Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13615 del 21/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 21/05/2019), n.13615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17216-2014 proposto da:

COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE TIENGO;

– ricorrente –

contro

ZARPELLON SPA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANPIETRO CONTARIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 316/2014 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 17/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA D’OVIDIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza la società Zarpellon s.p.a. impugnava l’avviso di accertamento n. 16649/2010, con il quale il Comune di Romano D’Ezzelino contestava, ai fini ICI per l’anno 2005, la natura fabbricabile di due terreni, rispettivamente individuati al fg. (OMISSIS), part.lle (OMISSIS), per complessivi mq. 10.240, nonchè al fg. (OMISSIS), part.lla (OMISSIS) per mq. 3.751.

Per quel che ancora rileva in questa sede, la ricorrente deduceva tra l’altro la non qualificabilità delle aree oggetto di accertamento come fabbricabili, in parte perchè destinate a servizi e, quindi, inedificabili, ed in parte perchè costituenti pertinenze di fabbricati; eccepiva altresì l’erronea determinazione della base imponibile assoggettabile ad ICI; richiedeva, infine l’annullamento delle sanzioni e degli interessi per obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992.

Il Comune si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma integrale dell’avviso di accertamento.

2. Con sentenza n. 17/9/12, la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza accoglieva parzialmente il ricorso, statuendo in particolare, quanto all’area di mq 10.240, che la stessa dovesse effettivamente ritenersi fabbricabile ma che doveva essere ridotto il valore al metro quadro dagli accertati Euro 103,00 ad Euro 87,00; per l’arca di mq. 3.751, invece, annullava l’avviso di accertamento ritenendo non esattamente individuato l’oggetto dell’imposizione.

3. Avverso tale pronuncia proponevano appello sia il contribuente che, con appello incidentale, il Comune di Romano D’Ezzelino, ciascuno in relazione ai capi di rispettiva soccombenza.

4. Con sentenza n. 316/19/14, depositata il 17/2/2014, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre respingeva l’appello incidentale e, in accoglimento dell’appello principale, annullava integralmente l’avviso di accertamento impugnato.

5. Avverso tale sentenza il Comune di Romano D’Ezzelino ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, integrato con successiva memoria.

Resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la “violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 504/92, art. 1, art. 2, lett. b), e art. 5 comma 5, e del D.L. 223/226, art. 36 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Manifesta contrarietà della sentenza al consolidato orientamento giurisprudenziale di codesta ecc.ma Corte”.

Il ricorrente si duole che il giudice del gravame, dopo aver riconosciuto la riconducibilità “astratta” alla nozione di “area fabbricabile” del compendio di proprietà della società Zarpellon, con riferimento all’area di mq 10.240, ne ha poi escluso in concreto la vocazione edilizia argomentando in relazione alle vicende successive all’approvazione, nel 2003, del piano integrato, poichè, “…essendo trascorso un decennio… sul piano, fattuale quel Piano integrato non ha fatto alcun passo avanti, tant’è che nessuna delle parti ha fornito elementi per ritenere prossima la stipula della convenzione, anzi l’appellante ha affermato che il Piano del 2003 sarebbe “inattuabile”. Quindi, poichè non può parlarsi allo stato attuale di una possibile attuazione di quel piano, è illogico affermare con riferimento all’anno 2005, del quale si discute, che il terreno in contestazione avesse realisticamente in quel periodo natura edificabile”.

Tali conclusioni, ad avviso del ricorrente, si porrebbero in contrasto con la normativa in materia di Ici e con la giurisprudenza di questa Corte, che, nell’interpretare il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, collega la qualifica di arca edificabile al semplice inserimento dell’area nel piano regolatore generale, indipendentemente dall’esistenza di piani particolareggiati o attuativi, delineando una nozione di area ispirata alla mera potenzialità edificatoria. Inoltre, la valutazione di “edificabilità” deve essere svolta nella prospettiva dell’anno di riferimento dell’imposta (nella specie il 2005), e non degli anni successivi, anche a mente della previsione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, con specifico riferimento alla particella n. 267 (foglio 16), la “violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4. (In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4). Nullità della sentenza per mancanza della motivazione”.

Sostiene in proposito il Comune ricorrente che la CTR, nel ritenere che non sarebbe stata individuata l’area cui si riferisce l’avviso di accertamento, non avrebbe considerato le argomentazione dell’appellante, che sosteneva la perdita della natura pertinenziale di tale area, la cui esatta individuazione non era stata contestata neppure dalla contribuente, laddove la questione dibattuta era invece la rilevanza o meno della esistenza di fabbricati “E9” sulla particella in questione a seguito dell’approvazione del piano integrato, nonchè sulla rilevanza della natura pertinenziale delle aree oggetto di accertamento rispetto ai predetti fabbricati.

3. Con memoria successiva al deposito del presente ricorso, il Comune ricorrente ha depositato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1489/06/14, depositata il 30/9/2014, divenuta irrevocabile in data 30/3/2015 (successivamente al deposito della sentenza impugnata in questa sede ed alla notifica del presente ricorso), intervenuta tra le medesime parti ed avente ad oggetto l’accertamento ICI per gli stessi immobili con riferimento all’anno 2006, ed ha eccepito la preclusione derivante dal giudicato esterno costituito da detta pronuncia.

4. Preliminare all’esame dei motivi di ricorso, dunque, è la valutazione della eventuale efficacia di tale giudicato nel presente giudizio.

Va osservato che la citata sentenza della CTR del Veneto n. 1489/06/14, pronunciandosi in relazione alle stesse aree di cui si discorre in questa sede (rispettivamente di mq 10.240 e di mq 3.751), ha statuito la natura edificabile delle stesse con riferimento all’imposizione ICI per l’anno 2006, precisando che “anche l’area di mq. 3.751 insistente al fg. (OMISSIS) part. (OMISSIS) debba essere assoggettata ad Ici, prevedendo il piano integrato approvato da Comune di Regione una capacità edificatoria a destinazione produttiva e direzionale significativamente superiore a quella già esistente, con conseguente perdita della reclamata funzione pertinenziale e con attribuzione per il fondo di valentia di area edificabile, con conseguente consistente aumento di valore di mercato”. Tale decisione è stata emessa a risoluzione di questioni sollevate dalle parti perfettamente sovrapponibili a quelle proposte nel presente giudizio e anch’essa ha statuito in parziale riforma della sentenza di primo grado, che anche in quella controversia aveva ritenuto, esattamente come la sentenza emessa in prime cure nel presente giudizio, la natura di area edificabile ai fini ICI solo con riferimento alla porzione di mq. 10.240, ma non anche a quella di mq 3.751, ritenendo anche in quel caso non individuato l’oggetto dell’imposizione.

La medesima sentenza n. 1489/06/14, la CTR ha ritenuto, inoltre, corretta, congrua e condivisibile la valutazione venale dell’area effettuata dai primi giudici riducendo l’accertamento da Euro 103,00 ad Euro. 87,00 al mq. con riferimento al terreno di mq 10.240, ed ha stabilito che tale valore dovesse essere attribuito anche alla porzione più piccola, ossia quella di mq. 3.751.

Orbene, così verificata la identità di parti, di oggetto e di questioni sollevate nel presente giudizio ed in quello su cui si è formato il giudicato esterno, pur essendo i due giudizi riferiti a diverse annualità d’imposta, deve affermarsi che il giudicato formatosi nel giudizio riferito all’annualità ICI del 2006 riverbera i propri effetti nel presente giudizio, nel quale tuttavia fa stato per quanto riguarda la natura edificabile dei terreni oggetto di accertamento, ma non anche in relazione al valore venale accertato dalla CTR del Veneto con la sentenza n. 1489/06/14.

Deve infatti trovare applicazione il principio, già affermato da questa Corte ed al quale il collegio intende dare continuità, a mente del quale, in tema di ICI, la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili (come, ad esempio, il valore immobiliare D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5, che, per sua natura, con riferimento ai diversi periodi di imposta, è destinato a modificarsi nel tempo: cfr. Cass. sez. 5, 19/01/2018, n. 1300, Rv. 646807 – 01).

Invero, la edificabilità di un terreno costituisce una qualificazione giuridica preliminare all’applicazione della disciplina dell’ICI, ossia un elemento costitutivo della fattispecie impositiva, che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assume carattere durevole nel tempo.

Nel caso in esame, inoltre, è incontroverso tra le parti che la situazione di fatto e di diritto dei terreni di cui si discorre non è mutata dal 2005 al 2006, essendo rimasta invariata la situazione urbanistica sin dall’anno 2003 e quantomeno fino al 2012, come emerge anche dalla motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui precisa che “…l’appellante società fa la lunga cronistoria degli eventi successivi all’approvazione del piano integrato (OMISSIS), che dopo l’approvazione da parte degli organi comunali, nel 2003 subiva uno stallo che tuttora continua dopo 10 anni, con diffide da parte della società, approvazione da parte della Giunta Comunale dello schema di convenzione urbanistica in data 13/06/2004 (giorno delle elezioni comunali, successivo mutamento della maggioranza consiliare (che era la precedente minoranza), annullamento da parte della Giunta Comunale in data 14/9//2004 della precedente deliberazione di Giunta del 13 giugno, nuove diffide da parte della società, per arrivare al 2012 nel quale la Giunta regionale del Veneto avrebbe approvato un nuovo piano di assetto del territorio che. A dire della società, non renderebbe più attuabile il piano integrato del 2003”.

5. Il giudicato intervenuto con riferimento all’anno 2006, dunque, fa stato nel presente giudizio (relativo all’anno 2005) per quanto riguarda la natura edificabile, ai fini ICI, dei terreni di cui è controversia, essendo irrilevante che la sentenza che ha accertato tale qualificazione riguardasse un anno precedente o un anno successivo a quello a cui si riferisce la pretesa (per un caso analogo, cfr. Cass., sez. 6-5, 1/6/2015, n. 11365, Rv. 635482 – 01, in motivazione).

In virtù dell’accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno, il ricorso deve essere accolto, restando assorbiti entrambi i motivi proposti (riferiti, rispettivamente, sia pure per diversi profili di censura, alla natura edificabile sia dell’area di mq 10.240 che di quella di mq 3.751).

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata e, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in ordine al valore venale dei terreni oggetto di causa, trattandosi di questione non coperta dal giudicato in quanto suscettibile di oscillazioni in riferimento ai diversi periodi di imposta, la causa deve essere rinviata dinanzi alla CTR di Venezia, in diversa composizione per effettuare tale valutazione tenendo conto della natura edificatoria delle aree in questione; la stessa CTR provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, dinanzi alla CTR del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

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