Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13616 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. III, 19/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32130/2019 proposto da:

A.G., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE CORTE CASSAZIONE;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1068/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.G., cittadino della Nigeria, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente raccontò di aver partecipato nel 2014 ad alcune proteste nel proprio villaggio, (OMISSIS), con l’obiettivo di mutare il sovrano regnante per l’ottenimento di maggiori diritti civili. Durante tali fatti, il ricorrente afflisse sui muri dei manifesti di protesta ma il giorno successivo le Autorità locali intimarono la rimozione di tali manifesti e l’identificazione dei responsabili. Il richiedente venne identificato come pericoloso e fu ferito con un machete. Successivamente, per la paura e per l’esigenza di dover mantenere la propria famiglia, andò in Libia, dove però le condizioni instabili lo indussero a partire per l’Italia, dove giunse nel 2015.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento A.G. propose ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Brescia, che con ordinanza del 29 agosto 2017 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ritenne che mancavano i presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 1068/2019, pubblicata l’11 luglio 2019.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da A.G., con ricorso fondato su un tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene l’applicabilità del termine ex art. 327 c.p.c. e dunque del termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza d’appello ai fini dell’impugnazione in caso di mancata notifica della sentenza, ritenendo ammissibile il ricorso.

Il ricorso è tempestivo, rientrando nei 6 mesi dal deposito del provvedimento impugnato, ex art. 327 c.p.c..

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6,7,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, artt. 2, 3 CEDU, ex art. c.p.c., nn. 3 e 5, per aver la Corte di Brescia escluso la protezione sussidiaria nel silenzio assoluto della situazione generale della Nigeria e in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e per aver omesso di considerare la condizione di vulnerabilità personale che discende dalla situazione nel paese di provenienza e nei paesi di permanenza avuto riguardo anche alla situazione in Libia”.

Secondo il ricorrente la Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato non credibile il richiedente e non avrebbe nemmeno considerato la situazione oggettiva della Nigeria, così come emergente dal rapporto EASO del 2017.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 comma 2, avuto riguardo alle condizioni legittimanti il rilascio del permesso umanitario”. La Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda di protezione umanitaria e non avrebbe compiuto alcun accertamento in merito, facendo discendere il diniego di tale protezione dalla inattendibilità del dichiarante, venendo meno a un bilanciamento tra le condizioni di provenienza e l’inserimento raggiunto in Italia.

I motivi congiuntamente esaminati sono fondati per quanto di ragione. La motivazione della Corte territoriale è contraddittoria ai limiti dell’apparenza.

Infatti, la credibilità del richiedente non viene messa in dubbio nè dal Tribunale nè dalla Corte d’appello, ma poi si afferma in motivazione che il mancato riconoscimento delle protezioni richieste si basa invero sull’assenza dei presupposti per il loro riconoscimento. Ovvero, la Corte d’appello concorda con il giudice di prime cure nel ritenere che le ragioni che avrebbero spinto il ricorrente a lasciare il proprio paese d’origine, ragioni familiari e personali (nello specifico, la paura di essere ucciso per aver protestato contro il re), non rientrano tra quelle tutelabili con il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Non risulta, quindi, chiaro il percorso motivazionale della sentenza dove prima si afferma che il ricorrente è credibile, quindi si riconosce sia il narrato dei fatti (partecipazione alle proteste contro il re) sia la paura di rientrare nella sua patria per paura di essere ucciso (dando rilevanza al racconto dove affermava di essere stato picchiato, ferito con un machete e ricoverato in ospedale per mesi). Ma nella seconda parte della motivazione si ritiene che non abbia diritto nè allo status di rifugiato nè alla protezione sussidiaria.

In tema di protezione internazionale, la circostanza che il cittadino straniero, appartenente ad una minoranza etnica o politica, si astenga dalla partecipazione a manifestazioni o ad altre forme di manifestazioni di dissenso per timore di essere perseguitato o di essere arrestato, non esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, ma costituisce un elemento da valutare ai fini dell’accertamento dell’esistenza, nel paese di provenienza, di discriminazioni e di persecuzioni sulla base dell’etnia e dell’appartenenza politica.

Una volta accertata la sua appartenenza al partito (OMISSIS), la Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare se in Nigeria, per il solo fatto dell’appartenenza a tale partito il ricorrente fosse soggetto a persecuzione.

E’ l’appartenenza ad una minoranza a costituire il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato se nel paese di provenienza il cittadino straniero è perseguitato proprio in ragione di tale appartenenza. Il giudice del merito ha omesso tale indagine in relazione alla domanda principale relativa allo status di rifugiato ritenendo che non sussistesse alcun fumus persecutionis in quanto il ricorrente aveva dichiarato che i motivi dell’espatrio andavano ricondotte a ragioni personali. Sicchè non è corretto affermare che la persecuzione non sussiste sol perchè il ricorrente aveva cessato l’attivismo nel partito; la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare in concreto, sulla base di informazioni attuali e qualificate, se l’appartenenza al partito (OMISSIS) ed il dissenso con il Governo centrale, attraverso manifestazioni, volantinaggio ed altre forme di manifestazioni del pensiero, fossero oggetto di repressione da parte del Governo centrale. Alla luce di tali considerazioni il giudice del rinvio dovrà riesaminare anche il diritto del ricorrente ad ottenere la protezione umanitaria.

6. Pertanto la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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