Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13611 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16076-2019 R.G. proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato GINA TRALICCI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICO ROSELLI, che la rappresenta e difende;

– resistente –

contro

EVEL TRASPORTI E SERVIZI SOCIETA’ COOP., S.E.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 8399/2019 del

TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che

chiede l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

M.S. ha convenuto S.E., la società cooperativa Evel Trasporti e Servizi e la UnipolSai s.p.a., dinanzi al Giudice di pace di Roma al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio;

costituendosi in giudizio, la UnipolSai s.p.a., tra le restanti difese, ha eccepito l’incompetenza territoriale del Giudice di pace di Roma, dovendo viceversa ritenersi competenti, eventualmente, il Giudice di pace di Velletri (luogo di residenza del convenuto S. e luogo di insorgenza dell’obbligazione risarcitoria), ovvero di Bologna (avuto riguardo alla sede della UnipolSai S.p.A.) o di Viterbo (avuto riguardo alla sede della cooperativa Evel);

con ordinanza depositata in data 29/4/2016, il Giudice di pace di Roma, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza sollevata, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando quali giudici competenti, il Giudice di pace di Velletri o, alternativamente, quello di Bologna o di Viterbo;

su appello del M., con sentenza resa in data 17/4/2019, il Tribunale di Roma, disattesa l’impugnazione, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, ritenendo corretta la relativa declinazione della propria competenza per territorio;

avverso la sentenza del Tribunale di Roma, M.S. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di un unico articolato motivo di impugnazione;

la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. si è costituita depositando memoria;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del regolamento di competenza, siccome non notificato al litisconsorte necessario e danneggiante, S.E.;

entrambe le parti costituite hanno depositato un’ulteriore memoria; nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso proposto, M.S. censura la sentenza impugnata per avere il giudice d’appello erroneamente confermato la dichiarazione d’incompetenza del giudice adito, con particolare riguardo alla mancata verifica: 1) del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; 2) dell’esistenza di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per le società convenute; 3) del domicilio del convenuto S.;

il ricorso è fondato;

dev’essere preliminarmente disatteso il rilievo avanzato dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in ordine alla pretesa mancata notificazione del ricorso nei confronti di S.E. (parte in relazione alla quale va comunque esclusa la qualità di litisconsorte necessario), avendo il ricorrente ritualmente depositato agli atti del giudizio la relazione di notificazione del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, tempestivamente eseguita presso il domicilio del S. in data 16/5/2019;

nel merito, osserva il Collegio come, sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l’eccezione d’incompetenza è tenuta a prospettarla con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza, sicchè, ove sia convenuta una società per azioni, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., la società deve allegare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche di non avere alcuna sede secondaria, nè alcuno stabilimento con rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito (v. Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del 29/10/2008, Rv. 604741 – 01, e successive conformi);

nel caso di specie, la Unipolsai s.p.a., società convenuta, pur avendo tempestivamente indicato la competenza del foro di Bologna, di Viterbo o di Velletri, in relazione alle sedi principali delle società convenute o del luogo in cui ebbe a verificarsi del sinistro (e dunque i luoghi di insorgenza e di esecuzione dell’obbligazione risarcitoria), ha del tutto omesso di dedurre e di comprovare l’inesistenza di una sede secondaria o di uno stabilimento della stessa società nel territorio di Roma (ex art. 19 c.p.c.), incorrendo, in tal modo, nel vizio di incompletezza dell’eccezione di incompetenza (su cui v., da ultimo, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018, Rv. 649456 – 01, secondo cui, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti – come quelli indicati negli artt. 18,19 e 20 c.p.c., in ipotesi di causa relativa a diritti di obbligazione grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, rigettarsi l’eccezione, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito);

sulla base delle argomentazioni che precedono, in accoglimento del regolamento proposto, dev’essere dichiarata, in relazione alla causa in esame, la competenza territoriale del Giudice di pace di Roma in primo grado e, in appello, del Tribunale di Roma, cui dev’essere rimessa la causa per la celebrazione del giudizio d’appello, oltre alla regolazione delle spese del presente giudizio regolamentare.

P.Q.M.

Dichiara la competenza territoriale del Giudice di pace di Roma in primo grado e, in appello, del Tribunale di Roma, e condanna UnipolSai Assicurazioni s.p.a. al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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