Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13615 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. I, 04/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5067/2005 proposto da:

COMUNE DI PARMA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso

l’avvocato ROSSI Adriano, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE E PER ESSO ANAS S.P.A., PLACE PLACE

MOULIN S.P.A., P.L., M.A., M.

L., M.M.;

– intimati –

sul ricorso 6436-2005 proposto da:

P.L. (C.F. (OMISSIS)), M.A. (C.F.

(OMISSIS)), M.L. (C.F. (OMISSIS)),

M.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso GREZ GIAN MARCO,

rappresentati e difesi dall’avvocato DALLARI MARZIO, giusta procura

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

ITALSTRADE S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), già PLACE MOULIN S.P.A., in

persona del Consigliere Delegato pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 35, presso l’avvocato BIAGETTI

VITTORIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

COMUNE; DI PARMA, ANAS S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 7663/2005 proposto da:

ITALSTRADE S.P.A., già PLACE MOULIN S.P.A., in persona del

Consigliere Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA A. BERTOLONI 35, presso l’avvocato BIAGETTI VITTORIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio CARLO

ANTONIO TROJANI di ROMA – Rep. n. 64794 dell’11.3.05;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.L., M.A., M.L.,

M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, L.RE FLAMINIO

46, presso GREZ GIAN MARCO, rappresentati e difesi dall’avvocato

DALLARI MARZIO, giusta procura in calce al controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

COMUNE DI PARMA, ANAS S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 9422/2005 proposto da:

ANAS S.P.A., già ANAS Ente Nazionale per le Strade, in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.L., M.A., M.L.,

M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, L.RE FLAMINIO

46, presso GREZ GIAN MARCO, rappresentati e difesi dall’avvocato

DALLARI MARZIO, giusta procura in calce al controricorso al ricorso

incidentale;

ITALSTRADE S.P.A., già PLACE MOULIN S.P.A., in persona del

Consigliere Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA A. BERTOLONI 35, presso l’avvocato BIAGETTI VITTORIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso al

ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

COMUNE DI PARMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 698/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito l’Avvocato DALLARI che ha chiesto il rigetto dei ricorsi,

accoglimento del proprio ricorso;

udito l’Avvocato BIAGETTI che ha chiesto il rigetto dei ricorsi,

accoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e di quello P. e ANAS, assorbito il ricorso ANAS.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bologna con sentenza dell’8 ottobre 2000 condannò l’ANAS per l’occupazione espropriativa di un terreno di proprietà di P.L., nonchè di M.A., L. e M. per la realizzazione di un tratto della tangenziale Nord di (OMISSIS), nonchè l’impresa Piace Moulin delegata al compimento delle espropriazioni e dei lavori, liquidandolo nella misura di L. 1.266.598.090. Rigettò analoghe richieste dei proprietari nei confronti del comune di Parma.

In parziale accoglimento delle impugnazioni delle parti, la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 29 aprile 2004 ha respinto la domanda dei proprietari nei confronti della Piace Moulin ed ha ridotto la somma loro dovuta all’importo di L. 791.767.052, revocando la condanna dell’ANAS al pagamento dell’indennità di occupazione temporanea dell’immobile. Ha condannato il comune di Parma a rivalere quest’ultimo ente delle somme dovute corrispondere ai proprietari, ritenendo che lo stesso si era assunto il relativo onere in forza di convenzione, e che non aveva curato il compimento del procedimento di espropriazione anche con riferimento all’acquisizione del decreto ablativo; e confermato,infine la natura edificatoria del terreno,in conseguenza degli accertamenti eseguiti al riguardo dal c.t..

Per la cassazione della sentenza il comune di Parma ha proposto ricorso per due motivi; cui hanno resistito le altre parti con controricorso formulando a loro volta ricorso incidentale:

l’Italstrade (subentrata all’impresa Piace Moulin) per un motivo,illustrato da memoria, l’ANAS per due ed i P.- M. per 6 motivi, cui è seguita memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., perchè proposti contro la medesima sentenza.

Il Collegio deve,poi dichiarare inammissibile quello incidentale dell’ANAS perchè notificato alle controparti il 9 aprile 2005,dopo la scadenza del termine di cui agli artt. 369 e 370 cod. proc. civ., spirato il 5 aprile 2005,per avere il comune di Parma notificato alle controparti il ricorso (principale) il 24 febbraio 2005.

Il P. ed i M., con il terzo motivo del loro ricorso incidentale, da esaminare con precedenza per evidenti ragioni di logica giuridica deducendo violazione dell’art. 2043 cod. civ., si dolgono del rigetto della loro domanda di risarcimento del danno nei confronti della s.p.a. Piace Moulin (ora Italstrade) che invece era responsabile unitamente all’ANAS della illegittima ablazione per essere stata delegata al compimento non solo dell’opera,ma anche della procedura espropriativa; e tuttavia non si era attivata,nè aveva richiesto il decreto di esproprio.

La censura è fondata.

Tutte le parti hanno riferito che nel caso alla soc. Piace Moulin era stato affidato dall’ANAS con un contratto di diritto privato, la costruzione dell’opera stradale; d in aggiunta mediante delibera ministeriale del 28 novembre 1980 “l’incarico di provvedere a svolgere per l’Anas tutte le procedure tecniche…. per il perfezionamento delle espropriazioni”: mandato che conseguentemente non può essere confuso con l’attribuzione di “funzioni” tra enti pubblici e come in ogni altra fattispecie di appalto, doveva essere svolto in nome e per conto della stazione appaltante.

Pertanto doveva trovare applicazione l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, resa anche a sezioni unite, la quale ha ripetutamente affermato che qualora l’amministrazione espropriante avvalendosi dello schema introdotto della L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60, per l’edilizia economica e sociale, affidi ad altro soggetto, (anche mediante appalto o concessione), la realizzazione di un’opera pubblica, e gli deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria (e non anche tutti i poteri suoi propri,di soggetto espropriante,come è peculiare della concessione ed. traslativa), da compiere “in nome e per conto” del delegante, l’illecito in cui consiste l’occupazione appropriativa, comportante la perdita della proprietà del privato privato, è ascrivibile anzitutto al soggetto che ne sia stato autore materiale (artt. 40 e 41 cod. pen.), pur senza essere munito di un titolo che l’autorizzasse; per cui anche in tal caso a nulla rilevano le inadempienze dell’ente delegante nell’esercizio dei poteri conservati per lo svolgimento della procedura ablatoria, nonchè la loro efficienza causale in merito al mancato conseguimento del decreto di esproprio: essendo decisiva per configurarne comunque la responsabilità nei confronti del proprietario, la definitiva sottrazione illecita del suo bene,nel caso eseguita dalla società appaltatrice. Sulla quale gravava conclusivamente l’onere di armonizzare attività materiale e attività amministrativa, facendo sì che il decreto di espropriazione intervenisse tempestivamente e che quindi la fattispecie si mantenesse entro la sua fisiologica cornice di legittimità: altrimenti detta attività degrada in illecito, come sì è verificato nella fattispecie, di cui il soggetto, delegato anche alla cura dell’espropriazione, non può non rispondere per il suo colpevole comportamento omissivo (Cass. sez. un. 10922/1995; 11177/1995 e da ultimo: 24397/2007).

Ma la giurisprudenza di legittimità ha rilevato altresì che in questa ipotesi può sussistere una corresponsabilità solidale dell’Ente delegante, il quale con il conferimento del mandato non si spoglia delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura espropriativa secondo i suoi parametri soprattutto temporali; e conserva quindi l’obbligo di sorvegliarne il corretto svolgimento, anche perchè questa si svolge non solo in nome e per conto di detta amministrazione, ma altresì d’intesa con essa.

Sicchè quest’ultima conserva un potere di controllo o di stimolo dei comportamenti del delegato – si tratti di un ente, di una cooperativa, o di un’impresa – il cui mancato o insufficiente esercizio, nel caso accertato in capo all’espropriante ANAS da entrambi i giudici di merito, obbliga anche il delegante, in presenza di tutti i presupposti, al relativo risarcimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 cod. civ. (Cass. 14959/2007; 23279/2006; 18237/2002; 9812/2001).

Le suesposte considerazioni comportano anche l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale del comune che, deducendo violazione degli artt. 1362 e 1372 cod. civ., L. n. 2359 del 1865, art. 31, e segg., nonchè L. n. 865 del 1971, art. 9, segg., censura la sentenza impugnata per averlo condannato a rivalere l’ANAS della somma, dovuta agli espropriati sul presupposto che fosse stato delegato al compimento delle procedura espropriativa; laddove esso ente si era limitato a stipulare con l’ANAS una convenzione con cui si assumeva soltanto il pagamento delle indennità di espropriazione da quest’ultima dovuta,al momento del suo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti senza avere partecipato ad alcun atto del procedimento nè all’esecuzione dell’opera stradale.

E’ note,infatti, che le domande dell’espropriato rivolte a conseguire gli indennizzi dovuti ex art. 42 Cost., per l’occupazione e/o l’espropriazione illegittima di un immobile di sua proprietà, possono proporsi nei confronti del solo espropriante; ed in caso di cooperazione di più enti nello svolgimento del procedimento espropriativo e/o nella realizzazione dell’opera pubblica anche nei confronti di quelli che hanno arrecato un contributo causale nell’illegittima ablazione del bene, concorrendo nella produzione del danno ingiusto.

Per cui in ottemperanza a questi principi il Tribunale di Bologna con sentenza dell’8 ottobre 2000 aveva condannato al risarcimento del danno per l’avvenuta occupazione espropriativa dell’immobile P.- M., sia l’espropriante ANAS, che l’impresa Piace Moulin delegata all’esecuzione dell’opera nonchè al compimento della procedura espropriativa, respingendo invece le richieste dei proprietari nei confronti del comune di Parma. Riferisce la sentenza di appello che quest’ultima statuizione non è stata impugnata da alcuna delle parti,perciò divenendo definitiva; e che invece tanto l’ANAS quanto la Piace Moulin hanno impugnato il rigetto da parte dei primi giudici della loro domanda di rivalsa nei confronti dell’amministrazione comunale fondata su di una convenzione stipulata tra l’Azienda ed il comune in data 8 marzo 1980, interamente trascritta nel ricorso di detto ente, con cui quest’ultimo si impegnava a pagare all’ente espropriante “tutte le indennità per la espropriazione dei terreni e dei fabbricati occorrenti per la realizzazione dei lavori di costruzione per la tangenziale (OMISSIS)…”.

Si trattava, all’evidenza di richieste non correlate al fatto illecito occupazione acquisitiva ed alle obbligazioni risarcitorie nei confronti dei proprietari, gravanti sull’espropriante nonchè sugli enti che avevano cooperato al procedimento nei termini di cui si è detto, ma di domande diverse fondate da detti enti sulle obbligazioni che il comune avrebbe assunto nei confronti dell’ANAS per effetto della menzionata convenzione; e con le quali dunque costoro ne facevano valere la responsabilità contrattuale.

Per cui la Corte di appello,in applicazione del principio tantum devolutum, quantum appellatum di cui all’art. 342 cod. proc. civ., doveva anzitutto individuare il contenuto delle obbligazioni assunte dall’ente territoriale, stabilendo in particolare se esse riguardavano l’indennità di espropriazione in senso stretto, conseguente all’adozione del decreto ablativo e soggetta al deposito presso la Cassa depositati e prestiti, ovvero ogni altro indennizzo e/o risarcimento comunque collegato al trasferimento coattivo dei terreni necessari alla costruzione dell’opera; quindi i soggetti che in forza della convenzione avevano titolo a pretendere l’adempimento di siffatta obbligazione; ed infine se se ne erano verificati i presupposti indicati dalla convenzione che ne costituiva la sola fonte genetica, e se dunque il comune era incorso nell’inadempimento addebitatogli dalle controparti.

La sentenza impugnata invece ha confuso tale obbligazione contrattuale con quelle poste dalla legge a carico dei soggetti che hanno cooperato nello svolgimento di una procedura ablativa illegittima, nei confronti del proprietario del suolo; ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte sulla responsabilità primaria del delegato in ordine alla conseguente obbligazione indennitaria/risarcitoria senza avvedersi che anche per il punto 2 della convenzione “le procedure di occupazione d’urgenza e di espropriazione definitiva” dovevano essere promosse dall’ANAS;e confondendo altresì la delega al loro espletamento (che è atto dell’amministrazione delegante) con l’assunzione volontaria da parte del comune del pagamento delle relative indennità. Ed infine da tale asserita corresponsabilità del comune nel fatto illecito compiuto in danno dei proprietari, ha ricavato automaticamente quella nei confronti dell’Anas che lo stesso ente richiedente aveva invece fondato su di un titolo del tutto autonomo e diverso. Sicchè alla relativa disamina dovrà provvedere il giudice di rinvio.

Il comune di Parma e la soc. Italstrade con il ricorso incidentale condizionato,deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, si dolgono che la sentenza impugnata abbia attribuito al terreno espropriato suscettività edificatoria, pur accertando che dallo strumento urbanistico del comune era destinato a viabilità; e che vi era stato realizzato un distributore di carburante, proprio a riprova della sua destinazione soltanto pubblicistica. Lamentano che siffatto principio sia stato violato recependo acriticamente le risultanze della consulenza tecnica che aveva invocato imprecisati elementi attestanti l’edificabilità di fatto dell’immobile; ed osservano che l’area non poteva avere neppure una edificabilità ridotta,nè tanto meno dimostrata dalla possibile destinazione a consentire la realizzazione di manufatti necessari per la viabilità, quale appunto un distributore di carburanti, posto che la norma disapplicata ha posto una rigida bipartizione dei suoli in agricoli ed edificabili che non ammette soluzioni intermedie.

Anche questi motivi sono fondati.

Giova anzitutto ricordare che la ricognizione legale dei terreni per accertarne la destinazione doveva essere compiuta – come ha fatto la Corte di appello – all’epoca dell’irreversibile trasformazione del terreno P.- M., seguita alla scadenza del periodo di occupazione temporanea (anni 80) secondo i criteri della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis: non avendo la Regione Emilia prima della modifica dell’art. 117 Cost., avvenuta con L. n. 3 del 2001, alcuna competenza in materia di espropriazione per p.u.; e tanto meno a dettare nella materia norme in contrasto con quella appena menzionata, più volte definita dalla Consulta di riforma economico- sociale.

Conseguentemente non può trovare applicazione la L.R. Emilia n. 37 del 2001 invocata dagli espropriati con le successive modifiche (apportate dalla L. n. 10 del 2003 e L. n. 6 del 2004), anche perchè l’art. 1 dispone che “La presente legge persegue l’obiettivo di armonizzare la disciplina prevista dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) con la legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo 5^ della parte 2^ della Costituzione”. Ed il successivo art. 2, aggiunge che “Per quanto non disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. n. 327 del 2001, secondo quanto specificato dall’articolo 33 della presente legge”. Il quale come è noto per effetto della normativa contenuta nell’art. 57 è applicabile ai progetti per i quali, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, successivi alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento legislativo (30 giugno 2003); mentre per quelli antecedenti,quale è l’espropriazione in esame, “continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data”.

A questi principi si è attenuta la sentenza impugnata,la quale, tuttavia, malgrado tutte le parti abbiano dato atto che il terreno espropriato era ubicato in zona destinata dal P.R.G. dal comune di Parma a “viabilità” gli ha attribuito egualmente destinazione edificabile perchè il c.t.u. “aveva chiaramente evidenziato che l’area era edificabile sia pure in misura modesta, secondo le norme del p.r.g. vigente”; ed ha rinviato a tal fine alle considerazioni della relazione di consulenza al riguardo.

Per cui è incorsa,anzitutto, nel vizio di omessa motivazione, denunciato dai ricorrenti, il quale ricorre non solo quando il giudice abbia completamente omesso di esaminare una questione proposta, ma anche quando sia reso impossibile il controllo del criterio logico in base al quale egli ha affermato il proprio convincimento; e, perciò, sussiste quando detto giudice si sia limitato ad affermazioni apodittiche non corredate dall’indicazione degli elementi a sostegno della decisione.

A questa situazione è, peraltro, equiparabile quella in cui la sentenza argomenta sulla base di elementi di prova menzionati in modo tale da presupporre che essi siano già conosciuti, perchè li fa oggetto di mero richiamo, invece che di una descrizione sufficiente a dar conto della loro rilevanza: posto che anche in tal caso non è ricostruibile l’iter logico attraverso cui si è formato il convincimento del giudice e non è quindi esercitabile il controllo della sufficienza e coerenza delle ragioni che lo sorreggono.

Ma la Corte di appello non ha tenuto in alcun conto la giurisprudenza di legittimità inerente alla ricognizione legale dei terreni secondo la normativa introdotta dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis (che nessuna delle parti ha dubitato applicarsi all’occupazione espropriativa), la quale: 1) ha introdotto una rigida dicotomia, che non lascia spazi per un “tertium genus”, tra “aree edificabili” ed “aree agricole” cui ha equiparato quelle “non classificabili come edificabili”, associandola ad una verifica oggettiva e non legata a valutazioni opinabili, che può esser data solo dalla classificazione urbanistica dell’area in considerazione; 2) ha qualificato edificabile un’area solo se, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento della vicenda ablativa, intesa come appena spiegato, dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale; 3) più non consente di far riferimento ad una pretesa edificabilità di fatto divergente dalla previsione degli strumenti urbanistici o da vincoli imposti dalla legge, in quanto ha inteso richiedere che l’edificabilità di fatto si armonizzi con quella legale, onde il carattere edificatorio del fondo espropriato deve essere escluso, senza che le eventuali possibilità “effettive” di edificazione, o, comunque, di sfruttamento economico del fondo in via alternativa, vengano minimamente in considerazione quante volte non sussistano le possibilità legali di edificazione; 4) ha ritenuto che non può essere classificata come “edificabile” un’area allorquando per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona in cui è ubicata risulta concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature sportive ecc.), che non ne tollera la realizzazione ad iniziativa privata neppure attraverso strumenti di convenzionamento (Cass. 21396/2009; 21095/2009; 24585/2006; 2812/2006; 11322/2005).

Con particolare riguardo alla qualificazione di suoli destinati alla realizzazione di opere di viabilità previste dal piano regolatore, ha poi rilevato che l’indicazione delle opere necessarie (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 1, comma 2, n. 1), comporta una situazione di inedificabilità delle parti del territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio a meno che non si tratti di destinazione assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone (L. n. 1150 del 1942, art. 13), come tali riconducibili a vincolo imposto a titolo particolare, a carattere espropriativo (Cass. 19924/2007; 13199/2006;

24837/2005; 3386/2004; 296/2002); laddove in ogni altro caso, la classificazione “a viabilità” apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia, con la conseguenza che le aree interessate devono essere qualificate come non edificabili.

Anche a tali accertamenti dovrà provvedere il giudice di rinvio: con conseguente assorbimento dei primi due motivi del ricorso dei proprietari, rivolti a contestare i criteri con cui è stato determinato il valore del terreno espropriato anche con riferimento alla porzione residua ed asseritamente non più utilizzabile.

Con il quarto e quinto motivo costoro si dolgono che sia stata dichiarata l’incompetenza del Tribunale a provvedere sulla stima dell’indennità di occupazione senza considerare che la richiesta era stata proposta già in primo grado; e che su di essa aveva comunque competenza a provvedere l’adita Corte di appello in unico grado. Le doglianze sono fondate.

Dalla sentenza del Tribunale risulta che il primo giudice (qui non importa se incorrendo o meno in ultrapetizione) determinò anche l’indennità dovuta al P. ed ai M. per l’occupazione temporanea del fondo fino all’epoca in cui ne ritenne avvenuta l’irreversibile trasformazione; e che questa statuizione venne impugnata sia dall’ANAS che dalla soc. Piace Moulin (pag. 12 sent.);

mentre i proprietari nella comparsa di costituzione in appello chiesero la conferma della sentenza impugnata, perciò pur nella parte in cui il Tribunale aveva liquidato la relativa indennità:

reiterando la domanda nelle conclusioni trascritte nella parte iniziale della decisione, con le quali ne chiesero la liquidazione in misura pari agli interessi legali dalla data di inizio dell’occupazione.

Pertanto, a fronte di tale espressa richiesta, a nulla più rilevava stabilire se la stessa fosse stata avanzata nella citazione introduttiva del giudizio; e se la Corte di appello dovesse provvedere quale giudice di secondo grado sull’impugnazione proposta da detti appellanti su tale profilo: essendo decisiva esclusivamente la circostanza che i proprietari avessero espressamente richiesto alla Corte territoriale di procedere alla stima dell’indennità di occupazione temporanea e che la competenza a liquidarla appartenesse della L. n. 865 del 1971, ex art. 20, proprio alla Corte adita, seppure in unico grado. La quale dunque doveva provvedere in tale qualità sulla richiesta (Cass. 25013/2006; 11322/2005; 18067/2004;

11864/2001).

In conformità del resto al principio più volte enunciato da questa Corte anche in controversie aventi il medesimo oggetto (Cass. 14687/2007) che proposte contestualmente, davanti al Tribunale, domande di risarcimento del danno da occupazione appropriativa e di determinazione dell’indennità d’occupazione legittima, siccome riguardo a quest’ultima è configurabile la competenza della Corte d’appello (in unico grado), ben può, davanti a detto giudice, resistendo all’appello da altri proposto avverso la statuizione concernente il risarcimento, contestualmente riproporsi domanda per la determinazione dell’indennità mediante il generico richiamo alle conclusioni in primo grado o alle statuizioni contenute nella sentenza del primo giudice.

Pertanto assorbito l’ultimo motivo del ricorso dei proprietari relativo al regolamento delle spese processuali, la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte con rinvio alla stessa Corte di appello di Bologna, che provvederà ad un riesame degli appelli, nonchè delle domande dei proprietari attenendosi ai principi esposti; e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello incidentale dell’ANAS, accoglie quello principale del comune di Parma,quello incidentale dell’Italstrade, nonchè il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso incidentale dei P.- M., e ne dichiara assorbiti il primo, il secondo ed il sesto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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