Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13619 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. I, 04/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.D. (C.F. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 251) imposto dalla legga presso

l’avvocato DOSI GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 87, presso l’avvocato CARTA

GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE

ROMITA RAFFAELE, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

BARI, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI depositato il

29/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIANFRANCO DOSI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato RAFFAELE DE ROMITA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bari, con decreto del 10 febbraio 2009, in accoglimento delle istanze proposte da C.D., ha inibito ad A.A., coniuge separato del ricorrente, di allontanare da (OMISSIS) la figlia minore G. che, affidata congiuntamente ad entrambi i genitori secondo gli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale omologata in data 1 – 11.7.2008, la predetta aveva portate con se’ a (OMISSIS), per ivi trasferirsi per esigenze lavorative, ed ha disposto che la minore fosse collocata non piu’ presso la madre, come stabilito nel citato accordo, ma presso il padre, con diritto a regolare frequentazione della madre.

La decisione e’ stata impugnata dalla A. innanzi alla Corte d’appello di Bari che, con decreto n. 288 depositato il 29 luglio 2009 e notificato l’11 settembre 2009, ne ha disposto la revoca.

Avverso questo decreto il C. ha proposto il presente ricorso per Cassazione che ha affidato a due motivi resistiti dall’intimata con controricorso. Il ricorrente ha altresi’ depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 111 Cost. per carenza assoluta di motivazione con riguardo al rigetto della domanda di collocamento della minore presso di se’.

Riepiloga la vicenda nella sua articolazione in fatto, e censura l’espressione usata dalla Corte territoriale laddove assume di non poter sanzionare il comportamento della madre, che pur aveva violato l’accordo raggiunto sull’affidamento della bambina, in violazione del principio della bigenitorialita’.

La resistente replica al motivo deducendone l’infondatezza. Il motivo e’ inammissibile.

La Corte territoriale, esposta diffusa narrativa della vicenda, e premesso il diritto costituzionalmente garantito alla madre della bambina di trasferire la propria residenza, ha ritenuto che il comportamento della predetta non potesse essere sanzionato nei termini stabiliti dal primo giudice, poiche’ il collocamento presso il padre avrebbe pregiudicato la stessa minore che ormai, per effetto dell’avvenuto trasferimento, si era gia’ inserita nella nuova realta’. Fermo il regime d’affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento della bambina presso la madre, ha confermato le modalita’ d’esercizio del diritto di visita del padre concordate in separazione consensuale, con adeguamento alla mutata situazione di fatto. In difetto d’intesa tra i genitori, ha stabilito che il padre potra’ tenere la bambina il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese, dalle ore 14 del sabato alle 22 della domenica, per sette giorni durante le vacanze, di Natale o Epifania ad anni alterni e per le festivita’ di Pasqua e per quindici giorni durante i mesi di luglio o agosto. Ha infine lasciato immutate le pattuizioni di carattere economico.

Il tessuto motivazionale in cui si articola tale argomentata decisione e’ puntuale ed esaustivo, percio’ non si presta alla critica di carenza o inadeguatezza mossa nel motivo. E’ peraltro immune da errore di diritto, in quanto la Corte territoriale, mantenendo l’affido condiviso concordato tra i genitori, e’ solo intervenuta sulla collocazione della bambina, guidata dall’esigenza di assicurarne l’interesse – preminente-, che il dettato dell’art. 155 c.c. consacra quale criterio decisivo per l’individuazione del genitore che risulti maggiormente idoneo ad assicurarne il miglior sviluppo della personalita’ avuto riguardo alle condizioni di fatto in cui si dovra’ esplicare il rapporto, tra le quali sono di certo annoverabili perche’ meritevoli di tutela, anche le consuetudini di vita gia’ acquisite dalla minore stessa che la vedono radicata presso il nuovo domicilio, ove ormai gia’ vive, circondata peraltro dall’affetto dei nonni materni. Il motivo mira al riesame della fondatezza e non certo della correttezza in jure del percorso logico che ha guidato l’indagine della Corte territoriale fondandone quindi l’approdo. Sollecita a questa Corte una lettura dei fatti in vista di un riesame dell’opportunita’ di quella collocazione rispetto alla permanenza nel Comune d’origine della minore, ove ha vissuto sino al suo trasferimento in Veneto, che non e’ pero’ ammessa in questa sede, in quanto compete al solo giudice del merito che, giova ribadire, ne ha dato conto con ampio bagaglio motivazionale.

Il secondo motivo, ancora con riferimento al medesimo passaggio della motivazione, denuncia violazione dell’art. 155 c.c., rilevando che la Corte territoriale avrebbe violato la presunzione d’eguaglianza tra i genitori, che puo’ essere vinta solo da prova contraria correlata all’interesse del minore. Il principio della bigenitorialita’, gia’ protetto dalla Convenzione di New York, ne impone al giudice il necessario prioritario rispetto, violato nella specie a suo danno.

Anche questo motivo e’ inammissibile. Affidata ad astratta enunciazione di principio, la censura critica nel merito la scelta operata dalla Corte territoriale, assumendo che sarebbe fondata su ravvisata inidoneita’ del padre a tutelare l’interesse della minore, interesse di contro ravvisato dal primo giudice. Si reclama in sostanza, ed ancora una volta, una diversa valutazione dei fatti che lungi dall’esser stati apprezzati nell’ottica dell’idoneita’ o non del padre ad accudire la figlia minore, risultano piuttosto vagliati, come si e’ rilevato, con riguardo all’interesse della bambina al perdurare della sua permanenza in un contesto ove si sono radicate le sue consuetudini di vita.

La rivisitazione del risultato di tale apprezzamento, sollecitata in chiave che si afferma piu’ giusta, come si e’ gia’ rilevato, non e’ ammessa in questa sede.

Tutto cio’ premesso, il ricorso deve essere respinto disponendo la compensazione integrale delle spese del presente giudizio in ragione della comunanza dell’interesse delle parti, improntato alla salvaguardia di quello preminente della loro figlia minore.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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