbia affermato la legittimità di tale delibera (Cass. n. 1952 del 2019), dovendo dare atto in motivazione delle ragioni delle differenziazioni e sottodistinzioni effettuate dalla delibera di Giunta. Ne consegue che la sentenza impugnata va in parte qua cassata, con rinvio al giudice del merito per il riesame.

9. Con il quinto motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per extra petizione con riferimento a due unità immobiliari per cui non era stato proposto ricorso.

Parte ricorrente lamenta che con il sesto motivo di appello aveva impugnato la sentenza di primo grado con cui era stata dedotta l’erroneità in concreto delle aliquote applicate dall’Ufficio, ma il contribuente non aveva mai sollevato alcuna contestazione con riferimento alle aliquote applicate per le unità immobiliari (OMISSIS) per le quali l’Ufficio aveva applicato le aliquote agevolate del 4.5 per mille.

9.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il contribuente lamenta un vizio di ultrapetizione del giudice di appello, ma ha omesso di riportare in ricorso, nella loro integralità, tutti i motivi dell’atto di appello, ed omesso di indicare in quale parte del giudizio di merito e con quale atto difensivo si è dedotta l’erroneità in concreto delle aliquote applicate dall’ufficio, ciò al fine di verificare il denunciato vizio di ultrapetizione, e quindi se le questioni siano state sottoposte al giudice del merito come illustrato in ricorso, per consentire a questa Corte di valutare la fondatezza del motivo, senza procedere, in ossequio al principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., all’esame dei fascicoli di parte o di ufficio (Cass. n. 17049 del 2015, conf. n. 14561 del 2012).

10. In definitiva, va accolto il ricorso principale con cui si è impugnato la sentenza della CTR limitatamente all’avviso di accertamento riferito all’anno di imposta 2003, con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dai contribuenti limitatamente all’atto impositivo riferito all’anno 2003. Va accolto, altresì, il quarto motivo di ricorso incidentale e rigettati gli altri, con cui si è impugnata la sentenza della CTR con riferimento all’anno di imposta 2004. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio, limitatamente al quarto motivo di ricorso incidentale, alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e il quarto motivo di ricorso incidentale, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, limitatamente al quarto motivo di ricorso incidentale, alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

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