Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13611 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. III, 19/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37642/2019 proposto da:

H.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VA TARANTO 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI, come da procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PREFETTO PROVINCIA POTENZA,

QUESTURA POTENZA;

– intimati –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositato il

25/10/2019;

2021 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

H.Y., proveniente dal Marocco, ha proposto ricorso notificato il 25 novembre 2019, per la cassazione dell’ordinanza pronunciata dal Giudice di Pace di Melfi il 25 ottobre 2019, con la quale è stata convalidata la richiesta del Questore di proroga del trattenimento del ricorrente presso il un Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di (OMISSIS).

Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

Con un unico motivo si censura la violazione – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – artt. 13 e 14 del Testo Unico Immigrazione e degli artt. 24 e 111 Cost..

L’art. 14 del TUI prevede la permanenza in un centro per un periodo di trenta giorni complessivi, quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento. Il giudice, per particolari necessità, può prorogare di ulteriori trenta giorni il trattenimento, su richiesta del Questore. Possono essere chieste più proroghe allorquando emergano concreti elementi che consentano di ritenere probabile l’identificazione (comunque per un massimo di 180 giorni complessivi).

Il ricorrente assume che tale norma sia stata violata nel caso di specie, in cui è stata disposta una proroga di venti giorni, perchè la Questura non avrebbe fornito alcuna documentazione al Giudice diretta a suffragare la necessità di una proroga del trattenimento.

Inoltre il provvedimento del Giudice, nella censura del ricorrente, manca di motivazione, e impedisce pertanto il necessario controllo costituzionale sul provvedimento de libertate, in quanto il giudice si sarebbe limitato ad utilizzare un modello standard di decisione senza indicare in motivazione i presupposti posti a fondamento della concessione della proroga, contrariamente a quanto avrebbe dovuto (v. ordinanza Cass. Civile, Sez. I, 1105/2019).

Il motivo è infondato.

Come è già stato affermato da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 6064 del 2019), il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonchè la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio.

Ciò non di meno, innanzitutto, da un punto di vista formale, l’adozione del provvedimento impugnato utilizzando uno schema standardizzato di decisione in cui sono predisposti alcuni “campi” liberi da riempire con i riferimenti alle circostanze del caso concreto non è di per sè illegittimo.

L’utilizzazione di format di decisione predisposti in via informatica per poter essere utilizzati per una serie indeterminata di provvedimenti non è tale da invalidare la decisione, ed è al contrario conforme al principio di buona organizzazione del lavoro del giudice, che passa anche attraverso l’utilizzo consapevole dell’ausilio fornito dagli strumenti informatici, dai programmi di scrittura e dall’utilizzo di macro, a condizione che il format sia integrabile e sia stato integrato nel caso di specie – con l’inserimento di tutti i dati che consentano di identificare il caso concretamente sottoposto all’attenzione del giudice e di inserire una motivazione relativa al caso concreto. Quindi il format deve poter contenere i dati atti all’identificazione della parte, gli elementi della fattispecie rilevanti in relazione al provvedimento da adottare, e una motivazione che, seppur succinta, come consentito dalla legge, debba tuttavia rispondere ai requisiti di legge e dar conto dell’accertamento, da parte del giudice, della sussistenza dei presupposti di legge. Nel caso in esame, tutte le indicazioni necessarie sono presenti.

Anche la censura relativa alla mancanza della motivazione è infondata, nel caso di specie, atteso che il relativo “campo” è colmato con l’inserimento di una motivazione, a giustificazione della decisione, stringata ma specifica in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 e contenente l’affermazione della sussistenza di una delle ipotesi in presenza delle quali la legge consente la proroga del trattenimento nei cosiddetti centri di permanenza seppur per un arco di tempo ben limitato (tra i quali l’art. 14, comma 1, del T.U. immigrazione indica la necessità di effettuare accertamenti supplementari sulla identità della persona da rimpatriare): si fa riferimento infatti alla avvenuta formulazione di un sollecito, al quale non era stata data ancora risposta, alla richiesta di maggiori informazioni sulla identità del ricorrente già rivolta dalla questura al consolato del Marocco. La richiesta di proroga si fonda non su un comportamento passivo tenuto dalla autorità italiana onerata della corretta identificazione del migrante, ma sulla non ancora attuata benchè richiesta collaborazione dell’autorità straniera.

L’inoltro della richiesta di proroga diversi giorni prima della scadenza (11) è di per sè è irrilevante ai fini di una sua declaratoria di illegittimità, in quanto la richiesta di proroga deve necessariamente esser inoltrata precedentemente alla scadenza del provvedimento di trattenimento, avendo l’autorità l’obbligo di consentire immediatamente l’allontanamento del migrante alla scadenza del termine per il suo trattenimento. Come già affermato da questa Corte, infatti, è illegittima la proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri che sia stata disposta sulla base di un’istanza formulata successivamente alla scadenza del termine iniziale, o prorogato, della misura restrittiva, sicchè, anche qualora l’iniziale convalida della misura restrittiva non sia stata tempestivamente impugnata dal destinatario, il provvedimento di proroga va cassato senza rinvio, con conseguente cessazione del trattenimento (Cass. n. 33178 del 2019). Peraltro, la ragione dell’anticipo si evince dal fatto che lo stesso consolato del Marocco non aveva prontamente risposto alla prima richiesta di informazioni, rendendo necessario un sollecito, il che faceva ipotizzare tempi di risposta non immediati. Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Non è luogo al raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in quanto il procedimento è esente dall’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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