Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13611 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13611 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA
sul ricorso 8231-2007 proposto da:
CAPONETTO GIUSEPPA CPNGPP62L45A027S, SORBELLO ORAZIO
SRBRLR59M10A028B, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA PALETRO 14, presso lo STUDIO ASSOCIATO GRIMALDI,
rappresentati e difesi dall’avvocato BONAVENTURA
MARCELLO;
– ricorrenti 2013
615

nonchè contro

GRASSO CAMILLO, PRINCIPATO LUCIA, CAPITALIA SPA,
BANCA ROMA SPA, BANCA SICILIA SPA, MONGIOVI VENERA;
– intimati –

Data pubblicazione: 30/05/2013

sul ricorso 12115-2007 proposto da:
BANCO SICILIA

SPA

05102070827,

elettivamente

domicilia in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72,
presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO ANTONIO, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
a

PAOLO;
– controricorrente ricorrente incidentale contro

CAPONETTO GIUSEPPA CPNGPP62L45A027S, SORBELLO ORAZIO
SRBRLR59M10A028B, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA PALESTRO 14, presso lo studio dell’avvocato
STUDIO GRIMALDI, rappresentati e difesi dall’avvocato
BONAVENTURA MARCELLO;
– controricorrenti al ricorso incidentale nonchè contro

CAPITALIA SPA, PRINCIPATO LUCIA, BANCA ROMA SPA ,
GRASSO CAMILLO, MONGIOVI’ VENERA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 898/2006 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 18/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato VOLTAGGIO Antonio, difensore del
resistente che si riporta agli atti;

VOLTAGGIO LUCCHESI FRANCO, MONTEROSSO UGO, VOLTAGGIO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso

incidentale condizionato.

WAXAUMENTODELPROCESSO

Banco di Sicilia S.p.a. – Succursale di Acireale –

1.- Il

conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Catania Mongiovi
coniugi Sorbello Orazio- Caponetto Giuseppa e i

Venera,

Mongiovì, datrice di fidejussione in favore del Banco di Sicilia
a garanzia delle obbligazioni della “Granata e Rocca Costruzioni
di Orazio Granata e C. S . N . C .”, fino alla concorrenza
di £.1.050.000.000, si era spogliata dell’intero suo patrimonio
immobiliare residuo, attraverso atti di compravendita
stipulati

nel

medesimo

giorno

dalla

Mongiovì

rispettivamente con i coniugi , Sorbello – Caponetto, da un
lato,

e

i Grasso

Principato,

dall’

altro.

Pertanto,

chiedeva che tali atti venissero dichiarati simulati o
fossero revocati ex art. 2901 o ancora, agendo in surrogazione del
diritti della debitrice, ne fosse pronunciata la rescissione per lesione
ultra dimidium.
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 309/2002 il Tribunale accoglieva la domanda di
simulazione.
Con sentenza dep. il 18 settembre 2006 la Corte di appello di
Catania rigettava l’impugnazione principale proposta dal Sorbello e dalla
Caponetto nonché quella incidentale proposta dalla Mongiovì avverso la
pronuncia di simulazione del contratto intercorso con gli appellanti e
dichiarava inammissibile quella incidentale dalla medesima spiegata in
1

coniugi Grasso Camillo e Principato Lucia, esponendo che la

relazione alla simulazione del contratto intercorso con il Grasso e la
Principato.
Nel confermare la decisione del Tribunale, i Giudici ritenevano
provata la simulazione del contratto stipulato dalla Mongiovì con il

concordanti. Al riguardo la sentenza evidenziava :
i rapporti di affinità e/o di stretta conoscenza esistente fra le
parti (la venditrice era la nuora della sorella del Sorbello);
che con una pluralità di vendite contestuali la Mongiovì,
fideiussore delle obbligazioni del figlio Granata Orazio, legale
rappresentante della Granata e Rocca s.n.c., si era disfatta di tutto il
suo patrimonio per sottrarlo alla aggressione dei creditori della
predetta società;
non era stato pagato il prezzo della compravendita intercorsa con
i Sorbello, attese le contraddittorie dichiarazioni rese in proposito dal
Sorbello e dalla Mongiovi in sede di interrogatorio formale mentre gli
assegni prodotti, peraltro di importo superiore a quello del prezzo
indicato nel contratto de quo, erano stati intestati non alla Mongiovì ma
a Granata Orazio che li aveva incassati;
la Mongiovì aveva continuato ad abitare nell’immobile de quo
nonostante la vendita,come si desumeva dalla notificazione dell’atto di
citazione, non potendo tali risultanze essere smentite dalle
dichiarazioni a sé favorevoli rese dalla Mongiovì in sede di
interrogatorio formale.
Secondo la Corte, gli elementi acquisiti non erano inficiati dalla
2

Sorbello e la Caponetto, tenuto conto di una serie di indizi gravi e

documentazione prodotta dagli appellanti, i quali avevano invocato il
contratto preliminare del 10-3-1993 – che, peraltro, secondo i Giudici
era intercorso fra parti diverse da quelle stipulanti la compravendita de
qua

nonchè le scritture integrative del 29-9-1993 e del 29-10-1993 con

le quali il Sorbello aveva rilasciato al Granata assegni per un importo
complessivo di lire 200.000.000 da porre all’incasso al momento della
stipula dell’atto pubblico di trasferimento, mentre invece secondo gli
appellanti vennero negoziati il 29-10-1993, ragione per cui il Sorbello
aveva proposto l’atto introduttivo del giudizio di cui all’art. 2932 cod.
civ.
La sentenza escludeva che potesse ritenersi provato, sulla scorta degli
elementi invocati dagli appellanti, il pagamento del prezzo, atteso che :
il preliminare, anche volendo ritenere di data certa anteriore alla
notificazione dell’atto di cui all’art. 2932 cod. civ., era intercorso
fra soggetti diversi rispetto a quelli fra i quali vennero stipulati il
contratto di compravendita de quo; era incomprensibile che lo stesso
giorno in cui le parti avevano sottoscritto la scrittura integrativa con
il rinvio della stipula del definitivo e il rilascio degli assegni il
Sorbello aveva poi agito ex art. 2932 cod. civ.;
l’incasso degli assegni da parte del Granata non dimostrava che gli
stessi fossero stati dati a titolo di prezzo a favore della parte
venditrice, che era un soggetto diverso;
. il prezzo della vendita era diverso da quello del preliminare e non
poteva essere giustificato da motivi fiscali;
erano evidenti le contraddizioni nelle quali erano incorsi il Sorbello e
3

4


la Mongiovì circa l’epoca del pagamento.
La domanda di garanzia proposta dal Sorbello e dalla Caponetto nei
confronti della Mongiovì era respinta sul rilievo che nessuna somma era
risultata versata dai medesimi a titolo di prezzo.

Sorbello e la Caponetto sulla base di nove motivi illustrati da
memoria.
Resiste con controricorso il

Banco di Sicilia S.p.a. proponendo

ricorso incidentale condizionato i depositando memoria illustrativa.
I ricorrenti hanno proposto controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno
riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti avverso
la stessa sentenza.
RICORSO PRINCIPALE
1.1.- Il primo motivo

censura la decisione gravata che, in

violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod.proc. civ. e con
motivazione insufficiente e contraddittoria, aveva posto a carico dei
convenuti l’onere di provare il pagamento del prezzo; aveva escluso che
fosse stata dagli attori fornita la relativa prova quando era stato
dimostrato attraverso la documentazione in atti il versamento
dell’importo di lire 200.000.000 con assegni negoziati il 29-10-1993 a
stregua del timbro della banca di data certa anteriore alle scritture
integrative del contratto preliminare
••■

Erroneamente la Corte aveva fatto riferimento alla diversità fra i
4

2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione il

soggetti stipulanti il preliminare e l’atto di vendita, quando al
momento del contratto preliminare comproprietari erano anche Granata
Orazio e Granata Rosaria e furono quest’ultima e la Mongiovì a
chiedere che gli assegni fossero emessi a favore di Granata Orazio;

si volesse ritenere che nella specie si fosse trattato di una
cessione di credito che di una delegazione di pagamento. Erroneamente
la sentenza aveva dato rilevanza al momento di redazione dell’atto di
‘ citazione introduttivo del giudizio ex art. 2932 cod. civ, promosso
dal Sorbello, quando invece il giudice deve considerare il momento in
cui l’atto viene consegnato all’ufficiale giudiziario : l’atto di
citazione venne consegnato all’ufficiale giudiziario soltanto il 3010-1993. Apodittica era stata l’affermazione secondo cui sarebbe stata
incomprensibile la notificazione dell’atto di citazione nello stesso
giorno in cui erano stati rilasciati gli assegni, quando
l’instaurazione del giudizio fu la conseguenza che il Granata,
contrariamente alle pattuizioni, pose all’incasso i titoli di credito.
L’indicazione di un prezzo inferiore a quello effettivo era
giustificato da ragioni fiscali, comportando un risparmio per
l’acquirente.
1.2.- Il secondo motivo censura la sentenza impugnata laddove aveva
fatto riferimento ai rapporti esistenti fra le parti, quando non vi
era alcun rapporto di parentela o di affinità , atteso che la
venditrice era solo la nuora della sorella del Sorbello mentre nessuna
prova, il cui onere incombeva alla controparte, era stata data sui
5

non aveva tenuto conto dell’effetto liberatorio del pagamento sia che

presunti stretti rapporti di conoscenza ed interessi ai quali aveva
fatto riferimento 1 sentenza impugnata. E proprio l’instaurazione del
giudizio ex art. 2932 cod. civ. aveva escluso la esistenza di buoni
rapporti.
motivo censura la sentenza impugnata laddove aveva

ritenuto che la Mongiovì avrebbe continuato ad abitare nell’immobile de
quo senza considerare quanto al riguardo era risultato dall’atto di
compravendita de qua

ovvero che nello stesso immobile esisteva altra

unità abitativa (mansarda) oltre quella venduta ed abitata dalla
predetta. Erroneamente non era stata attribuita valenza probatoria alla
dichiarazione resa dalla Mongiovì in sede di interrogatorio formale,
perché ritenuta a lei favorevole,

non avendo i Giudici considerato

l’interesse della predetta all’accoglimento della domanda di simulazione
per vedersi rigettata la domanda di garanzia nei suoi confronti proposta.
In ogni caso, la Corte – in violazione dell’art. 2697 cod. civ. – aveva
onerato i convenuti della prova circa la residenza della Mongiovi che
incombeva all’attore che l’aveva dedotta nel giudizio di appello.
1.4.- Il quarto motivo censura la sentenza impugnata la quale ha ritenuto
che con atti contestuali la Mongiovì si sarebbe spogliata del suo intero
patrimonio, quando gli atti in questione erano soltanto due e il
precedente risaliva a quasi un anno prima di quello che sarebbe simulato
1.5.- Il quinto motivo censura la sentenza laddove aveva ritenuto che il
Sorbello e la Mongiovì sarebbero incorsi in contraddizioni, quando
predetti avevano confermato la medesima circostanza oggetto del
capitolato sul quale verteva l’interrogatorio mentre le altre
6

1.3. – Il terzo

dichiarazioni erano state frutto di domande non facenti parte del
capitolato, sulle quali la difesa si era opposta e pertanto erano
inammissibili così come lo erano le risposte. Né si può parlare di
confessione della Mongiovì perché le dichiarazioni rese non erano alla

resa dalla Mongiovì era smentita da quanto attestato dal notaio e da
quanto documentato a proposito degli assegni prodotti in giudizio. La
dichiarazione dipendeva da errore determinato dal fatto che lo stesso
giorno era stato stipulato lo stralcio di divisione, essendo verosimile e
probabile che in quella sede le parti ebbero a regolare i rapporti di
dare e avere.
1.6.- Il sesto motivo, ribadendo le considerazioni formulate nei motivi
precedenti, denuncia che i fatti posti a base del procedimento presuntivo
non erano certi o noti, per cui da essi non potevano ricavarsi quelli
ignoti e dunque erano stati violati gli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
1.7. – Il primo, il secondo, il terzo, il quarto il quinto e il sesto
motivo – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati
congiuntamente – sono infondati.
La sentenza ha correttamente proceduto alla valutazione complessiva di
una serie di elementi presuntivi, verificando che gli stessi erano
concordanti e che la loro combinazione era in grado di fornire la prova
del carattere fittizio della compravendita de qua (e di quella intercorsa
con i Grasso-Principato contestualmente posta in essere, non più in
discussione) : è così pervenuta al convincimento che la stessa era stata
posta in essere allo scopo di fare uscire il bene de quo dal patrimonio
7

medesima sfavorevoli ma anzi favorevoli. In ogni caso, la dichiarazione

della Mongiovì, fideiussore delle obbligazioni della società di cui il
figlio era rappresentante legale, per sottrarli alle aggressioni dei
creditori.
Al riguardo ha evidenziato :

vendita compiuti nel medesimo giorno a favore dei convenuti; atti che
seguirono quello effettuato l’ 8-7-1993;
b) il legame esistente fra le parti, atteso che l’acquirente Sorbello è
il cognato di Orazio Granata, figlio della venditrice (per quanto
riguarda la compravendita intercorsa con i coniugi Grasso Principato, la
simulazione dichiarata in primo grado non era stata impugnata) ;
c)il prezzo non risultava pagato, evidenziando, da un canto, le
contraddizioni in cui erano incorsi in sede di interrogatorio formale il
Sorbello e la Mongiovì e, dall’altro,

che

il preliminare era stato

stipulato fra soggetti in parte diversi e indicava un prezzo diverso da
quello di cui alla vendita de qua mentre le somme di cui agli assegni,
rilasciati dal Sorbello e incassati dal Granata al quale erano stati
intestati, non risultavano corrisposti alla persona della venditrice;
d)

che dalla notificazione

dell’atto di

citazione

effettuata

nell’immobile de quo risultava che la Mongiovì aveva continuato ad
abitarvi.
Orbene, le doglianze – volte a smentire la veridicità dei fatti noti
posti a base delle presunzioni che da essi hanno tratto i Giudici o
ancora a censurare le deduzioni che da quelli aveva tratto la sentenza
nel porli a fondamento del carattere fittizio della compravendita – si
8

a) che l’attrice si era disfatta del suo patrimonio con gli atti di

risolvono nella censura degli apprezzamenti delle risultanze processuali
per fare valere – attraverso una soggettiva interpretazione del
materiale probatorio – una ricostruzione della fattispecie concreta
diversa da quella compiuta dai Giudici.

relazione all’ onere di provare il pagamento del prezzo – che, qualora
da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art.2697 cod. civ., elementi
presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l’acquirente ha
l’onere di provare il pagamento del prezzo; in tal caso, pertanto,
possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del
contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del
relativo pagamento

Cass. 1413/2006). Nella specie la sentenza, con

motivazione immune da vizi logici o giuridici,

ha escluso che i

ricorrenti avessero fornito tale prova, traendo elementi di valutazione
da una serie di elementi, fra l’altro, dalle contraddittorie
dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal Sorbello e dalla
Mongiovì riguardo al momento del pagamento, e sul rilievo che la
documentazione offerta dagli appellanti non aveva fornito elementi utili.
Per quanto riguarda le risposte date in sede di interrogatorio
formale, va considerato che le domande – evidentemente ammesse dal
giudice – e le risposte erano certamente pertinenti al

thema decidendum e

rientravano nel potere del giudice, eventualmente sollecitato anche
dall’istanza di parte, di chiedere i chiarimenti di cui all’art. 230 cod.
proc. civ.; né, d’ altra parte, può sostenersi che le dichiarazioni rese
9

Qui occorre chiarire – per quel che concerne il profilo sub c), in

dalla Mongiovì, non potessero essere utilizzate, in quanto

alla

medesima favorevoli e, come tale, prive di valore confessorio, quando la
medesima aveva chiesto il rigetto delle domande di simulazione proposte
. dall’attore.

che il notaio rogante compie hanno a oggetto le dichiarazioni delle parti
e i fatti avvenuti in sua presenza ma non certo la veridicità intrinseca
di quelle dichiarazioni.
Per quel che concerne la documentazione esaminata dai Giudici, va
considerato irrilevante la circostanza che gli assegni fossero di data
certa (risultante dal timbro apposta dalla Banca in sede di incasso), in
quanto la stessa non comporta evidentemente che possa ugualmente
attribuirsi data certa alle scritture integrative del preliminare del
29-9 e 29-10 del 1993 nelle quali si faceva riferimento alla dazione di
tali assegni e si conveniva che gli stessi sarebbero stati incassati
soltanto al momento della stipula dell’atto pubblico e comunque non prima
del 29-10-19993 ( ben potendo le scritture, prive di data certa, essere
state redatte successivamente) mentre, secondo quanto riferito dai
ricorrenti, gli stessi vennero incassati – contrariamente ai patti – in
un momento precedente, tant’ è vero il Sorbello ebbe ad agire ai sensi
dell’art. 2932 cod. civ.

E

in proposito, la sentenza si sottrae alle

censure sollevate ancora con il ricorso laddove aveva ritenuto
incomprensibile la circostanza che il Sorbello aveva notificato l’atto di
citazione nello stesso giorno di redazione del preliminare e delle
scritture private del 29-10-1993. Infatti, non possono ritenersi
10

Non è pure il caso di soffermarsi sul rilievo che le attestazioni

immotivate le affermazioni della sentenza a proposito di quella che era
stata la data di redazione indicata nell’ atto di citazione ex art. 2932
cod. civ., e che era coincisa con quella della scrittura del 29-10-1993
• con la quale sarebbero stati rilasciati sette degli assegni incassati

il riferimento al principio concernente il momento in cui si deve
ritenersi perfezionata per il notificante la notificazione, quando nella
specie non era in discussione la questione di carattere processuale
circa il momento nel quale si fosse perfezionata la notificazione quanto
piuttosto si trattava di valutare la condotta tenuta dalle parti e la
valenza indiziaria degli atti posti in essere in relazione
all’accertamento della simulazione.
I rilievi compiuti dai ricorrenti a proposito della residenza che la
Mongiovì avrebbe continuato ad avere nell’immobile venduto ai coniugi
Sorbello si risolvono nella censura dell’accertamento di fatto al
riguardo compiuto dai Giudici, prospettandosi ancora una volta una
diversa lettura delle risultanze documentali.
In effetti, le critiche formulate dalle ricorrenti

non

sono

idonee a

scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito
dalla sentenza, dovendo qui ricordarsi che il vizio deducibile ai sensi
dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. deve consistere in un errore
intrinseco al

ragionamento del giudice che deve essere verificato in

base al solo esame del contenuto

del provvedimento impugnato

e non può

risolversi – come invece pretenderebbero i ricorrenti – nella denuncia
della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta
11

dal Granata, dovendo al riguardo osservarsi che è del tutto fuori luogo

dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo i ricorrenti, si
sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360 n. 5
citato, la ( dedotta ) erroneità della decisione non può basarsi su una
ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a

rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed
è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione. In caso
contrario, infatti, il motivo di ricorso si risolverebbe in una
inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti
del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento
di una nuova pronuncia sul fatto.
Orbene, occorre chiarire che in tema di simulazione assoluta del
contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi
estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità
di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo
analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire
illazioni che ne discendano secondo l'”id quod plerumque accidit”,
restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità,
se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e
giuridico.
2.1.11 settimo motivo deduce che l’accoglimento dei precedenti motivi
avrebbe comportato la condanna dell’attore al pagamento delle spese
processuali.
2.2. – L’ottavo motivo deduce che dall’accoglimento dei precedenti
motivi sarebbe conseguito il danno derivante dalla domanda e relativa
12

una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine

trascrizione.
2.3.- Il settimo e l’ottavo motivo, che per la stretta connessione vanno
esaminati congiuntamente, sono inammissibili, atteso che non formulano
• censure avverso la decisione impugnata ma propongono richieste

che invece si è rivelato infondato.
3.1.-11 nono motivo denuncia il mancato accoglimento della domanda di
garanzia sul presupposto della mancata prova del pagamento del prezzo,
quando tale circostanza era risultata dimostrata secondo quanto
evidenziato nei precedenti motivi.
3.2.- Il motivo è infondato.
La sentenza ha accertato il carattere simulato della vendita, ritenendo
che non era stato versato alcun prezzo :correttamente i Giudici hanno
respinto anche la domanda di garanzia proposta dai ricorrenti nei
confronti della Mongiovì. Il ricorso principale va rigettato. Il ricorso
incidentale condizionato è assorbito. Le spese della presente fase vanno
poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale assorbito l’ incidentale
condizionato. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del
resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in euro
4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per onorari di
avvocato oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 marzo 2013
Il Cons. estensore

Il Presidente

consequenziali all’ auspicato ed eventuale esito favorevole del ricorso,

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