Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13618 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. III, 19/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30419/2019 proposto da:

E.O., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO

DAL MEDICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 3909/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. E.O., cittadina della Nigeria, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza la richiedente dedusse di essere originaria del Borno State ma di essersi trasferita all’età di 10 anni a Benin City insieme ad uno zio. Qui conobbe un uomo cristiano con cui si sposò, nonostante il parere contrario della famiglia. Successivamente fu invitata dal padre nel suo paese di origine dove quest’ultimo uccise il marito della richiedente e per paura di essere anche lei uccisa, decise di fuggire. Nel corso dell’audizione la richiedente affermò di aver patito un aborto durante il viaggio verso la Libia e di aver lasciato il paese nativo anche a causa dei violenti scontri che erano in atto.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento E.O. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Venezia, che con ordinanza del 7 novembre 2017 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ritenne che:

a) la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato fosse infondata, ritenendo frammentarie le indicazioni della richiedente e essendo assente qualsiasi prova documentale o testimoniale circa effettivi atti persecutori in caso di rimpatrio;

b) la domanda di protezione sussidiaria fosse infondata, provenendo il richiedente da una zona, il Punjab, esente da violenza indiscriminata; d) la domanda di protezione umanitaria fosse infondata, in quanto non meritevole, mancando legami familiari e sociali costituiti da parte del richiedente in Italia.

3. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 3909 pubblicata il 30 settembre 2019, ha ritenuto l’appello inammissibile.

La Corte ha ritenuto l’appello tardivo poichè depositato il 23 luglio 2018 mentre l’ordinanza di primo grado era stata pronunciata nell’udienza del 7 novembre 2017. Erano quindi decorsi i 30 giorni per impugnare l’ordinanza, decorrendo i termini non già dalla comunicazione dell’ordinanza (29 giugno 2018), ma dalla data di udienza in cui era stata pronunciata.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da E.O., con ricorso fondato su un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in particolare dell’art. 702 quater c.p.c.; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, così come sostituito dall’art. 142/2015; D.M. n. 44 del 2011, art. 15 e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe violato le norme sopra citate, non rispettando le norme processuali speciali in tema di protezione e l’art. 702 quater c.p.c., secondo cui l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 ter, comma 6, produce gli effetti di cui all’art. 2909 c.c., se non è appellata entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.

Il motivo è inammissibile.

In tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c. (Cass. 14478/2018). Nel caso di specie correttamente la Corte territoriale di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività perchè il termine per impugnare la pronuncia di primo grado decorreva dalla data dell’udienza a nulla rilevando la comunicazione o la notificazione della suddetta ordinanza.

6. Pertanto la Corte rigetta il ricorso. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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