Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13613 del 04/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 04/07/2016), n.13613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22714/2015 proposto da:

SUMOUN MD, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSA EMANUELA LO FARO giusta procura a margine del ricorso;

(ammesso G.P.);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1320/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

20/11/2014, depositata il 29/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 29 luglio 2015, la Corte d’Appello di Catania ha respinto l’appello proposto dal signor Sumoun MD contro il provvedimento del Tribunale di quella stessa città che, a sua volta, aveva respinto il suo ricorso per il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione umanitaria o, in subordine, del diritto di asilo.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione il soccombente con atto che non risulta notificato alla parte intimata.

Il ricorso appare manifestamente improcedibile, giacchè il ricorrente non risulta aver provveduto a quanto prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, atteso che la copia del ricorso depositato è del tutto priva della richiesta e della relata di notificazione alla parte indicata come passivamente legittimata a contraddire in giudizio, ciò che rende il ricorso inammissibile come in tutti i casi in cui la notificazione non sia stata regolarmente effettuata o completata nel termine di legge.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 1”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente inammissibile, deve essere respinto;

che, alla reiezione del ricorso, NON consegue il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di materia esente, e neppure le spese giudiziali non avendo l’intimato svolto difese.

PQM

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1 della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

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