Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13616 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. I, 04/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA REGINA

MARGHERITA 290, presso l’avvocato PONZANO CARLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PANTALEO GIUSEPPE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A. (C.F. (OMISSIS)), G.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 19, presso

l’avvocato GRIMALDI PAOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato GRECO

FRANCESCO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1393/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVAGO Salvatore;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PANTALEO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato GRECO GIANCARLO, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Marsala con sentenza del 25 luglio 2000, condanno’ il comune di Campobello di Mazara al risarcimento del danno liquidato nella misura di L. 49.172.000 per l’avvenuta occupazione espropriativa di un terreno di proprieta’ di A. e G. R. riportato nel locale catasto all’art. 1029, fg. (OMISSIS) onde realizzare una strada comunale; determino’ l’indennita’ dovuta ai proprietari per l’occupazione temporanea dell’immobile dal 18 maggio 1981 al 18 maggio 1986, in un importo pari agli interessi legali annui sulla somma in questione rivalutata annualmente.

In parziale accoglimento dell’impugnazione degli espropriati, la Corte di appello con sentenza del 29 dicembre 2004 ha elevato l’importo del risarcimento del danno ad Euro 56.377,39 e condannato l’amministrazione comunale al pagamento degli interessi legali sull’indennita’ di occupazione. Ha respinto l’eccezione formulata dal comune, di inammissibilita’ dell’appello per tardivita’ rilevando che nel caso il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. era stato interrotto per la prima volta dal periodo feriale dell’anno 2000, e successivamente da quello dell’anno 2001; per cui dovendosi calcolare due sospensioni la notifica dell’atto di appello in data 21 settembre 2001 doveva considerarsi tempestiva.

Per la cassazione della sentenza, il comune di Campobello ha proposto ricorso per un motivo; cui resistono i G. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso, il comune di Campobello, deducendo violazione dell’art. 327 c.p.c. censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato inammissibile l’appello dei G. pur proposto dopo la scadenza del termine annuale stabilito dalla norma processuale con l’aggiunta dei 46 giorni pari al periodo di sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1 (9 settembre 2001); e per avere sottoposto detto termine ad una seconda sospensione in contrasto con quanto affermato al riguardo dalla giurisprudenza di legittimita’;e proponendo una interpretazione di quest’ultima disposizione legislativa in contrasto con gli art. 3 e 24 Cost. in quanto determinerebbe una disparita’ di trattamento con quanti usufruiscono di una sola sospensione.

Il ricorso e’ infondato, in quanto non tiene conto:

a) del tenore letterale della L. n. 742 del 1969, art. 1 il quale dispone: “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e’ sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”: percio’ riferendosi non soltanto al primo anno,ma anche a quello successivo in cui il termine processuale sia ancora in corso nel periodo “1 agosto – 15 settembre”; b)della giurisprudenza di legittimita’ assolutamente consolidata nel tempo (cfr. Cass. 2823/1979; 6667/1981) nell’enunciare il principio per cui il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 327 c.p.c. per l’impugnazione di una decisione non notificata e’ soggetto, a norma della L. n. 742 del 1969, alla sospensione di diritto nel periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre, la quale puo’ operare due volte, nell’ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine annuale non sia decorso interamente al sopraggiungere del successivo periodo (Cass. 20817/2009; 1220/2003; 7278/2002); c) della finalita’ dell’istituto che e’ quella d’assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali (senza tuttavia ledere interessi “preminenti”, tuttavia osservando i limiti della gerarchia dei beni e valori giuridicamente tutelati); e di potenziare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost.). La quale dunque non ricorre una sola volta, ma tutte le volte che il decorso di un termine processuale dovrebbe svolgersi o completarsi nel periodo suddetto.

Pertanto siccome la decisione del Tribunale e’ stata depositata il 25 luglio 2000, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che essendo stato il termine annuale sospeso dal 1 agosto al 15 settembre di quell’anno, lo stesso non era ancora interamente decorso al 31 luglio 2001, avendo a tale data ancora i G. a disposizione il termine residuo di 39 giorni per proporre impugnazione; sicche’ incorrendo detto termine nuovamente nel periodo feriale (1 gosto – 15 settembre 2001), in cui i loro legali avevano diritto al periodo di riposto loro concesso dalla L. n. 742, lo stesso iniziava nuovamente a decorrere il 16 settembre 2001 ed e’ stato definitivamente interrotto dall’atto di impugnazione notificato il 21 settembre successivo all’amministrazione comunale (pag. 5).

Quest’ultima non ha considerato che la diversita’ di trattamento dedotta con riguardo agli artt. 3 e 24 Cost. si verificherebbe proprio se il decorso del termine in questione non fosse sospeso una seconda volta per il sopravvenire del nuovo periodo feriale: perche’ in tal caso gli espropriati e tutti i soggetti destinatari di una decisione pubblicata dopo il 15 giugno avrebbero a disposizione per impugnarla; un termine effettivo inferiore all’anno concesso dall’art. 327 c.p.c.: posto che in conseguenza della prima sospensione feriale, il decorso di questo termine si completerebbe sempre nel corso della 2A sospensione per il periodo di riposo cui hanno diritto i loro difensori. A differenza dei provvedimenti depositati prima di tale data i cui destinatari, possono usufruire dell’intero periodo di un anno effettivo per impugnarlo. Per cui la eccezione di illegittimita’ costituzionale avanzata dal comune va dichiarata manifestamente infondata.

Le spese del giudizio vanno gravate su detta amministrazione e si liquidano in favore dei G. come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il comune di Campobello di Mazara al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori, come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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