Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13617 del 21/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 21/05/2019), n.13617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16751-2013 proposto da:

R.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati GIOVANNI

CALISI, ERSILIO GAVINO con studio in GENOVA VIA MARAGLIANO 10/6

(avviso postale ex art. 135) giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/2012 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 17/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato STIVALI per delega dell’Avvocato

MANZI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CALISI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.G.P. impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 1, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, per vizio di motivazione dell’atto e per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agente della riscossione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria che, in accoglimento del gravame, dichiarava la validità della iscrizione ipotecaria. Il contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi, e presentando memorie. Equitalia Nord S.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato con memorie. Questa Corte, all’udienza del 2 febbraio 2017, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, ritenendo necessario, ai fini della decisione, attendere l’esito del giudizio relativo alla querela di falso, proposta dal contribuente con riferimento alla firma apposta sull’avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento presupposta alla impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, e dell’art. 148 c.p.c., comma 1, nonchè omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. Proponendo denunzia ai sensi degli artt. 3 e 5 c.p.c., come richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1”.

Il ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata, atteso che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento, presupposto della iscrizione ipotecaria, sulla base della produzione in giudizio da parte dell’Agente della riscossione del solo estratto di ruolo e della fotocopia dell’avviso di ricevimento, senza la produzione della cartella di pagamento completa della relata di notifica, pur avendo specificamente contestato che la fotocopia dell’avviso di ricevimento si correlasse alla cartella di pagamento.

1.1. In disparte l’inammissibilità del motivo, per avere il ricorrente cumulativamente rappresentato il dedotto vizio, in maniera non puntuale e specifica, sotto le diverse angolazioni dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ossia come violazione di legge e contemporaneamente come vizio motivazionale (Cass. n. 19443 del 2011, Cass. n. 12248 del 2013, Cass. 9793 del 2013), la censura è infondata.

L’estratto di ruolo, esibito nel giudizio dall’Agente della riscossione, è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditore azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (Cass. n. 11141 del 2015 e n. 11142 del 2015). Precisamente il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 49) sicchè il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 (Cass. n. 24235 del 2015). Ne consegue che l’estratto di ruolo “costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato nella cartella esattoriale ivi indicata, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato” (Cass. n. 11141 e n. 11142 del 2015).

La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale, che viene notificata alla parte (Cass. n. 12888 del 2015, Cass. n. 24235 del 2015).

Premesso ciò, per indirizzo costante di questa Corte: “In tema di notifica della cartella esattoriale, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’Agente della riscossione produca copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 9246 del 2015; Cass. n. 24235 del 2015).

2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando “Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 1, art. 50, comma 1, e art. 77, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 62, comma 1”. Il ricorrente deduce l’errore dei giudici di appello che, disattendendo quanto argomentato dallo stesso, avrebbero statuito che l’iscrizione ipotecaria effettuata dall’Agente della riscossione sarebbe stata legittimamente adottata anche a prescindere dalla previa notifica della cartella di pagamento, sulla base di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49.

3. Con il terzo motivo, si censura la sentenza impugnata denunciando “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2808 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 15 e 77, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa o insufficiente motivazione su fatto decisivo per il giudizio. Denunzia ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4 e 5, in relazione all’art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992”.

Il ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla specifica eccezione formulata dallo stesso, in base alla quale, con il venire meno dell’avviso di accertamento per effetto della sentenza n. 143 del 2011 della Commissione Tributaria Regionale, era venuta meno anche l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento (mai notificata), e quindi l’iscrizione di ipoteca su di essa basata.

3. Per ragioni di priorità logica va esaminato il secondo motivo di ricorso.

Va premesso che l’omessa notifica di un atto presupposto, nella specie la cartella di pagamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato, nella specie la comunicazione di iscrizione ipotecaria (Cass. n. 8470 del 2018), che si fonda sul mancato pagamento della cartella. Il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicchè l’omessa notifica dell’atto presupposto pone la questione della validità dell’atto successivo che lo presupponga. Questa Corte, a SS.UU. con sentenza n. 16412 del 2007 ha statuito che:

“L’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto alla successiva azione dell’Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente quest’ultimo (non notificato) per contestarne radicalmente la pretesa tributaria.

Il contribuente ha eccepito nel corso del giudizio la nullità della notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) presupposta alla iscrizione ipotecaria, denunciando che la stessa non gli è stata mai notificata e proponendo querela di falso davanti al Tribunale di Genova (pag. 9 del ricorso) non avendo mai apposto la propria firma sull’avviso di ricevimento della raccomandata n. (OMISSIS), spedita il 21.7.2008.

All’udienza del 2.2.2017, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, atteso che questa Corte ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, attendere l’esito del giudizio proposto innanzi al Tribunale di Genova sulla querela di falso.

Orbene, la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Genova, con sentenza n. 9357/2017 pubblicata il 3.4.2017, ha dichiarato la falsità della sottoscrizione apposta il 26.7.2008 sotto la dicitura “firma del destinatario o persona autorizzata”, sull’avviso di ricevimento della raccomandata n. (OMISSIS) spedita dall’Ufficio di Roma in data 21.7.2008, per non essere la sottoscrizione stessa proveniente dal contribuente R.G.P.. La suindicata pronuncia è passata in giudicato, come da attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. della cancelleria del Tribunale di Genova del 2.8.2018.

A tale riguardo, va precisato che la Commissione Tributaria Regionale ha accertato che “dall’esame degli atti e dei documenti di causa risulta che la cartella esattoriale di cui si tratta risulta essere stata notificata al contribuente in data 26.7.2008 tramite consegna a mani proprie”.

In ragione di siffatti rilievi, si deve inferire che non vi è prova della notifica della cartella di pagamento presupposta alla iscrizione ipotecaria a mani proprie del contribuente. L’invalidità della notifica costituisce un vizio procedurale del procedimento di riscossione e, nello stesso tempo, l’insussistenza del presupposto per l’iscrizione ipotecaria, che è, quindi, nulla.

Dall’accoglimento del secondo motivo, consegue l’assorbimento del terzo.

4. In definitiva va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va accolto il ricorso originario proposto dal contribuente. Le spese di lite dei gradi di merito, tenuto conto dell’andamento della controversia, vanno interamente compensate tra le parti, mentre la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto dal contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2900,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA