Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13618 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. I, 04/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIRRO ANTONELLA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L.C.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il

26/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANTONELLA PIRRO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra T.L.C. madre della minore C. M.S., figlia naturale riconosciuta, con ricorso al Tribunale per i minorenni di Milano ne ha chiesto l’affidamento esclusivo con ordine al padre sig. C.E. di corrispondere mensilmente il contributo per il mantenimento della piccola M., in misura non inferiore ad Euro 600,00 mensili, e di contribuire al 50% alle spese straordinarie.

Il convenuto, regolarmente costituito, ha chiesto l’affidamento congiunto della figlia minorenne e conseguente contribuzione diretta di entrambi i genitori.

Il Tribunale adito, con decreto depositato il 22.2.2008, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, stabilendo per l’effetto l’affidamento congiunto della bambina e determinando la misura del contributo dovuto dal padre in Euro 400,00 mensili oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche e di un corso sportivo all’anno.

La ricorrente ha proposto reclamo innanzi alla Corte d’appello di Milano chiedendo l’aumento del contributo mensile dovuto dal C. sino ad Euro 500,00 e che fosse disposto un contributo per tutte le spese straordinarie nella misura del 50%.

Quest’ultimo, con appello incidentale, ha chiesto, a modifica del precedente decreto, l’affidamento congiunto della bambina e la contribuzione in pari misura con la madre dalle spese ordinarie a quelle mediche, scolastiche e straordinarie.

Con decreto n. 243 notificato il 15 aprile 2009, la Corte territoriale, respinta ogni altra censura, in parziale riforma del precedente decreto, ha aumentato il contributo a carico del C. all’importo di Euro 500,00 mensili. Avverso questa decisione il predetto soccombente ha proposto il presente ricorso per Cassazione sulla base di due motivi non resistiti dall’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre rilevare d’ufficio, in linea preliminare, la ricorribilita’ per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. del provvedimento impugnato, pronunciato ai sensi dell’art. 317 bis c.c. dalla Corte d’appello, in adesione al principio enunciato con sentenza di questa Corte n. 23032/2009 pienamente condiviso ed al quale s’intende dare continuita’. “La L. n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un’evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all’art. 317 bis c.c. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerita’ e snellezza”.

Col primo motivo il ricorrente si duole dell’immotivato aumento dell’importo del contributo mensile stabilito a suo carico dalla Corte territoriale, cui ascrive errore consistito nell’aver respinto, ritenendola inammissibile, la sua istanza d’ammissione di c.t.u.

volta a determinare il costo astratto medio mensile di mantenimento di un bambino; nell’aver ritenuto inattendibili le risultanze delle sue dichiarazioni dei redditi, attestanti un reddito lordo annuo di Euro 31.349,00 riferito all’anno 2007; nel non aver considerato che la madre della piccola percepisce uno stipendio mensile di Euro 1.400,00.

Deduce violazione del criterio di proporzionalita’ stabilito dall’art. 155 c.c., ed omessa applicazione dei parametri rappresentati dalle esigenze della minore e dei tempi della sua permanenza presso i genitori. In fatto rileva che la durata della permanenza della figlia presso di lui e’ di 124 giorni.

Con conclusivo quesito di diritto chiede se la decisione impugnata, prendendo in considerazione solo uno dei criteri stabiliti dall’art. 155 c.c., comma 4; abbia violato tale norma.

Assumendo inoltre la previa necessita’ di stabilire il costo medio di mantenimento della bambina, formula altro quesito di diritto con cui chiede se sia stato violato il disposto normativo citato, non avendo la Corte territoriale stabilito preventivamente il costo medio di mantenimento della piccola M.S.. Il motivo e’ infondato.

La conclusione cui e’ pervenuta la Corte territoriale e’ immune dal vizio denunciato. In jure fa buon governo della regola posta dall’art. 155 c.c. che, come si e’ gia’ affermato (Cass. n. 23411/2009) impone a ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio in misura proporzionale al proprio reddito, e rimette al giudice il potere di disporre, se lo ritenga necessario, la corresponsione di un assegno periodico, in caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori, a carico del genitore non collocatario anche considerando i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore. In fatto, si basa sulla puntuale disamina delle condizioni reddituali di entrambi i genitori della minore, della compatibilita’ rispetto ad esse dell’attivita’ lavorativa esercitata in particolare dall’odierno ricorrente, delle esigenze della piccola correlate alle condizioni tipiche di un minore della sua eta’. E di tale indagine rende conto con esaustiva e puntuale motivazione.

Il ricorrente richiede in sostanza un riesame nel merito delle riferite circostanze per fondare la sua contestazione circa l’adeguatezza della misura del contributo che, come rilevato, risulta stabilito alla stregua dei criteri sanciti nell’art. 155 c.c., comma 4 proprio gli stessi che ora egli invoca ancorandoli a circostanze di mero fatto, il cui esame, rimesso al solo giudice del merito, non trova ingresso in questa sede. Nella corretta prospettiva che ha guidato la sua indagine, la Corte di merito ha infine respinto la richiesta d’indagine affidata a tecnico, in assenza di adeguata prospettazione di peculiari esigenze, collegate a condizione personali specifiche della bambina. Tale decisione, rimessa alla discrezionalita’ dell’organo giudicante e puntualmente argomentata, non e’ suscettibile neppur essa di riesame di questa sede.

Col secondo motivo, con cui deduce vizio di motivazione, il ricorrente lamenta omessa pronuncia sul suo reclamo incidentale ed omesso esame dell’accordo raggiunto con la controparte all’udienza del 26.2.2009.

Questo motivo e’ inammissibile. In palese violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c. omette l’esposizione, a conclusione, della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale si assume omessa la motivazione, ne’ si traduce nel necessario momento di sintesi conclusiva – omologo al quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da poterne cogliere la fondatezza – cfr. per tutte Cass. S.U. n. 16529/2008, n. 4556/2009.

Tutto cio’ premesso, il ricorso deve essere respinto. Non vi e’ luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attivita’ difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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