Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13616 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 05/07/2016), n.13616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza rg 8186-2015 proposto da:

NUOVO MODULO SPA, in liquidazione in concordato preventivo, in

persona del liquidatore giudiziale, legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata presso la CORTE DI CASSAZIONE,

PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato VINCENZO

COPPOLA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA PASCOLI PREALPINI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, TELI FRANCESCO, elettivamente domiciliati

presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e

difesi dagli Avvocati MATTEO BARTESAGHI, PAOLO BARTESAGHI, giusta

procura in calce alla memoria difensiva;

– resistenti –

Sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, in

persona del Dott. ALBERTO CARDINO, che chiede alla Suprema Corte di

dichiarare la competenza del Tribunale di Bergamo, assumendo i

provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2;

avverso la sentenza n. 258/2015 del TRIBUNALE di BERGAMO del

17/12/2014, depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

– la società Nuovo Modulo s.p.a. convenne in giudizio T. F. in proprio e quale legale rappresentante della Azienda Agricola Pascoli Prealpini s.r.l., chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 190.271,29 ad essa asseritamente dovuta in ragione delle opere realizzate in esecuzione del contratto di appalto stipulato inter partes;

– i convenuti resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto;

eccepirono l’improcedibilità della domanda attorea per il mancato ricorso alla procedura arbitrale prevista da apposita clausola compromissoria inserita nel contratto; il T. disconobbe poi la firma apposta sul contratto; eccepì ancora che, in ogni caso, la clausola compromissoria non poteva operare perchè riguardava controversie (quelle riguardanti le modalità di esecuzione delle opere) estranee all’oggetto del giudizio;

– il Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 9.2.2015, negò la propria competenza, dichiarando che la cognizione della causa era devoluta agli arbitri;

– avverso tale sentenza ha proposto istanza di regolamento di competenza, ai sensi degli arti. 819-ter e 42 c.p.c., la Nuova Modulo s.p.a., sulla base di tre motivi;

– resistono con memoria ex art. 47 cod. proc. civ. l’Azienda Agricola Pascoli Prealpini s.r.l. e T.F.;

– il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza e la declaratoria della competenza del Tribunale di Bergamo;

– la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-ter c.p.c..;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la inoperatività della clausola arbitrale per omessa sottoscrizione da parte della Nuovo Modulo spa. e per il disconoscimento della sottoscrizione da parte di T.F.) risulta fondato, in quanto il Tribunale, prima di dare applicazione alla clausola compromissoria risultante dal contratto, avrebbe dovuto risolvere la questione pregiudiziale circa il consenso prestato dai convenuti al testo contrattuale, consenso negato dagli stessi col disconoscimento della firma di apposta da T.F. in proprio e quale legale rappresentante della società convenuta;

– secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, appartiene alla competenza del giudice statale, e non degli arbitri, la controversia nella quale la parte convenuta in giudizio per l’esecuzione di un contratto comprensivo di clausola compromissoria contesti di aver mai concluso il contratto e, nel contempo, invochi la competenza arbitrale, in quanto la devoluzione del giudizio agli arbitri postula che sia pacifica tra le parti la conclusione del contratto e l’esatta individuazione dei contraenti (Sez. 2, Sentenza n. 3274 del 19/05/1980, Rv. 407077);

– l’istanza di regolamento va pertanto accolta relativamente al primo motivo, spettando al Tribunale di Bergamo la competenza a decidere la questione pregiudiziale circa il consenso prestato dalle parti al contratto e alla relativa clausola compromissoria in esso contenuta;

– gli altri motivi rimangono assorbiti;

– va pertanto cassata la sentenza impugnata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Bergamo nei termini di cui sopra, con termine di riassunzione come in dispositivo;

– il Tribunale dichiarato competente provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie l’istanza, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo, dinanzi al quale dispone la riassunzione della causa nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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