Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13612 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.30/05/2017),  n. 13612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19892/2011 proposto da:

S.U., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, preso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE

ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO – I.P.S.E.M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4945/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/08/2010 R.G.N. 3971/2007.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 7.8.2010, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato la domanda di S.U. volta alla corresponsione da parte dell’IPSEMA della rendita per malattia professionale;

che avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione S.U., deducendo violazione del giudicato interno, per avere la Corte di merito proceduto alla riqualificazione della malattia dedotta in giudizio da mesotelioma pleurico a pleurite cronica, nonostante non vi fosse stato sul punto appello da parte dell’IPSEMA, e vizi della consulenza tecnica d’ufficio;

che l’IPSEMA è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, essendo stata la notifica del ricorso per cassazione effettuata nei confronti del procuratore dell’IPSEMA costituito in appello, ex art. 170 c.p.c., il contraddittorio deve ritenersi validamente instaurato anche nel presente giudizio, non rilevando in contrario l’avvenuta soppressione dell’IPSEMA a far data dal 31.5.2010 (cfr. D.L. n. 78 del 2010, art. 7, conv. con L. n. 122 del 2010), avendo questa Corte già fissato il principio secondo cui la soppressione di un ente pubblico, con il trasferimento dei relativi rapporti giuridici ad un altro ente, determina l’interruzione automatica del processo, ai sensi dell’art. 299 c.p.c., soltanto ove intervenga tra la notificazione della citazione e la costituzione in giudizio, trovando altrimenti applicazione l’art. 300 c.p.c., che impone, ai fini della interruzione, la corrispondente dichiarazione in udienza del procuratore costituito per la parte interessata dall’evento, di talchè, in assenza di siffatta dichiarazione entro la chiusura della discussione (avvenuta in specie all’udienza del 21.6.2010), la posizione della parte rappresentata resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura ad litem, nessun rilievo assumendo, ai fini suddetti, la conoscenza dell’evento aliunde acquisita, ancorchè evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione (Cass. n. 6208 del 2013);

che a diverse conclusioni non è dato in specie pervenire nemmeno considerando che il procuratore dell’IPSEMA già costituito in appello ha provveduto a notificare all’odierno ricorrente la sentenza impugnata quale procuratore dell’INAIL in data 6.6.2011, trattandosi di atto tipizzato dall’ordinamento processuale ai fini del decorso del termine breve d’impugnazione (art. 285 c.p.c.) e non potendosi logicamente attribuire ad esso il valore di manifestazione di volontà diretta a comunicare l’avvenuta soppressione dell’ente, onde avvalersene quale evento interruttivo;

che, can riguardo al merito del ricorso, con ragione il ricorrente lamenta la violazione del giudicato interno, dal momento che l’accertamento di una tecnopatia diversa da quella ritenuta in primo grado costituiva un capo autonomo di sentenza (v. in tal senso Cass. nn. 18933 del 2006 e 11897 del 1995) che non rientrava nel devolutum del giudizio d’appello, quest’ultimo concernendo esclusivamente l’eziologia professionale della malattia accertata dal primo giudice e la misura della rendita attribuita all’assicurato (cfr. atto d’appello IPSEMA, riportato a pagg. 4 e 10 del ricorso per cassazione);

che, assorbite le censure rivolte alla CTU, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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