Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13617 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. III, 19/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28271/2019 proposto da:

A.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

GOTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 453/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1 A.A., cittadino del Pakistan, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il ricorrente aveva dichiarato che lavorava presso un ufficio governativo nel suo paese di origine e che aveva denunciato un impiegato per aver timbrato il cartellino ed esser andato via dal posto di lavoro. In seguito a tale fatto gli fu offerta una somma di denaro per non divulgare l’accaduto, ma egli rifiutò. Successivamente, la persona denunciata e un amico lo minacciarono con un fucile, da cui parti un colpo che uccise l’amico (figlio di un politico locale). Fu accusato di tale omicidio e per tale ragione fuggì in Italia nel 2016.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento A.A. propose ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e art. 702 bis c.p.c., dinanzi il Tribunale di Triste, che, con ordinanza del 5 giugno 2017, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente non credibile, avendo dato una versione della storia inconsistente e contraddittoria, essendo precluso così il riconoscimento dello status di rifugiato;

b) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in quanto non era stata fornita alcuna prova circa la violenza generalizzata presente nel paese d’origine;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non sussistendo i presupposti per riconoscerla;

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Trieste con sentenza n. 453 del 2019 pubblicata il 25 giugno 2019.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da A.A. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Pakistan – omessa attività istruttoria in relazione all’art. 360, comma 1, punto 5) e omesso riconoscimento del principio di protezione sussidiaria. La Corte d’appello avrebbe dovuto svolgere “una attività istruttoria relativa alla situazione esistente proprio in quell’area geografica al fine di valutare o meno la sussistenza o meno delle condizioni fattuali per poter accedere alla protezione sussidiaria di cui D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”.

Il motivo è infondato. Il ricorrente deduce in maniera del tutto generica la violazione delle suddette norme di legge, lamentando inoltre una mancanza di attività istruttoria da parte della Corte d’appello che disattende il lavoro svolto dai giudici di merito. Infatti, i giudici hanno adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria, avendo acquisito fonti aggiornate circa la situazione presente nella zona specifica di provenienza del richiedente, il Punjab, da cui si evince una generale situazione di sicurezza della suddetta zona, contrassegnata anche da un progressivo miglioramento industriale e sociale, escludendo, motivatamente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c).

5.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione alla omessa motivazione per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari. Il ricorrente richiama fonti che descrivono una situazione di difficoltà in Pakistan, nonchè sottolinea l’ottenimento di un contratto a tempo indeterminato da parte del richiedente come magazziniere in Italia.

Il motivo è fondato.

Secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019); peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01);

Nel caso di specie, il giudice dell’appello ha omesso di effettuare il giudizio di comparazione. ed ha omesso la valutazione del Paese di appartenenza, sotto il profilo dei diritti umani, utilizzando per la suddetta comparazione Coi non aggiornate e insufficienti (cfr. pag. 6 sentenza impugnata).

6. Pertanto la Corte dichiara infondato il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

PQM

la Corte dichiara infondato il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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