Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13617 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13617 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 7443-2007 proposto da:
BUONGIORNO SALVATORE BNGSVT35CO2F839P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso lo
studio dell’avvocato PARLATO GUIDO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DELLA
MORTE BARTOLOMEO;
– ricorrente contro

COMP NAPOLETANA ILLUMINAZIONE SCALDAMENTOO GAS
NAPOLETANAGAS SPA;
– intimata –

Data pubblicazione: 30/05/2013

sul ricorso 11722-2007 proposto da:
COMP NAPOLETANA ILLUMINAZIONE SCALDAMENTO GAS SPA
NAPOLETANAGAS 00278030630, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE V. TUPINI 133, presso lo STUDIO
BRAGAGLIA & DE ZORDO, rappresentato e difeso

-controri corrente ricorrente incidentale contro

BUONGIORNO SALVATORE BNGSVT35CO2F839P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso lo
studio dell’avvocato PARLATO GUIDO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DELLA
MORTE BARTOLOMEO;
– con troricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1842/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
uditi gli Avvocati PARLATO Guido, DELLA MORTE
Bartolomeo, difensori del ricorrente che hanno
chiesto accoglimento del ricorso principale e rigetto
del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato Roberto BRAGAGLIA, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato Giulio GOMEZ
D’AYALA difensore del resistente che ha chiesto il

dall’avvocato GOMEZ D’AYALA GIULIO;

rigetto del ricorso principale, accoglimento ricorso
incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
previa riunione, accoglimento ricorso principale,

inammissibilità incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 17-11-1987 Buongiorno Salvatore
conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la Napoletanagas s.p.a.,

Turismo-Teatro-Cultura, con atto del 21-10-1987, un appezzamento
di terreno sito in Napoli, alla Salita Cacciottoli 6A, subentrando in
tutti i diritti spettati alla venditrice verso la Compagnia Napoletana
per il Gas in forza dell’atto di compravendita per notaio Talamo del
24-2-1930, e in particolare in quello scaturente dall’art. 18, il quale
stabiliva che, qualora la Compagnia per qualsiasi ragione non avesse
più usato il gasometro realizzato nel terreno individuato nella
particella 291, senza sostituirlo con altro apparecchio, la stessa
sarebbe stata tenuta a retrocedere e a restituire alla originaria
proprietaria Panachia Anna il suolo di sedime del gasometro e
dell’alloggio del custode. L’attore precisava che il predetto
appezzamento era pervenuto alla Cooperativa per acquisto dai figli
di Panachia Anna (atto del 4-6-1981), la quale Io aveva loro donato
con atto per notaio Carbone del 12-11-1969. Ciò posto e atteso che il
gasometro in questione non veniva più utilizzato da tempo, il
Buongiorno chiedeva la condanna della convenuta alla retrocessione
e restituzione in suo favore delle predette aree.
Nel costituirsi, la convenuta eccepiva la nullità della clausola
contrattuale invocata dall’attore e deduceva il mancato verificarsi

assumendo di avere acquistato dalla Cooperativa a r.l. T.T.C.

della condizione risolutiva, per essere in corso la realizzazione di un
nuovo impianto indispensabile per garantire la distribuzione del gas
metano.
Con sentenza in data 20-11-2001 il Tribunale adito dichiarava

cedute alla stessa da Panachia Anna, per la mancata utilizzazione del
gasometro e, per l’effetto, la condannava a retrocedere e restituire
all’attore il suolo di sedime del gasometro (particella 291),
dell’alloggio del custode (particelle 288-289) e della costruzione
eretta sulla particella 290.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la convenuta.
Con sentenza in data 7-6-2006 la Corte di Appello di Napoli,
in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata,
rigettava la domanda proposta dal Buongiorno La Corte territoriale,
in particolare rilevava che dalle risultanze processuali era emerso
che dal 1930 il fondo era stato sempre funzionale all’esercizio
dell’attività di erogazione e distribuzione del gas; e che, allo stato,
pur essendo stato dimesso il gasometro, nell’immobile de quo erano
presenti dei macchinari per la riduzione e regolazione della
pressione, cui erano correlati dei generatori di vapore.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso
Buongiorno Salvatore, sulla base di due motivi.

la società convenuta tenuta alla restituzione delle zone di terreno

La Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col
Gas s.p.a.- Napoletana Gas ha resistito con controricorso,
proponendo alteresì ricorso incidentale condizionato, affidato a sei
motivi.

controricorso ed ha successivamente depositato una memoria ex art.
378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi
dell’art. 335 c.p.c.
2) Con il primo motivo il ricorrente principale, lamentando
l’erronea interpretazione della convenzione di cui all’art. 18 del
rogito Talamo e l’omessa e contraddittoria motivazione, deduce che
la Corte di Appello ha ignorato i passi della relazione di consulenza
tecnica d’ufficio e del verbale di ispezione giudiziale, da cui emerge
che le zone oggetto della cessione del 1930 da oltre venti-trenta anni
non sono utilizzate, con ciò configurandosi l’ipotesi prevista
nell’art. 18 del contratto in questione. Rileva, inoltre, che il giudice
del gravame, nell’interpretare la predetta clausola, ha violato la
regola dettata dall’art. 1362 c.c., che individua nel significato
letterale e logico delle espressioni utilizzate il principale ed unico
metodo interpretativo, qualora la sua chiarezza non faccia trapelare
dubbi. Sostiene che il tenore letterale della clausola in questione non

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Il ricorrente principale ha resistito al ricorso incidentale con

lascia adito a dubbi circa il fatto che, secondo la comune intenzione
delle parti, la restituzione avrebbe dovuto avvenire in caso di
semplice disuso del gasometro senza sua “sostituzione”, e cioè senza
che al suo posto venisse realizzato altro manufatto; cosa che nella

posto della palazzina sull’area di mq. 135 di cui al rogito Talamo è
stato realizzato altro apparecchio utilizzato per l’attività
imprenditoriale della Napoletanagas.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’erronea
applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. e la violazione dell’art. 115
c.p.c. Deduce che la Corte di Appello, nell’attribuire rilievo al
semplice intento manifestato dalla convenuta di potenziare le
strutture, e nel rilevare che l’art. 18 non fissava alcun termine di
decadenza, ha erroneamente interpretato la volontà delle parti, in
quanto la mancata individuazione di un termine stava a significare
che i contraenti avevano inteso connettere l’obbligo di restituzione
al semplice verificarsi della dismissione e contemporanea sua
mancata sostituzione. La Corte territoeiale, inoltre, ha violato l’art.
115 c.p.c., che impone al giudice di porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti, e non semplici intenti dalle
stesse formulati.
3) Il primo motivo, nella parte in cui denuncia la violazione
dell’art.

1362

c.c.,

è

inammissibile,

concludendosi

con

la

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specie non è avvenuta, in quanto né al posto del gasometro né al

formulazione di un quesito di diritto (“Incorre in violazione dell’art.
1362 c.c. la Corte di merito che interpreta il contratto senza dare
peculiare e decisivo rilievo al significato letterale e logico delle
espressioni usate dai contraenti”)

che, per la sua genericità, non

applicabile ratione temporis al ricorso in esame, proposto avverso
una sentenza di appello pubblicata dopo 1’1-3-2006 e prima del 4-72009.
E invero, ai sensi della menzionata disposizione di legge, il
quesito inerente ad una censura in diritto -dovendo assolvere alla
funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del
caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale- non
può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella
fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter
comprendere, dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene compiuto
dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso
non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del
motivo, ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla
fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura
così come illustrata nello svolgimento del motivo (v. Cass. 7-3-2012
n. 3530; Cass. 25-7-2008 n. 20454; Cass. 14-2-2008 n. 3519).

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appare rispondente ai requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c.,

Nella specie, il quesito di diritto posto è formulato in termini
generici e apodittici, non contenendo alcun concreto riferimento alla
vicenda in esame.
Se, dunque, su un piano teorico e astratto, il quesito formulato

il senso letterale delle parole costituisce lo strumento di
interpretazione prioritario e fondamentale per la ricostruzione della
comune volontà dei contraenti), è del pari evidente che tale risposta
sarebbe priva di decisività rispetto alle questioni concretamente
prospettate nel presente giudizio.
Nè varrebbe, in contrario, sostenere che l’anzidetto quesito
non sarebbe generico perché andrebbe letto e valutato alla luce del
motivo al quale accede. In conformità della giurisprudenza formatasi
in materia, infatti, deve escludersi la possibilità di desumere il
quesito dal contenuto del motivo (Cass. S.U. 16-11-2007 n. 23732) o
di integrarlo con quest’ultimo, in quanto ciò comporterebbe una
sostanziale abrogazione della norma di cui all’art. 366 bis c.p.c.
(Cass. S.U. 11-3-2008 n. 6420).
4) Per analoghe considerazioni deve essere dichiarata
l’inammissibilità del secondo motivo.
Anche in tal caso, i due quesiti di diritto posti ( a)”,.S’e viola la
norma di cui all’art. 1362 c. c. il giudice che interpreta il contratto
non attenendosi alla volontà espressa dai contraenti di connettere a

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meriterebbe senz’altro una risposta positiva (essendo innegabile che

determinati comportamenti, posti in essere da uno dei contraenti, un
determinato effetto giuridico”; b)”se viola la norma di cui all’art.
115 c.p.c. il giudice che decide la controversia non sulla base delle
prove acquisite al processo, bensì sulla base di semplici intenzioni

astrattezza della loro formulazione, del tutto avulsa da specifici
riferimenti alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, risultano
privi del carattere di decisività.
5) Appare invece meritevole di accoglimento il primo motivo
di ricorso, nella parte in cui denuncia vizi di motivazione.
La Corte di Appello, nell’interpretare la clausola di cui all’art.
18 del contratto di compravendita del 24-2-1930, ha ritenuto che la
stessa prevedeva la restituzione del fondo all’alienante al verificarsi
non solo della mancata utilizzazione del gasometro, ma anche della
mancata sostituzione dello stesso con altro apparecchio necessario
all’esercizio della sua industria, senza alcuna determinazione dei
tempi decorsi Liai quali dovesse ritenersi definitivamente cessata la
destinazione data di fatto al fondo, inequivocamente strumentale
all’attività di erogazione del gas esercita dall’acquirente.
Ciò posto, sulla scorta delle risultanze processuali, e in
particolare dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, il giudice del
gravame ha accertato che, a far data dal 1930, il fondo è stato sempre
funzionale all’esercizio dell’attività di erogazione e distribuzione del

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espresse da una delle parti in causa”), per la genericità ed

gas e che, allo stato, pur essendo stato dismesso da tempo il
gasometro, nell’immobile de (pio sono presenti macchinari per la
riduzione e regolazione della pressione, cui sono correlati dei
generatori di vapore. Ha aggiunto che la Napoletanagas, come

manifestato la chiara intenzione di potenziare quelle strutture al fine
di garantire l’erogazione all’intero quartiere vomerese; il che, a suo
giudizio, si ricollega alla prevista possibilità, per l’appellante, della
“sostituzione con altro apparecchio”, di cui all’art. 18, in relazione
alla quale non era fissato alcun termine. Di qui il convincimento
secondo cui la destinazione di fatto impressa al fondo dai contraenti
dal 1930 è tuttora esistente, non essendo subentrata la dedotta
dismissione e a nulla rilevando la inoperatività, anche se protrattasi
per lunghi anni, del gasometro, essendo comunque rimasta provata
l’utilizzazione di quell’area per l’esercizio dell’attività di
erogazione del gas.
Nel pervenire a tali conclusioni, peraltro, il giudice del
gravame ha omesso di esaminare i passi della relazione di consulenza
tecnica d’ufficio e del verbale di ispezione, trascritti a pag. 13-15
del ricorso, da cui emerge che tutte le apparecchiature e manufatti a
suo tempo realizzati dalla Napoletanagas sulle due zone di terreno ad
essa cedute dalla Panachia (vale a dire il gasometro costruito sulla
zona di mq.. 660 di cui alla lettera a dell’art. 3 e la palazzina eretta

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dichiarato dai suoi consulenti e ribadito nei suoi scritti difensivi, ha

sulla zona di mq. 135 di cui alla lettera b dello stesso articolo,
composta da un piano cantinato, da un piano terra e da un primo
piano), sono rimasti da tempo in totale disuso e si trovano
attualmente in uno stato di assoluto abbandono; laddove le

manufatto a forma triangolare edificato di recente sulla particella
190, che, secondo quanto accertato dal C.T.U., “è stato costruito
abusivamente ed è illecitamente posseduto”.
Tali emergenze processuali sono state ignorate dalla Corte di
Appello, la quale si è limitata a dare atto dell’esistenza di
apparecchiature tuttora funzionanti, senza verificare se l’area di
sedime su cui è sorto il nuovo fabbricato contenente le
apparecchiature attualmente in funzione sia effettivamente
ricompresa tra quelle oggetto dell’atto di vendita per notaio Talamo
del 24-2-1930, e se e quando la convenuta abbia acquisito il diritto
di edificare il nuovo manufatto su tale area.
Si tratta, all’evidenza, di circostanze astrattamente dirimenti ai
fini della decisione, trattandosi di stabilire se le zone di terreno
alienate alla Napoletanagas nel 1930 siano tuttora effettivamente
destinate all’esercizio dell’attività di erogazione del gas da parte di
tale società; sicchè il giudice del gravame non poteva esimersi da
una più approfondita disamina di tali questioni.

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apparecchiature attualmente esistenti e in funzione si trovano in altro

In relazione al motivo accolto, pertanto, s’impone la
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione
della Corte di Appello di Napoli, la quale provvederà anche sulle
spese del presente grado di giudizio.

sono inammissibili, riguardando vari profili di invalidità della
clausola contenuta nell’art.. 18 del rogito Talamo, che non sono state
esaminate dalla Corte di Appello, in quanto ritenuti assorbiti.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti,
nel giudizio di cassazione è inammissibile per carenza d’interesse il
ricorso incidentale condizionato, allorché esso proponga censure che
non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma
sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si è
pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che tali questioni
riprendono efficacia e vigore con la cassazione della sentenza di
merito e possono essere riproposte dinanzi al giudice di rinvio (tra le
tante v. Cass. 20-12-2012 n. 23548; Cass. 18-9-2007 n. 19366; Cass.
28-8-2004 n. 17201)
7) Il sesto motivo di ricorso incidentale, con il quale viene
denunciato il difetto di motivazione in ordine alle censure di
violazione dell’art. 2697 c.c. e di infondatezza della domanda per
carenza di prova, è inammissibile per carenza di interesse,
riguardando questioni che la sentenza impugnata ha risolto, sia pure

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6) I primi cinque motivi di ricorso incidentale condizionato

implicitamente, in senso favorevole alla convenuta, e in relazione
alle quali, pertanto, difetta il requisito della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo di ricorso

tale ricorso, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa in
relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente
grado di giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26-3-2013
Il Consigliere estensore

Il Presid
4.nt
24, ‘

principale limitatamente al vizio di motivazione, rigetta nel resto

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