Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13614 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 02/07/2020), n.13614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11347-2014 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SIGILLO’ MASSARA (STUDIO PESSI),

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LENTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, C.F. (OMISSIS), PARTE

COSTITUITASI CON ATTO COSTITUZIONE 19/05, in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (USR) PER LA SICILIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 414/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/03/2013, R.G.N. 605/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza il 7 marzo 2013 la Corte d’appello di Palermo conferma la sentenza n. 353/2010 del Tribunale di Agrigento, di rigetto del ricorso proposta da M.D. – in qualità di docente di ruolo in servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale (OMISSIS) – onde ottenere la dichiarazione del proprio diritto alla nomina, con effetti retroattivi, quale Preside del suddetto Istituto per l’anno scolastico 2005-2006, previo accertamento dell’illegittimità, per violazione dei criteri di selezione cristallizzati nell’O.M. 23 marzo 2005, n. 40, art. 5, comma 12, del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento di nomina dell’insegnante L.M. quale sostituto del deceduto Dirigente titolare Mi.Sa.;

che la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) al momento del decesso del Mi. presso il suindicato Istituto comprensivo non vi era alcun docente iscritto nelle graduatorie provinciali e neppure un collaboratore con obblighi di sostituzione D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 25;

b) pertanto l’Amministrazione ha nominato – fino al termine dell’a.s. 2005-2006 – il prof. L., in quanto secondo collaboratore del dirigente scolastico;

c) non può essere condiviso l’assunto del M. secondo cui la suddetta nomina sarebbe irregolare, svolgendo anch’egli le mansioni di collaboratore, nella veste di Responsabile di Plesso;

d) anche volendo superare la distinzione formale tra le suddette due figure in ogni caso l’asserito svolgimento di fatto da parte del M. delle funzioni di collaboratore del Preside è risultato privo di adeguato riscontro probatorio;

e) la contestata decisione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento non è stata il frutto di una apodittica ratifica della graduatoria inviata dall’Istituto scolastico ma il portato ultimo di un’attenta valutazione delle regole indicate nell’O.M. 23 marzo 2005, n. 40, art. 5, comma 12, in base alle quali solo al collaboratore scolastico e non al responsabile del plesso era riconosciuto il diritto al conseguimento della rivendicata qualifica;

che avverso tale sentenza il Prof. M.D. propone ricorso affidato a due motivi;

che l’intimato Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

che l’USR per la Sicilia è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è articolato in due motivi;

che con il primo motivo si denunciano: a) falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, comma 5; b) errata applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 7, comma 2, lett. h), nonchè dell’Ordinanza ministeriale n. 40 del 2005, rilevandosi che il dirigente scolastico può nominare più di due collaboratori anche se solo due vengono retribuiti per questo e aggiungendosi che il Preside deceduto aveva in piena autonomia affidato come collaboratore al ricorrente l’incarico specifico di responsabile del Plesso (OMISSIS) senza l’intervento del Collegio dei Docenti; infine si sostiene che la Corte d’appello avrebbe male interpretato i documenti allegati dall’interessato per dimostrare di aver svolto attività di collaborazione con il Dirigente scolastico;

che con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’O.M. 23 marzo 2005, n. 40, art. 5, comma 12, ove sono indicati i criteri selettivi da applicare per l’individuazione dell’insegnante da nominare quale sostituto del Dirigente titolare improvvisamente deceduto;

che l’esame congiunto dei motivi – reso opportuno dalla loro intima connessione – porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

che la ragione principale che induce a tale conclusione è rappresentata dal fatto che con riguardo all’Ordinanza ministeriale n. 40 del 2005, che fa da sfondo a tutte le censure ed è richiamata in entrambi i motivi, non risulta essere stato osservato il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente, qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali, è tenuto, a pena di inammissibilità, ad allegarne il testo integrale e trascriverne nel ricorso il contenuto essenziale oltre a fornire al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, anche al fine di verificarne la corretta allegazione nel giudizio (di recente: Cass. SU 23 settembre 2019, n. 23552 e n. 23553);

che a ciò può aggiungersi che la statuizione – di carattere decisivo – della Corte d’appello in ordine alla mancanza di prova dello svolgimento di fatto da parte del ricorrente delle funzioni di collaboratore non risulta utilmente contestata;

che, al riguardo, trova quindi applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, l’omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (vedi, per tutte: Cass. 5 ottobre 1973, n. 2499; Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16602; Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 27 maggio 2014, n. 11827);

che, in sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che nulla si deve disporre per le spese del presente giudizio di cassazione in quanto gli Enti intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove il relativo versamento risulti dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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