Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13612 del 21/06/2011
Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13612
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A2A S.P.A. (OMISSIS) (già AEM S.P.A.), in persona del Presidente
del Consiglio di Gestione e legale rappresentante, ing. Z.
G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25 B, presso lo
studio dell’avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SOLCI ALBERTO giusta delega in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
LUCCHINI ARTONI S.R.L. (OMISSIS) in persona del Legale
Rappresentante Sig. B.V., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato IORIO PAOLO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MUNARI NICOLETTA
giusta delega in calce al controricorso;
COMUNE MILANO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore
Dott.ssa M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNGARI MATTEO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LO PASSO FRANCO giusta
delega in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 811/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 04/03/2009, depositata il
20/03/2009 R.G.N. 3753/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE;
udito l’Avvocato MUNGARI MATTEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La A2A S.p.A. (già AEM S.p.A.) propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha rigettato, nel merito, l’appello della società contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Lucchini Artoni s.r.l. per la rottura di un cavo di distribuzione dell’energia elettrica di proprietà della AEM durante lavori di scavo effettuati dalla Lucchini.
Resistono, con separati controricorsi, sia la Lucchini Artoni s.r.l, sia il Comune di Milano, chiamato in giudizio in primo grado dalla Lucchini, mentre la S.p.A. Assicurazioni Generali non si è costituita.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- L’eccezione di inammissibilità del controricorso del Comune di Milano, per difetto di interesse, è infondata.
Il Comune ha infatti interesse al rigetto del ricorso, considerato che, in primo grado, è stato chiamato in causa, per essere manlevata, dalla Lucchini Artoni ed evidentemente l’eventuale accoglimento del ricorso della A2A è suscettibile di pregiudicare la sua posizione.
2.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta il vizio di motivazione insufficiente, quanto al fatto controverso rappresentato dalla dubbia genuinità della planimetria recante il tracciato del cavo AEM tranciato durante l’esecuzione dei lavori di scavo.
2.1.- Il mezzo è infondato.
La sentenza impugnata, alla pag. 10 (“Nè ha pregio sostenere…”), contiene una adeguata motivazione del perchè sia stata disattesa la tesi attorea riguardo alla dubbia genuinità della planimetria.
3.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta il vizio di motivazione quanto al fatto controverso rappresentato dallo svolgimento di un sopralluogo, prima della esecuzione dei lavori, con la partecipazione dei tecnici della AEM. 3.1.- Anche il secondo motivo è infondato.
La ricorrente assume che detto sopralluogo congiunto sarebbe smentito dal teste Sc. e si duole de fatto che, senza motivazione alcuna, sarebbe stata ritenuta più attendibile la dichiarazione di altro teste. Ma la sentenza impugnata da conto di tale contrasto, e da essa si desume che tutti i testi concordano sull’invito dell’AEM all’effettuazione del sopralluogo e che due su tre affermano che la AEM effettuò detto sopralluogo. Il contrasto – esistente tra il teste S. e il teste Sa. – sulla circostanza che il sopralluogo sia stato effettuato congiuntamente o dalla AEM per suo conto è evidentemente irrilevante, essendo comunque accertata fa circostanza della mancata segnalazione della presenza del cavo in posizione differente da quanto risultante dalla planimetria.
4.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2050 cod. civ., assumendo che, nella specie, manca la prova che la Lucchini abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
4.1.- Il terzo motivo è infondato.
Va premesso che, nel caso di responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea – secondo l’apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato – a causare da sola l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso (Cass. 5 gennaio 2010, n. 25). La prova che la Lucchini abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno non era nella specie necessaria, essendo evidente che, secondo la congrua motivazione del giudice di merito, il fatto del danneggiato ha reciso il nesso eziologico.
5.- Con il quarto motivo la ricorrente, sotto il profilo del vizio motivazionale, censura la sentenza impugnata assumendo che le circostanze evidenziate riguardo alla responsabilità della AEM avrebbero semmai giustificato il suo concorso di colpa nella causazione dell’evento e non la sua colpa esclusiva.
5.1.- Il quarto motivo è inammissibile, premesso quanto argomentato al punto 4.1., in quanto la società ricorrente nella sostanza richiede al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito.
6.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese in favore della Lucchini, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, mentre appare equo disporre la compensazione nei confronti dei Comune di Milano.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese nei confronti della Lucchini Artoni s.r.l., liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, disponendo la compensazione nei confronti del Comune di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 17 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011