Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13614 del 30/05/2017
Cassazione civile, sez. lav., 30/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.30/05/2017), n. 13614
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18287/2014 proposto da:
I.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CANTORE ANTONIO 17, presso lo studio dell’avvocato MARINA
ARMELISASSO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
GENNARINO A MARE S.N.C. DI F.S. & C. P.I.
(OMISSIS), CONTINENTAL S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona dei loro
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA A. BERTOLONI 31, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA
RAPONE, che le rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5440/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 09/07/201 r.g.n. 10612/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/03/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
udito l’Avvocato RAFFAELLA RAPONE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Latina adito da I.S. dichiarò che lo stesso aveva intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con la Continental Srl dal 27.4.98 al 31.5.2004 e condannò quest’ultima al pagamento della somma di Euro 14.940,73 per i titoli di cui in motivazione, oltre accessori; rigettò invece la domanda proposta nei confronti della Gennarino a Mare snc di F.S. & C..
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 9 luglio 2013, ha confermato l’illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta dal lavoratore “relativa a 13^, 14^ e TFR”, in quanto importi non dovuti perchè relativi a periodi non lavorati da considerare come sospensione concordata senza diritto alla retribuzione.
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso I.S. con due motivi. Hanno resistito le società con distinti controricorsi, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione per decorso dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
3.- Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’eccezione di tardività del ricorso per cassazione è infondata perchè in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l’art. 327 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado – come nella specie sia anteriore a quella data (tra le altre: Cass. n. 6784 del 2012).
2. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, lamentando che la Corte di Appello, dopo avere confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità dei successivi contratti a termine per mancata dimostrazione delle ragioni giustificative, non ha poi condannato la Continental Srl al pagamento di detta indennità.
Il motivo è inammissibile perchè, oltre a denunciare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, un preteso errore di attività del giudice che avrebbe dovuto essere censurato nelle forme proprie dell’error in procedendo per omessa pronuncia (tra le altre Cass., 6 sez., n. 11801 del 2013), limitandosi ad argomentare sulla violazione di legge senza fare univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013), non specifica neanche i contenuti degli atti processuali (per tutte v. Cass. n. 19410 del 2015 e giurisprudenza ivi citata) dai quali ricavare che sin dal primo grado di giudizio aveva proposto la domanda relativa alle conseguenze risarcitorie dell’illegittimità del termine e che, a fronte della omessa pronuncia in primo grado, aveva poi formulato motivo specifico di gravame, in modo tale da dimostrare che la Corte territoriale abbia a sua volta omesso la pronuncia sul punto.
3. Con il secondo motivo si denuncia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, lamentando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto gli emolumenti relativi a 13^, 14^ e TFR “riferibili a periodi non lavorati piuttosto che a quelli lavorati”.
Anche tale motivo è inammissibile perchè censura difetti di motivazione non più sindacabili nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e perchè investe questioni di fatto, senza rispettare gli enunciati prescritti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici).
4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017