Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13614 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.F. (OMISSIS), D.P.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 25-B,

presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO (studio PESSI E

ASSOCIATI), rappresentati e difesi dall’avvocato SIGILLO’ VINCENZO

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CIRCOLO DIDATTICO L. CAPUANA di (OMISSIS) (OMISSIS) in persona

del Dirigente scolastico pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO COMPRENSIVO A SAVOIA AOSTA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 148/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 07/01/2009, depositata il 02/02/2009

R.G.N. 1810/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.P.G. e Z.F., in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore D.P.V., propongono ricorso per cassazione, fondato su nove motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, accogliendo l’appello del Circolo Didattico “L. Capuana” di (OMISSIS), in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Marsala, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni biologici, morali ed esistenziali patiti proposta dagli attori nei confronti del predetto Circolo Didattico e dell’Istituto Comprensivo “A. Savoia Aosta” di (OMISSIS).

Esponevano i ricorrenti che, con decreto inaudita altera parte emesso ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., era stato ordinato al Circolo didattico di rilasciare il nulla-osta al trasferimento del figlio V. all’Istituto Comprensivo, al quale era stato contestualmente ordinato di procedere alla relativa iscrizione del minore, che comunque di fatto frequentava l’Istituto stesso dall’inizio dell’anno scolastico 2001-2002; che il dirigente dell’Istituto Comprensivo aveva iscritto l’alunno, con provvedimento del 18/1/02; che il risarcimento era dovuto per la violazione di diritti costituzionalmente garantiti, come l’istruzione e la salute, per il periodo di quattro mesi durante i quali l’alunno non era stato formalmente iscritto alla scuola.

Il Circolo Didattico “L. Capuana” di (OMISSIS) resiste con controricorso mentre l’Istituto Comprensivo “A. Savoia Aosta” non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, sotto i profili della violazione di legge e della nullità della sentenza, i ricorrenti censurano la sentenza per non aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse.

1.1.- Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il gravame del Circolo Didattico, condannato in primo grado al risarcimento del danno e perciò presumibilmente munito di interesse alla lite.

2.- Con il secondo motivo è censurata, sotto i profili della violazione di legge e della nullità della sentenza, l’affermazione del giudice di appello secondo cui sarebbe passato in giudicato, perchè non impugnato, il rigetto della domanda svolta nei confronti dell’Istituto Comprensivo.

2.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportate le conclusioni di essi appellanti incidentali al fine di valutare se sia stata impugnata anche la pronuncia resa nei confronti dell’Istituto, a nulla rilevando, ovviamente, la latitudine nella domanda svolta in primo grado.

3.- Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti censurano la decisione, nella parte in cui ha escluso ogni lesione ai diritti fondamentali di essi ricorrenti.

3.1.- Il terzo motivo è inammissibile, risolvendosi nella richiesta di un nuovo giudizio sul merito della vicenda, da sovrapporre a quello della Corte di appello.

4.- Con il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo i ricorrenti, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, censurano in sostanza la decisione in quanto non adeguatamente e contraddittoriamente motivata.

4.1.- I cinque motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati, nei sensi che seguono, ma rendono necessaria solo una correzione della motivazione.

La sentenza impugnata è infatti sicuramente erronea ove sembra affermare che, in sostanza, la mancata iscrizione del minore per un periodo di circa quattro mesi non avrebbe determinato una violazione del diritto costituzionalmente protetto di costui all’istruzione, avendo egli di fatto frequentato ugualmente la scuola. Deve infatti affermarsi che la mancata iscrizione, determinata dall’omesso rilascio di un nuila-osta dovuto, comporta di per sè una lesione di tale diritto, a prescindere dal fatto che al minore sia stato consentito, di mero fatto, di frequentare ugualmente la scuola pur senza esservi regolarmente iscritto, sostanziandosi il diritto all’istruzione nel diritto a frequentare una scuola nelle forme prescritte e non in via di mero fatto.

Il giudice di merito, tuttavia, fatta tale (erronea) premessa, ha comunque in fatto escluso, con congrua motivazione, l’esistenza di un danno risarcibile tanto in capo al minore, quanto in capo alla madre, cosicchè la decisione appare corretta.

Riguardo, in particolare, alle censure di violazione di legge, va considerato che questa Corte ha affermato che la conformità della sentenza a modello di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (Cass. 22801/09).

5.- Con il nono motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione della sentenza quanto al rigetto della domanda di cancellazione delle frasi ritenute offensive contenute nelle note del 25 gennaio 2002, sottoscritte dal Dirigente Scolastico.

5.1.- Il nono motivo è inammissibile, in quanto il provvedimento di rigetto dell’istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenuto nella sentenza impugnata ha carattere ordinatorio e non incide sul merito della causa, al quale è anzi estraneo e, pertanto, non è suscettibile di ricorso per cassazione (Cass. 16 gennaio 2009, n. 1018).

6.- Il ricorso va conclusivamente rigettato.

Appare equo, anche in considerazione della disposta correzione della motivazione, compensare le spese di lite.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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