Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13614 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13614 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 13042-2007 proposto da:
TONON GUIDO C.F. TNBNGDU29E05H501G, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso
e

lo studio dell’avvocato FERRETTI ALDO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIACOMELLI GIOVANNI;
– ricorrente –

2013

contro

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TONON

LUCIO

C.F.TNNLCU56E16G224T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 15, presso lo
studio dell’avvocato CIDDIO FRANCESCO,

che lo

Data pubblicazione: 30/05/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BACCOS
FULVIA;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 970/2006 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 16/06/2006;

udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per l’inammissibilità o il rigetto del
ricorso.

2_

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30/1/1998 Tonon Guido conveniva il
giudizio il proprio figlio Tonon Lucio chiedendo, in
principalità, che fosse dichiarata la simulazione degli
acquisti di 13 unità immobiliari, apparentemente

diretto da parte di esso attore; in subordine chiedeva
che fossero revocate per ingratitudine del donatario le
donazioni, da qualificarsi come donazioni indirette,
relative alle 13 proprietà immobiliari acquistate con
denaro da lui elargito.
L’attore esponeva che il figlio si era appropriato
dell’intero contenuto di due cassette di sicurezza
costituito da titoli di credito e gioielli per un
valore di 5/6 miliardi di lire.
Tonon Lucio si costituiva replicando che gli acquisti
immobiliari erano stati realizzati dopo il 1977, anno
in cui il padre aveva cessato ogni attività e che i
valori mobiliari erano custoditi in due cassette che
non erano intestate al padre, ma esclusivamente a lui.
Nel giudizio interveniva la moglie separata dell’attore
la quale chiedeva che le fosse attribuito il 50% delle
proprietà immobiliari in caso di accoglimento della
domanda attorea; il terzo intervenuto (la cui domanda

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acquistate dal figlio e che dissimulavano l’acquisto

era contestata in quanto i due coniugi erano in regime
di separazione del beni) non risulta avere partecipato
al giudizio di appello.
Con sentenza del 17/5/2001 il Tribunale di Padova
rigettava entrambe le domande di Tonon Guido: rigettava
domanda

di

simulazione

per

insussistenza

dell’accordo simulatorio e rigettava la domanda di
revocazione delle donazioni non sussistendo la prova di
comportamenti

ingiuriosi

del

figlio

o

di

atti

gravemente pregiudizievoli al patrimonio stante la
mancanza di prova sulla titolarità dei beni (neppure
identificati) contenuti nelle cassette di sicurezza
delle quali era unico intestatario il convenuto.
Tonon Guido proponeva appello lamentando, tra l’altro,
la mancata ammissione delle prove per interpello e
testi che riproponeva con l’atto di appello, deferendo,
inoltre, giuramento decisorio.
La Corte di Appello di Venezia con sentenza del
16/6/2006 rigettava l’appello rilevando:
– che non sussisteva la dedotta simulazione in quanto
non sussisteva un accordo simulatorio, che avrebbe
dovuto essere provato in contraddittorio con i
venditori delle unità immobiliari;

la

- che le donazioni (che il giudice di primo grado aveva
ritenute provate perché il convenuto non aveva negato
che il denaro necessario per gli acquisti era stato
erogato dal padre) non potevano essere revocate perché
gli atti descritti dal padre donante non integravano

operato su conti e cassette di sicurezza delle quali
aveva disponibilità così che se anche ne avesse
disposto, come l’appellante pretendeva di provare,
l’atto di disposizione sarebbe stato lecito perché la
cointestazione consentiva a Tonon Lucio di disporre del
patrimonio; per lo stesso motivo (da intendersi per
mancanza del requisito della decisorietà) riteneva
inammissibile il giuramento decisorio che l’appellante
aveva deferito al proprio figlio.
Tonon Guido propone ricorso affidato ad un unico
motivo.
Resiste con controricorso Tonon Lucio.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce
la violazione di norme di diritto in relazione agli
artt. 1836, 1840 comma l e 1854 c.c. sostenendo che la
Corte di appello ha travisato la materia del contendere
devoluta con l’atto di appello ritenendo che fosse

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gli estremi dell’ingratitudine perché il figlio aveva

stato

dedotto

come

motivo

di

revocazione

per

ingratitudine il fatto che il figlio avesse operato
sulle cassette di sicurezza, mentre era stato
contestata l’appropriazione del loro contenuto che,
invece, apparteneva ad esso ricorrente, come risultava

dai capitoli del giuramento decisorio.
Di conseguenza la Corte di Appello avrebbe applicato
alla fattispecie regole giuridiche sulla legittimazione
ad operare sui conti e sulle cassette di sicurezza non
pertinenti alla fattispecie sottoposta al suo esame.
Formula un quesito diretto a stabilire se la
legittimazione ad effettuare operazioni relativamente a
cassette di sicurezza,

conti correnti bancari e

libretti di deposito equivale, per ciascun
contestatario, al diritto di proprietà su quanto
contenuto nelle une e negli altri e se comunque
presuppone la sussistenza del diritto di proprietà sul
contenuto.
2. Il motivo è fondato per le seguenti ragioni.
La Corte di Appello ha affermato che la cointestazione
della cassetta di sicurezza consentiva a Tonon Lucio di
disporre del patrimonio mobiliare cointestato così
attribuendo alla disponibilità della cassetta di

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dal capitolo 2 di prova per interrogatorio e testi e

sicurezza (che costituisce solo un contenitore messo a
disposizione dalla Banca per adempiere le obbligazioni
di

facere

assunte con il relativo contratto) la

funzione di attribuire al cassettista la comproprietà
(o addirittura l’esclusiva proprietà) del contenuto pur

dell’offerta di provare la diversa proprietà.
Eguali considerazioni valgono per i conti bancari
cointestati, posto che la cointestazione non esclude il
potere di ogni cointestatario, di operare liberamente
sul conto, ma non determina l’esclusiva appartenenza o
la paritaria appartenenza delle somme a credito
costituendo solo presunzione semplice della
contitolarità per quote eguali dei saldi dei
correntisti perché, essendo creditori solidali della
banca, nei loro rapporti opera la presunzione di eguali
quote di cui all’art. 1298 comma 2 c.c.
La Corte di Appello ha invece affermato che la
cointestazione consentiva a entrambi i cointestatari di
disporre del patrimonio e da questa premessa ha tratto
la conseguenza che il donatario, disponendo del
patrimonio mobiliare non ha posto in essere alcun atto
pregiudizievole per il donante.

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in presenza di una espressa cointestazione e

Questa conclusione presuppone che la cointestazione
rilevi anche nei rapporti interni tra i due
cointestatari nel senso di attribuire a ciascuno di
essi la piena disponibilità, rispettivamente, delle
cose custodite nella cassetta di sicurezza e delle

errata e costituisce falsa applicazione dell’art. 1854
c.c. e delle normativa in materia di cointestazione
delle cassette di sicurezza, norme che non incidono
sulla proprietà dei beni custoditi nella cassetta
sicurezza e depositati sul conto (salvo la presunzione
di appartenenza per quote eguali) così che chi non ne è
proprietario non può disporne come di cosa propria.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la
sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio,
anche per le spese, ad altra sezione della Corte di
Appello di Venezia che si atterrà ai seguenti principi
di diritto:
La cointestazione delle cassette di sicurezza autorizza
il cointestatario alla relativa apertura e prelievo, ma
non attribuisce al cointestatario, che sia a conoscenza
dell’appartenenza dei beni contenuti ad altri, il
potere di disporre come proprietario dei beni ivi
contenuti.

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somme depositate sul conto; ma questa ratio decidendi è

La cointestazione dei conti bancari autorizza il
cointestatario ad eseguire tutte le operazioni
consentite dalla cointestazione, ma non attribuisce al
cointestatario, che sia consapevole dell’appartenenza
ad altri delle somme affluite sui conti e del relativi

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese,ad altra sezione
della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 20/3/2013.

saldi, il potere di disporne come proprie.

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