Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13611 del 04/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 04/07/2016), n.13611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13366-2015 proposto da:

CARIFER SOCIETA’ CONSONTILE A R.L. IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, in persona del rappresentante legale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio

dell’Avvocato STANISLAO AURELI, che la rappresenta e difende

unitamente agli Avvocati MICHELE AURELI, ALBERTO CALTABIANO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ICEM SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 520/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

24/02/2014, depositata il 02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l’Avvocato AURELI MICHELE, difensore del ricorrente, il quale

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 2 aprile 2014, la Corte d’Appello di Catania, ha respinto l’impugnazione proposta da Carifer soc. consortile a rl in A.S. contro la sentenza del Tribunale di quella stessa città, con la quale, a sua volta, era stata respinta l’azione revocatoria fallimentare proposta, per far dichiarare inefficace, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, ovvero ai sensi della L. Fall., art. 64, il pagamento di alcune somme, eseguito per il mezzo di vari assegni bancari tratti da altre società (So.co.mar. e F.lli Costanzo) dello stesso gruppo in favore della creditrice, ma spediti alla creditrice direttamente dalla società debitrice (e successivamente dichiarata insolvente.

Secondo la Corte territoriale l’impugnazione non poteva essere accolta in quanto la prospettazione della AS era incentrata sul pagamento del terzo, nelle forme del pagamento dell’accollante (la società del gruppo) verso l’accollatario, e cioè su un atto contestualmente estintivo di due debiti.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso Carifer, con atto notificato il 18 maggio 2015, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1376 c.c. ICEM srl non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente fondato, giacchè:

a) Con riguardo al pagamento eseguito mediante l’invio da parte della debitrice di alcuni assegni tratti da società terze, la doglianza intesa ad escludere che tale adempimento potesse essere qualificato come pagamento del terzo, è stata respinta sulla base di tale incongrua qualificazione, atteso che – anche sulla base della non contestazione di tali circostanze – la società debitrice, essendo proprietaria dei titoli poi consegnati alla creditrice, risultata aver eseguito direttamente il pagamento;

b) Non è contestabile che la proprietà dei titoli di credito possa essere disgiunta dalla legittimazione a far valere il diritto in esso incorporato bastando, per l’acquisto della prima, il consenso legittimamente manifestato (art. 1376 c.c.), atteso che titolarità e legittimazione, se di norma concorrono nella stessa persona,ma volte possono spettare a soggetti diversi;

c) Pertanto, il ricorso appare manifestamente fondato in applicazione del principio di diritto secondo cui: in tema di revocatoria fallimentare, non costituisce pagamento del terzo ma adempimento diretto del debitore – come tale revocabile nel corso di tutti i necessari presupposti – l’invio, fatto da quest’ultimo al proprio creditore, di un assegno che altro soggetto abbia tratto e legittimamente consegnato e trasferito al predetto debitore, successivamente dichiarato insolvente.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche, ma solo adesive da parte della ricorrente;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Catania che, in diversa composizione, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

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