Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13610 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.30/05/2017),  n. 13610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14178/2011 proposto da:

L.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

PIETROPAOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

CAVICCHIOLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, ALESSANDRO RICCIO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO

PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 135/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 07/06/2010 R.G.N. 93/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 7.6.2010, la Corte d’appello di Perugia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato inammissibile la domanda di L.S. volta a conseguire il beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e successive modifiche e integrazioni, per i periodi di esposizione all’amianto;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’assicurato, deducendo sei motivi di censura;

che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 435 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’ammissibilità dell’appello dell’INPS, nonostante che la sua notifica fosse avvenuta in data 13.2.2010 e l’udienza di discussione fosse stata fissata il 3.3.2010;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5 (conv. con L. n. 326 del 2003), in combinato disposto con il D.M. 27 ottobre 2004, per avere la Corte territoriale ritenuto che, avendo egli presentato la relativa domanda amministrativa in data 26.11.1996 e avendo l’INAIL riconosciuto utile ai fini dell’esposizione all’amianto soltanto il periodo 1976-1989, la domanda giudiziale volta al riconoscimento del beneficio per l’ulteriore periodo 1990-2005 necessitasse di ulteriore domanda amministrativa;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115-116 c.p.c., per non avere la Corte di merito posto a fondamento del decisum le risultanze istruttorie; che, con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza di merito per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., per avere i giudici territoriali esteso il proprio giudizio anche al periodo 1976-1989, nonostante non vi fosse sul punto specifico motivo di appello, ed avere inoltre errato sulle risultanze dell’estratto contributivo prodotto in atti;

che, con il quinto motivo, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine ai medesimi capi della sentenza già censurati con il secondo, il terzo e il quarto motivo;

che, con il sesto motivo, il ricorrente si duole dell’avvenuta compensazione delle spese del doppio grado, disposta dalla Corte di merito nonostante fosse stata parzialmente riconosciuta l’esposizione a rischio amianto;

che, con riguardo al primo motivo, è sufficiente rilevare che la Corte di merito ha correttamente motivato il rigetto dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello in relazione all’avvenuta costituzione in giudizio dell’odierno ricorrente e alla conseguente sanatoria dell’irregolarità della notifica (art. 156 c.p.c., comma 3);

che, con riguardo al secondo motivo, la giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo consolidato il principio secondo cui la L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, che – con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 1 (conv. con L. n. 326 del 2003) – ha fatto salva l’applicabilità della precedente disciplina, di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2.10.2003 avessero già maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima disposizione o avessero avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o comunque ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che per “maturazione del diritto” deve intendersi la maturazione del diritto a pensione e che, tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva (cfr. Cass. n. 21862 del 2004, il cui dictum è stato da ultimo ribadito da Cass. n. 1806 del 2017), con la conseguenza che, rispetto a costoro, non è applicabile la decadenza speciale dall’azione giudiziaria, prevista dal cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, di talchè va disapplicata la contraria disposizione del D.M. 27 ottobre 2004, art. 1 (Cass. n. 14895 del 2015);

che, non essendosi la Corte territoriale attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbiti gli ulteriori motivi, va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo e assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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