Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13618 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17174/2015 proposto da:

SININFORM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

114/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 61/2015 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA,

depositato il 30/01/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato RANIERI RODA, per delega.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la s.r.l.

Sininform, agendo quale procuratrice generale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, ha chiesto alla Corte d’appello di Caltanissetta il riconoscimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di Marsala, nell’ambito della quale era stato ammesso al passivo della procedura un credito della Banca;

che con decreto in data 30 gennaio 2015 la Corte d’appello di Caltanissetta ha rigettato la domanda;

che a tale conclusione la Corte distrettuale è giunta sul rilievo che il credito della Banca ammesso al passivo della procedura era di Euro 1.892, sicchè la parte non aveva subito alcun pregiudizio importante, trattandosi di un credito particolarmente esiguo per una banca e nessun elemento ulteriore essendo adotto al fine di provare che la stessa si trovasse in una situazione economica tale che l’esito della controversia avrebbe avuto importanti ripercussioni sulla vita personale dei legali rappresentanti dell’istituto;

che per la cassazione del decreto della Corte di Caltanissetta la Sininform ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 giugno 2015, sulla base di un motivo;

che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con l’unico mezzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2) la ricorrente sostiene che, in tema di equa riparazione, l’ansia ed il paterna d’animo, connessi alla durata del processo, si verificano normalmente anche nei giudizi, proposti da persone giuridiche, in cui sia esiguo il valore degli interessi dibattuti, per cui tale elemento può avere un effetto riduttivo dell’entità del risarcimento, ma non può giustificare la negazione totale del relativo diritto;

che il motivo è infondato;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, 14 gennaio 2014, n. 633), in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai sensi dell’art. 12 del Protocollo n. 14 alla CEDU, la soglia minima di gravità, al di sotto della quale il danno non è indennizzabile, va apprezzata nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, sicchè dall’ambito di tutela della L. n. 89 del 2001, restano escluse anche le violazioni del termine di durata ragionevole riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi;

che a tale principio si è attenuto il decreto impugnato, che –

svolgendo sui fatti decisivi una motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici – ha escluso, in buona sostanza, qualsivoglia reale pregiudizio a danno della Banca di credito cooperativo data la scarsissima rilevanza della posta in gioco;

che il ricorso è rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede;

che risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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