Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13611 del 30/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 30/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.30/05/2017),  n. 13611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14364/2011 proposto da:

C.L., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in 862 persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LA

PECCERELLA, RAFFAELA FABBI, che lo rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1360/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/12/2010 R.G.N. 711/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 20.12.2010, la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda di C.L. volta a conseguire la rendita ai superstiti, rivendicata sul presupposto che il decesso del proprio coniuge dante causa, F.U., fosse causalmente riconducibile alla malattia professionale per la quale egli godeva di rendita;

che avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione C.L., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 441, 442 e 445 c.p.c., nonchè omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per non avere la Corte territoriale motivato sui rilievi opposti alle risultanze della consulenza tecnica mercè le note controperitali depositate in data 20.9.2010;

che l’INAIL ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione siccome volta ad un riesame del fatto in dipendenza di un mero dissenso diagnostico.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, allorchè ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 10688 del 2008 e, più recentemente, Cass. n. 23637 del 2016);

che tale appare all’evidenza il caso di specie, incentrandosi i rilievi delle note controperitali (debitamente riportate nel ricorso per cassazione) sull’efficacia concausale del deficit immunologico causato dalla pregressa silicosi sia nella genesi che nell’exitus delle malattie che hanno condotto a morte il de cuius e non figurando, nella motivazione della sentenza impugnata, alcuna indicazione della ragioni per cui codesta efficacia concausale è stata viceversa esclusa;

che la mancata considerazione di tale fatto, che indubbiamente riveste efficacia potenzialmente decisiva, non può che viziare l’opzione della Corte territoriale a favore della ricostruzione assunta in sentenza, il vizio di motivazione consistendo precisamente nel non avere il giudice considerato un altro fatto che rendeva possibile un’altra opzione (così, da ult., Cass. n. 7916 del 2017);

che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA