Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13618 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. II, 21/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 21/06/2011), n.13618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TARANTO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo

studio dell’avvocato DRAGONE VINCENZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato TUCCI Antonio, giusta determinazione dirigenziale n.

138 del 16.4.09 e giusta mandato al margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.C.;

– Intimato –

avverso la sentenza n. 13/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE –

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO del 5/11/08, depositata il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VELARDI

Maurizio che nulla osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce Sez. distaccata di Taranto ha respinto il gravame proposto dall’amministrazione comunale tarantina avverso la sentenza di primo grado, con cui la medesima amministrazione era stata condannata al pagamento di una somma, in favore dell’arch. D.L.C., a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) in relazione a prestazioni di progettazione rese dal professionista.

In particolare, la Corte ha disatteso l’eccezione di prescrizione affermando che nella comparsa di risposta in primo grado il Comune aveva eccepito, facendo riferimento all’art. 2956 c.c., n. 2, la sola prescrizione presuntiva, non quella estintiva.

2. – L’amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, cui non ha resistito l’intimato.

Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente notificata alla parte ricorrente e comunicata al P.M., è stata ipotizzata l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica del ricorso stesso, sia perchè, essendo denunciato il vizio di cui al’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, manca la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (art. 366 bis c.p.c., comma 2).

L’amministrazione ricorrente ha presentato memoria, contenente anche richiesta di termine per il deposito dell’avviso di ricevimento, e ha prodotto lettera delle Poste Italiane s.p.a. in cui viene confermato l’avvenuto recapito del plico raccomandato al destinatario il 14 maggio 2009 e l’emissione e recapito, il giorno successivo, del mod.

CAN.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – La richiesta di termine per il deposito dell’avviso di ricevimento non può essere accolta (Cass. Sez. Un. 627/2008); nè può avere rilevanza la richiamata lettera delle Poste Italiane, dato che la prova dell’avvenuta notifica è costituita dall’avviso di ricevimento (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3), che in caso di smarrimento è sostituito da un duplicato (art. 6, comma 1, L. cit.). In difetto dell’avviso o del suo duplicato, non essendovi prova dell’avvenuta notifica il ricorso va dichiarato inammissibile (Cass. Sez. Un. 627/2008, cit.).

In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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