Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13614 del 04/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2016, (ud. 18/11/2015, dep. 04/07/2016), n.13614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17143/2014 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 66, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 04/06/2014,

depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato FELICE AMATO, per delega dell’Avvocato

SPAGNUOLO, difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi.

Fatto

IN FATTO

Con decreto del 5.6.2014 la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, dichiarava inefficace il decreto opposto, col quale il consigliere designato della medesima Corte aveva accolto la domanda di equa riparazione proposta da S. M., condannando il Ministero a corrispondere a quest’ultimo la somma di Euro 5.250,00. A base della decisione, la circostanza che il predetto ricorrente aveva notificato al Ministero il solo decreto d’ingiunzione e non anche il ricorso, come invece prescritto dall’art. 5, comma 2, legge Pinto.

Per la cassazione di tale decreto S.M. propone ricorso, affidato a un solo motivo, illustrato da memoria.

Il Ministero della Giustizia ha depositato un “atto di costituzione” in vista della partecipazione alla discussione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5, commi 2 e 3, art. 6 CEDU, artt. 112, 115 e 116 c.p.c., e artt. 2059 e 1173 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Sostiene parte ricorrente di aver notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, anche il ricorso e non soltanto il decreto di ingiunzione, e che all’udienza (rette, adunanza camerale) del 14.5.2014 il Presidente del Collegio aveva dato atto a verbale che l’originale in possesso della parte resistente era composto dal ricorso e dal decreto. Soggiunge che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 477/02, 28/04, 97/04 e 154/05) la notifica di un atto processuale s’intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, per cui una decadenza non può derivare dal compimento di un’attività riferibile non direttamente alla parte ma ad un terzo. Applicando tale principio al caso di specie, deve ritenersi che dopo aver consegnato in data 11.2.2014 all’ufficiale giudiziario l’atto composto dal ricorso e dal decreto, in copia conforme rilasciata dalla cancelleria della Corte d’appello di Napoli, con timbro di congiunzione, formula esecutiva ed attestazione di conformità all’originale, la parte odierna ricorrente ha evitato la decadenza collegata all’inosservanza del termine di 30 gg. stabilito per la notificazione di detto atto.

2. – Il motivo è fondato per una ragione di carattere assorbente.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5, il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta (primo comma). Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta (comma 2).

L’unico precedente in materia, avente aspetti parzialmente analoghi a quella di specie, con cui si è espressa questa Corte ha affermato che nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, come modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, la notifica al Ministero del solo decreto ingiuntivo, e non anche del ricorso, non ne comporta l’inesistenza, ma solo la nullità per incompletezza, sicchè, non essendo applicabile l’art. 188 disp. att. c.p.c., che presuppone una notificazione mancante o giuridicamente inesistente, per dichiarare l’eventuale inefficacia del decreto va proposta tempestiva opposizione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5 ter, (Cass. n. 5656/15).

Il caso aveva di mira la soluzione di un problema preliminare –

l’individuazione dello strumento tecnico adoperabile per far dichiarare l’inefficacia del decreto – e dunque si arrestava proprio alla soglia della questione successiva oggetto del ricorso in esame.

Non di meno, il principio espresso impegna due premesse: la prima è che l’oggetto incompleto della notificazione rifluisce su quest’ultima provocandone la nullità; la seconda è che l’inefficacia del decreto monocratico per mancata notificazione sia integrabile in via d’interpretazione sistematica da norme dettate per l’inefficacia del decreto ingiuntivo.

2.1. – Tale soluzione deve essere ribadita e sviluppata ai fini che qui rilevano.

L’art. 160 c.p.c., stabilisce che la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data salva l’applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c.. Il richiamo all’art. 156 c.p.c., rimanda ad ulteriori ipotesi di nullità per difetto dei requisiti di forma-

contenuto dell’atto, e dunque amplia la categoria alle ipotesi d’invalidità derivanti da altra causa incidente sui requisiti indispensabili perchè l’atto raggiunga il suo scopo; quest’ultimo pacificamente identificato nella conoscenza giuridica (e non materiale) del contenuto dell’atto.

Delineata in tal modo, la nullità della notificazione abbraccia un ambito necessariamente più ampio e, segnatamente, inclusivo dei vizi inerenti al suo stesso oggetto, non riconducibili ad un diverso ambito d’invalidità. Se l’atto oggetto della notificazione non è affetto da vizi suoi propri, il modo erroneo o incompleto con cui, pur nel rispetto dell’art. 137 c.p.c. e ss., esso è portato a conoscenza del destinatario non può determinare altra invalidità se non quella afferente la stessa notifica. Alla cui base vi è sempre un difetto dell’attività dell’istante o dell’ufficiale giudiziario.

Cosi, nello specifico, l’omessa (o incompleta) notificazione della sola copia autentica del ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 3, comma 1, non può intaccare l’originaria validità dell’ano introduttivo del procedimento e, dunque, dell’editio actionis perfezionatasi in precedenza con la proposizione del ricorso stesso. Nè è pensabile che un successivo vizio d’attività renda invalido il precedente esercizio della giurisdizione effettuato nel rispetto delle norme di rito.

Piuttosto, tale vizio impedisce la corretta instaurazione del rapporto processuale, perchè sottrae all’amministrazione destinataria la piena conoscenza dell’atto. La domanda giudiziale, infatti, è soltanto desumibile dal contenuto del decreto notificato, nella misura variabile e necessariamente sommaria (data la natura del provvedimento) con cui il giudice monocratico ne riassuma i tratti essenziali.

Va da sè, pertanto, che la notificazione del solo decreto e non anche del ricorso ex L. n. 89 del 2001, non realizza lo scopo dell’atto, che è costituito dalla piena (e non da una qualunque) conoscenza legale della domanda giudiziale, e integra pertanto una nullità formale ad assetto variabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2. Il che esclude, ad un tempo, sia la mera irregolarità sia l’inesistenza della notificazione.

2.2. – Tanto la struttura monitoria del procedimento, che termina con un provvedimento la cui notifica attua la provoca fio ad opponendum, quanto l’espressa sanzione d’inefficacia prevista dall’art. 5, comma 2, legge cit., rimandano all’analoga disposizione dell’art. 644 c.p.c., comma 1, sull’inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notificazione del ricorso e del decreto nel termine ivi previsto.

Norma, quest’ultima, costantemente interpretata da questa Corte nel senso che l’inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, poichè la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso ed esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione d’inefficacia di cui all’art. 644 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 17478/11, 18791/09 e 11498/00).

Con la conseguenza che se il decreto è stato notificato, anche se la notifica sia nulla o fuori termine, l’unico rimedio esperibile contro

di esso è l’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c., (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. per tutte Cass. n. 8126/10), che a sua volta non può limitarsi a dedurre la nullità o la tardività della notificazione, dovendo la parte opponente svolgere anche le proprie difese nel merito (v. Cass. n. 18791/09).

Estesa al procedimento d’equa riparazione, tale interpretazione mantiene intatta la propria originaria funzione conservativa, considerato che l’inoperatività della presunzione di abbandono concettualmente non muta nel caso in esame.

2.2.1. – L’estensione della giurisprudenza sull’art. 644 c.p.c., all’ipotesi analoga dell’art. 5, comma 2, legge Pinto potrebbe supporsi ostacolata dal fatto che quest’ultima norma, a differenza della prima, impedisce la riproposizione della domanda. E dunque contiene una preclusione derivante dall’infruttuosa consumazione d’un potere processuale.

L’acquisizione della nullità in parola all’ambito della notificazione, però, risolve l’apparente discrasia. Infatti, l’art. 162 c.p.c., comma 1, li dove prevede che il giudice nel pronunciare la nullità ordina la rinnovazione dell’atto “se possibile”, deriva dall’art. 58 c.p.c. Pisanelli, che escludeva la rinnovazione dell’atto nullo “scaduto il termine perentorio per farlo, salvo i casi determinati dalla legge”. Tale clausola di salvezza consente di richiamare l’art. 291 c.p.c., comma 1, in base al quale la rinnovazione della notificazione impedisce ogni decadenza (incluse, ad esempio, quelle relative alla scadenza del termine d’impugnazione:

giurisprudenza costante di questa Corte a partire da S.U. n. 1070/88). E a sua volta, data la natura procedimentale della notificazione, che consta di atti sequenziali del richiedente e dell’ufficiale giudiziario, ai fini dell’applicazione di tale ultima norma non è consentito distinguere (a differenza di quanto ritenuto da Cass. n. 7848/94, e dovendosi invece condividere la diversa opinione espressa in dottrina) tra imputabilità del vizio alla parte o all’ufficiale giudiziario, per limitare il rimedio in parola all’invalidità dei soli atti posti in essere da quest’ultimo.

2.3. – Coerenza logica ed esigenze di tenuta del sistema impongono allora un passaggio ulteriore.

La nullità derivante dalla notificazione del solo decreto e non anche del ricorso può essere sanata con effetto ex tunc dall’opposizione dell’amministrazione erariale ingiunta, sicchè (argomentando da e mutuando l’espressione di Cass. n. 2028/71) l’opponente non ha un diritto quesito a sentire dichiarare l’inefficacia del decreto, essendo la Corte d’appello, in composizione collegiale, investita della decisione di merito sulla domanda.

Il punto, semmai, è che a differenza della nullità della notificazione derivante da altra causa, la sola opposizione non dimostra di per sè la piena conoscenza di un atto – il ricorso, appunto – la cui copia autentica pacificamente non è stata consegnata a nessun soggetto e in nessun luogo. Il che, a differenza del caso del decreto ingiuntivo notificato in maniera invalida, consente un’opposizione anche soltanto in rito.

Pertanto, il giudice dell’opposizione è tenuto a disporre d’ufficio, in base all’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del solo ricorso, con la conseguenza che la sanatoria della nullità è in tale ipotesi l’effetto di una fattispecie a formazione progressiva, che consta dell’opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, e della rinnovazione della notifica del ricorso nel termine concesso. Ciò naturalmente, in attuazione del principio di strumentalità delle forme, sempre che l’amministrazione interessata, pur eccependo la nullità della notificazione per mancanza della copia autentica del ricorso, non abbia svolto compiutamente le proprie difese, dimostrando cosi di non avere interesse alla rinnovazione dell’atto.

Ne deriva il seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1: “la notificazione L. n. 89 del 2001, ex art. 5, comma 2, del solo decreto e non anche del ricorso non realizza lo scopo dell’atto, che è costituito dalla piena (e non da una qualunque) conoscenza legale della domanda giudiziale da parte dell’amministrazione ingiunta, e integra pertanto una nullità formale ad assetto variabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2;

tale nullità è sanata con efficacia ex tunc attraverso una fattispecie a formazione progressiva costituita dall’opposizione erariale ai sensi dell’art. 5 ter, stessa legge e dalla rinnovazione della notifica del ricorso, disposta d’ufficio dalla Corte d’appello in base all’art. 291 c.p.c., ed eseguita dalla parte ricorrente nel termine appositamente concesso, affinchè l’amministrazione, conseguita la piena conoscenza della domanda, possa svolgere le proprie difese nel merito ove non altrimenti effettuate in maniera compiuta”.

3. – Conseguentemente, il decreto opposto va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che deciderà la causa nel merito, senza che sia più necessaria la rinnovazione della notifica dell’originario ricorso per equa riparazione, essendone ormai il Ministero della Giustizia venuto a piena conoscenza.

3.1. – Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA