Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13614 del 21/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 21/05/2019), n.13614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10551-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AMERIGO

VESPUCCI, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CECERE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIANFRANCO PORRECA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 28/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2018 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Campania di reiezione dell’appello avanzato dall’Agenzia delle Entrate, cui la stessa ha aderito costituendosi nel giudizio di appello, nei confronti della decisione di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente G.A., aveva annullato l’iscrizione ipotecaria su beni immobili costituiti in fondo patrimoniale; il ricorso è affidato a quattro motivi;

il contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il presente ricorso, come risulta dalla allegata relata di notifica, non è stato notificato all’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Avellino,

sussiste litisconsorzio processuale, essendo l’Agenzia delle Entrate costituita nel giudizio di primo e secondo grado e, pertanto, occorre disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Avellino, litisconsorte processuale pretermesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, a seguito di riconvocazione, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

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