Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13619 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. II, 19/05/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 19/05/2021), n.13619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24405/2016 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA MARIA

IN VIA 12, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BIASI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO ROMANELLO, LUIGI

MESSA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente principale –

contro

N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TELEGONO 31/B,

presso lo studio dell’avvocato MARGHERITA DENITTIS, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANNA MARIA DE SIMONE, TERESA DENTAMARO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.A., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

DRAGONE, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.G. S.A.S. DI D.A. & C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 272/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. P.A. citava in giudizio M.C., quale titolare dell’omonima ditta, esponendo di avere stipulato con il convenuto un contratto di appalto per la costruzione di un fabbricato, che comprendeva tra l’altro la rifinitura del lastrico solare in mattoni di pietra leccese; che, ultimato e consegnato il fabbricato nel (OMISSIS), nel (OMISSIS) sul lastrico erano comparse macchie di umidità e perdite di materiale calcareo, con danni alle pareti delle stanze sottostanti. Precisato che era stato espletato un accertamento tecnico preventivo, l’attore chiedeva la condanna di M. al rifacimento del lastrico o in alternativa a risarcire il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi. M. si costituiva, chiedendo di rigettare la domanda e di essere autorizzato a chiamare in causa la ditta D.G. s.a.s. dalla quale aveva comprato il materiale; la ditta D. si costituiva e a sua volta chiedeva di chiamare in causa N.L., il produttore delle chianche. Con sentenza n. 16/2012 il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda di P. e per l’effetto condannava M. all’esecuzione dei lavori necessari per eliminare la causa dei danni e, in mancanza di esecuzione specifica, a pagare l’equivalente monetario, pari ad Euro 16.493,55, accoglieva la domanda di M. di garanzia e per l’effetto condannava N. a pagare in suo favore la somma indicata; circa le spese di lite, condannava M. a pagare le spese nei confronti dell’attore e N. a pagare le spese nei confronti di M. e nei confronti della ditta D..

2. N. impugnava la sentenza, lamentando che il giudice aveva errato nella determinazione del risarcimento, essendo i danni circoscritti a una piccola macchia di umidità nel vano scale; il Tribunale aveva poi errato ad accogliere la domanda di manleva proposta da M. nei suoi confronti in quanto contraria ai principi in materia di garanzia per vizi. M. si costituiva e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, essendo l’appello di N. inammissibile e comunque infondato.

La Corte d’appello di Lecce, ritenuta inammissibile la seconda censura (perchè sollevata da N., contumace in primo grado, solo in appello) ha accolto il primo motivo d’impugnazione e, con sentenza 17 marzo 2016 n. 272, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha condannato N. a pagare in favore di M. la minore somma di Euro 2.171,75, compensando le spese del primo grado di giudizio tra M. e N..

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione M.C..

Resiste con controricorso N.L., che propone altresì ricorso incidentale.

Controricorso è fatto valere anche da P.A., che chiede di rigettare, perchè inammissibile o comunque infondato, il ricorso di M..

Memoria è depositata da M. e da N..

Il giorno dell’adunanza è giunta comunicazione del decesso, in data 10 ottobre 2020, di uno dei difensori del ricorrente (decesso che non ha effetto giuridico sul giudizio, v. da ultimo Cass. 11382/2014, e che non ha leso l’esercizio del diritto di difesa del ricorrente, essendo due i difensori ed essendo stata depositata memoria).

L’intimata D.G. s.a.s. di D.A. & C., non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso principale di M.C. è basato su un motivo che denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 102,106,331 e 336 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dei principi in tema di garanzia e di effetti dell’appello proposto dal garante”: il ricorrente non ha proposto appello incidentale, “evidentemente” perchè non aveva motivi da aggiungere a quelli di N., ma ciò non toglie che – sulla base del principio espresso dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 24707/2015 – gli effetti dell’appello proposto dal garante N. dovessero estendersi anche al garantito, in ragione dello stretto e inscindibile rapporto di connessione e dipendenza esistente fra la domanda principale e quella di garanzia; la Corte d’appello di ciò non ha tenuto conto e non ha modificato la sentenza di primo grado con riferimento alla condanna emessa nei confronti di M., con la conseguenza che M. resta obbligato nei confronti di P. per Euro 16.493,55, mentre ha diritto a rivalersi nei confronti del proprio garante N. per soli 2.171,75.

Il motivo è infondato. E’ vero che le sezioni unite, con la pronuncia n. 24707/2015, hanno affermato che “in caso di chiamata in causa in garanzia dell’assicuratore della responsabilità civile, l’impugnazione esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell’applicazione degli artt. 32,108 e 331 c.p.c.”. Il principio espresso dalle sezioni unite non è però applicabile al caso in esame, ove il ricorrente non ha assunto una posizione adesiva nei confronti dell’appello di N., facendo “proprie le ragioni dell’impugnazione del garante, atteso che l’impugnazione gli giova” (ancora Cass. 24707/2015), ma ha chiesto di “dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto da N.L. e comunque rigettarlo perchè infondato in fatto e in diritto” (così p. 4 della comparsa di costituzione e risposta).

Il ricorso principale va quindi rigettato.

II. Il ricorso incidentale di N.L. è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia in ordine alla richiesta di restituzione delle somme versate dal sig. N.L. in esecuzione della sentenza di primo grado”: il ricorrente aveva chiesto nell’atto appello, e la richiesta è stata reiterata nella comparsa conclusionale, di condannare M. a restituire quanto da egli versato in esecuzione della sentenza di primo grado e la Corte d’appello ha omesso di pronunciare al riguardo.

Il motivo è fondato. La Corte d’appello, pur avendo condannato N. al pagamento della minore somma di Euro 2.171,75, nulla ha detto in ordine alla domanda di restituzione delle somme medio tempore versate a M., da determinarsi al netto della somma, sia pure minore, dovuta.

b) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia circa la regolamentazione delle spese di primo grado nei confronti della ditta D.”.

Il motivo è fondato. Il Tribunale aveva condannato N. al pagamento delle spese di lite nei confronti di M. e nei confronti della ditta D.. Il giudice d’appello ha compensato le spese del primo grado di giudizio tra M. e N. e nulla ha invece statuito in ordine alle spese a favore della D..

Il ricorso incidentale va quindi accolto.

III. Il provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione agli accolti due motivi del ricorso incidentale e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Lecce, anche in relazione alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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